CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 luglio 1982
Cassazione n. 14665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il 26/07/1982 [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il 13/05/1998 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia con cui il Tribunale clli Crotone aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso tra loro del real:o di cui all'art. 12, commi 3, 3- bis e 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere, a fine di profitto, compiuto attività dirette a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 93 cittadini extracomunitari, trasportandoli a bordo di una imbarcazione a vela, QT). sottodimensionata rispetto al numero dei passeggeri ed esponendoli a pericolo di vita o per la loro incolumità, oltre che ad un trattamento inumano o degradante 2. Avverso la sentenza entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sviluppando, in termini sovrapponibili, più motivi con cui denunciano i vizi di violazbne di legge e di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità. Lamentano, in particolare, l'utilizzazione in violazione dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen delle imprecise, contraddittorie e contrastanti dichiarazioni accusatorie rese da tre migranti nonché l'erronea valutazione come prove a carico, oltre che di tali dichiarazioni, del riconoscimento fotografico, pur eseguito da due persone offese in presenza di evidenti elementi di suggestione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è divenuto inammissibile per sopravvenuta rinuncia. 1. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. I 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 de 2 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. .224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando comunque la facoltà concessa all'imputato detenuto di esternarla con le formalità di cui all'art. 123 cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto le dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione sono stata fatte dai rispettivi procuratori speciali det, imputati nonché difensori d'i fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno avuto cura di allegare anche gli atti di conferimento della procura speciale. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. ( Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. C