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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02369/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente afferenti alla violazione dell'art. 54 cod. pen. per non avere la sentenza impugnata riconosciuto lo stato di necessità alla ricorrente, e alla violazione dell'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen. per non avere la pronuncia della Corte territoriale qualificato il fatto di reato ai sensi dell'ora citato articolo, sono meramente riproduttivi - peraltro, in maniera del tutto assertiva - di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e al correlato vizio motivazionale in punto di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è qui deducibile in quanto inedito, non essendo stato sollevato con i motivi di appello quantunque la norma codicistica appena indicata fosse già vigente allorché (il 20 dicembre 2021) è stata deliberata la decisione impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. per. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente afferenti alla violazione dell'art. 54 cod. pen. per non avere la sentenza impugnata riconosciuto lo stato di necessità alla ricorrente, e alla violazione dell'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen. per non avere la pronuncia della Corte territoriale qualificato il fatto di reato ai sensi dell'ora citato articolo, sono meramente riproduttivi - peraltro, in maniera del tutto assertiva - di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e al correlato vizio motivazionale in punto di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è qui deducibile in quanto inedito, non essendo stato sollevato con i motivi di appello quantunque la norma codicistica appena indicata fosse già vigente allorché (il 20 dicembre 2021) è stata deliberata la decisione impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. per. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos