CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure — dedotte con il ricorso in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, con particolare riguardo alla valutazione delle prove; alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; all'affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 e per quello di cui all'art. 697 cod. pen.; alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena — sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2