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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 05126/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile non essendo stata posta in appello la questione della individuazione del reato più grave trattandosi dello stesso reato reiterato punito con la stessa pena edittale, e dovendosi ritenere comunque confermata sul punto la valutazione operata dal primo giudice, uria volta accolto il motivo sulla erronea applicazione della recidiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deci o il 10 gennaio 2025 Il PVQidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile non essendo stata posta in appello la questione della individuazione del reato più grave trattandosi dello stesso reato reiterato punito con la stessa pena edittale, e dovendosi ritenere comunque confermata sul punto la valutazione operata dal primo giudice, uria volta accolto il motivo sulla erronea applicazione della recidiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 10 gennaio 2025 Il PVQidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05126/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris