CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. An dreina Gastaldo; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 640/3/2021 , pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Piemonte, pubblicata il 29 luglio 2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Rilevato che Il contribuente chiedeva il rimborso del 19 % delle spese sanitarie sostenute per familiare a carico da parte della propria assicuratrice, in virtù del disposto di cui all’art. 15 TUIR, non avendo proceduto alla relativa detrazione nell’ambito della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]: detrazione spese sanitarie competenza (2015). La CTP prima e la CTR in sede d’appello, respingevano l’istanza. Il contribuentead unico motivo, e l’Agenzia resiste con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico mezzo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 2. Il collegio, tenuto conto della rilevanza della questione anche in rapporto all’assenza di precedenti specifici, ritiene che la stessa debba essere trattata in pubblica udienza, disponendo all’uopo il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché la stessa sia trattata in pubblica udienza. Così