Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00736/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’8 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 125 cod. proc. pen.; che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente preso in esame tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, valutando le concrete condotte associative accertate nelle due sentenze allegate all’istanza e rilevando che la prima sentenza ricostruisce la condotta di adesione ad una cosca mafiosa in conflitto con “cosa nostra” e la seconda sentenza invece la successiva partecipazione proprio a “cosa nostra”, in virtù del cambio di alleanze deciso da suo padre e condiviso dall’odierno istante; il ricorrente si limita a sostenere che l’unitarietà della condotta dovrebbe ravvisarsi nel legame con il padre, circostanza fattuale del tutto irrilevante rispetto alla frattura che certamente si determina quando un soggetto abbandona un sodalizio criminale e aderisce ad un altro; che le ragioni del mutamento di militanza criminale, descritte nelle sentenze di condanna e riassunte dal giudice dell’esecuzione, sono incompatibili con la previa programmazione delle condotte e in ogni caso l’istante non ha dedotto alcun elemento dal quale si possa trarre la prova che egli avesse già deliberato di entrare successivamente in “cosa nostra” al momento in cui aveva aderito alla “stidda”; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’8 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 125 cod. proc. pen.; che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente preso in esame tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, valutando le concrete condotte associative accertate nelle due sentenze allegate all’istanza e rilevando che la prima sentenza ricostruisce la condotta di adesione ad una cosca mafiosa in conflitto con “cosa nostra” e la seconda sentenza invece la successiva partecipazione proprio a “cosa nostra”, in virtù del cambio di alleanze deciso da suo padre e condiviso dall’odierno istante; il ricorrente si limita a sostenere che l’unitarietà della condotta dovrebbe ravvisarsi nel legame con il padre, circostanza fattuale del tutto irrilevante rispetto alla frattura che certamente si determina quando un soggetto abbandona un sodalizio criminale e aderisce ad un altro; che le ragioni del mutamento di militanza criminale, descritte nelle sentenze di condanna e riassunte dal giudice dell’esecuzione, sono incompatibili con la previa programmazione delle condotte e in ogni caso l’istante non ha dedotto alcun elemento dal quale si possa trarre la prova che egli avesse già deliberato di entrare successivamente in “cosa nostra” al momento in cui aveva aderito alla “stidda”; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]