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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 35961/2023

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e di Bologna, pubblicato il 21.8.2018;udita la relazione della causa svolta nel l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il P.M., nella persona del dr.

A. Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrenteavv.

M. Corain. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso il decreto del giudice delegato 14.2.18 con il quale era stata ammessaper la somma di euro 1.167.830,11 in chirografo, non riconoscendo il privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n.123/98 in ordinead un finanziamento concesso alla società fallita il 9.12.15 e garantito dal [OSCURATO:PERSONA] nella misura dell’80%, nel quadro della disciplina dettata dalla l. n. 662/96 per il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

In particolare, il giudice delegato aveva argomentato che il richiesto privilegio non era configurabile sia per difetto di legittimazione dell’istante- poiché esso sarebbe stato eventualmente da riconoscere al fondo di garanzia escusso- sia in quanto non s’applicava alle prestazioni di garanzia ex artt.2, c.100, l. n. 662/96, e 15 l. n. 266/97, considerato che il d.lgs.n. 123 non conteneva nessun richiamo al detto fondo.

La banca opponente, a sostegno dell’impugnazione, richiamava la tesi imperniata sulla portata favorevole della novella introdotta dall’art. 8- bis,c.3, d.l. n.3/15.

Con ordinanza del 21.8.18, il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione allo stato passivo, osservando che: a) era pacifico tra le parti che il finanziamento erogato dall’istituto opponente alla società fallita beneficiasse della garanzia del [OSCURATO:PERSONA] o sull a base delle norme dettate dall’art. 2, c.100. l. n. 662/96 (secondo il cui disposto: “nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il Cipe può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese..”); b) l’opposizione era fondata sul testo dell’art. 8-bis d.l. n. 3/15 ( per il quale:”..il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate a titolo di perdite dalfondo di garanzia- di cui all’a rt. 2, c.100, lett. a), della l. n. 662/96-costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751bis, c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi..”); c) quest’ultima norma, se da una parte esplicitamente estende il privilegio di cui al citato art. 9 alle restituzioni nei confronti dei beneficiari finali e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate dal fondo di garanzia a favore delle PMI, dall’altra ribadisce positivamente, con chiarezza, che il soggetto legittimato a far valere il privilegio è solo il soggetto che eroga fondi pubblici, nel senso che solo lo Stato e gli enti territoriali, e comunque pubblici, possono recuperare i fondi medianteiscrizione a ruolo- cui fa riferimento la norma - così completando il disegno del procedimento di recupero dei finanziamenti pubblici erogati, in forma diretta ovvero di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria.La curatela fallimentare resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivodenunzia violazione dell’art. 9, c.5, d.lgs. n. 123/98, per non aver il Tribunale riconosciuto il privilegio.

Al riguardo, la ricorrente assume: a) di aver concordato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’accesso al fondo di garanzia, mediante utilizzo della banca ricorrente quale soggetto che opera con lo stesso fondo; b) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che l’operazione in esame rientrava nel novero degli interventi di sostegno, come desumibile dal riferimento, nella comunicazione inviata, all’impresa beneficiaria dell’agevolazione; c) gli elementi costitutivi del privilegio in questione erano l’erogazione del finanziamento, ex d.lgs. n. 123/98 e la relativa restituzione a seguito della revoca dell’intervento, nei casi in cui i beni acquistati con le somme finanziate vengano alienati o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, oppure per azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria;d) nel caso concreto, come si desumeva dalla comunicazione del 30.5.17, la banca aveva revocato il finanziamento per l’inadempimento della società.

Con ordinanza interlocutoria del 20.7.2020, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa all’udienza pubblica.

Il ricorso è infondato.

L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, sicché, ove il contributo sia stato erogato in conto interessi sul finanziamento agevolato, il privilegio non si estende al mutuo concesso dalla banca all'impresa (Cass., n. 17111/15).

E’ stato altresì rilevato che, in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di cui a Cass. Sez.

Un.n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Cass., n. 6580/20). [OSCURATO:PERSONA] ancora puntualizzato che: a) a i fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni (Cass., n. 28892/20); b) i n tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, non solo si riferisce a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; c) a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa (Cass., n. 27303/22).

Dalla citata giurisprudenza si desume chiaramente, dunque,il principio secondo il quale il privilegio in questione assiste solo i finanziamenti erogati dallo Stato o enti territoriali, o comunque pubblici.

Al riguardo, non persuadono, in senso contrario,le argomentazioni della ricorrente per lequali il privilegio dovrebbe estendersi anche ai crediti derivanti da finanziamenti o da garanzie escusse provenienti da soggetti privati; nella specie l’interpretazione propugnata,correlata al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso un accordo con la banca ricorrente, sicché quest’ultima agirebbe comunque nell’interesse pubblico, non è condivisibile, in quanto di fatto estenderebbe (e duplicherebbe) il privilegio in questione anche a soggetti non pubblici.

Al riguardo, occorre ribadire quanto argomentato correttamente nel provvedimento impugnato,a tenore del quale l’art. 8 - bis d.l. n. 3/15, se da una parte esplicitamente estende il privilegio di cui al citato art. 9 alle restituzioni nei confronti dei beneficiari finali e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate dal fondo di garanzia a favore delle PMI, dall’altra ribadisce con chiarezza che il soggetto legittimato a far valere il privilegio è solo il soggetto che eroga fondi pubblici, nel senso che solo lo Stato e gli enti territoriali, e comunque pubblici, possono recuperare i fondi mediante iscrizione a ruolo- cui fa testuale riferimento la norma-così completando il disegno del procedimento di recupero dei finanziamenti pubblici erogati, in forma diretta ovvero di garanzia.

In altri termini, la ratio delle norme in esame consiste nel garantire il credito relativo al finanziamento all’impresa, sul necessario presupposto che esso sia erogato o comunque economicamente sostenuto come rischio finale da enti pubblici, con esclusione della causa di prelazione nel caso in cui il finanziamento sia in concreto e solo materialmente erogato da diversi soggetti, quale solo prima operazione del più ampio intervento di sostegnoalla PMI.

Giova altresì rilevare che, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è, a sua volta, ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge; essanon ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, ex legee fin dal momento dell'erogazione.

È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (Cass., n. 13152/23).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, IVAed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Bologna, pubblicato il 21.8.2018;udita la relazione della causa svolta nel l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il P.M., nella persona del dr. A. Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrenteavv. M. Corain. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso il decreto del giudice delegato 14.2.18 con il quale era stata ammessaper la somma di euro 1.167.830,11 in chirografo, non riconoscendo il privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n.123/98 in ordinead un finanziamento concesso alla società fallita il 9.12.15 e garantito dal [OSCURATO:PERSONA] nella misura dell’80%, nel quadro della disciplina dettata dalla l. n. 662/96 per il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. In particolare, il giudice delegato aveva argomentato che il richiesto privilegio non era configurabile sia per difetto di legittimazione dell’istante- poiché esso sarebbe stato eventualmente da riconoscere al fondo di garanzia escusso- sia in quanto non s’applicava alle prestazioni di garanzia ex artt.2, c.100, l. n. 662/96, e 15 l. n. 266/97, considerato che il d.lgs.n. 123 non conteneva nessun richiamo al detto fondo. La banca opponente, a sostegno dell’impugnazione, richiamava la tesi imperniata sulla portata favorevole della novella introdotta dall’art. 8- bis,c.3, d.l. n.3/15. Con ordinanza del 21.8.18, il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione allo stato passivo, osservando che: a) era pacifico tra le parti che il finanziamento erogato dall’istituto opponente alla società fallita beneficiasse della garanzia del [OSCURATO:PERSONA] o sull a base delle norme dettate dall’art. 2, c.100. l. n. 662/96 (secondo il cui disposto: “nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il Cipe può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese..”); b) l’opposizione era fondata sul testo dell’art. 8-bis d.l. n. 3/15 ( per il quale:”..il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate a titolo di perdite dalfondo di garanzia- di cui all’a rt. 2, c.100, lett. a), della l. n. 662/96-costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751bis, c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi..”); c) quest’ultima norma, se da una parte esplicitamente estende il privilegio di cui al citato art. 9 alle restituzioni nei confronti dei beneficiari finali e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate dal fondo di garanzia a favore delle PMI, dall’altra ribadisce positivamente, con chiarezza, che il soggetto legittimato a far valere il privilegio è solo il soggetto che eroga fondi pubblici, nel senso che solo lo Stato e gli enti territoriali, e comunque pubblici, possono recuperare i fondi medianteiscrizione a ruolo- cui fa riferimento la norma - così completando il disegno del procedimento di recupero dei finanziamenti pubblici erogati, in forma diretta ovvero di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria.La curatela fallimentare resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivodenunzia violazione dell’art. 9, c.5, d.lgs. n. 123/98, per non aver il Tribunale riconosciuto il privilegio. Al riguardo, la ricorrente assume: a) di aver concordato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’accesso al fondo di garanzia, mediante utilizzo della banca ricorrente quale soggetto che opera con lo stesso fondo; b) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che l’operazione in esame rientrava nel novero degli interventi di sostegno, come desumibile dal riferimento, nella comunicazione inviata, all’impresa beneficiaria dell’agevolazione; c) gli elementi costitutivi del privilegio in questione erano l’erogazione del finanziamento, ex d.lgs. n. 123/98 e la relativa restituzione a seguito della revoca dell’intervento, nei casi in cui i beni acquistati con le somme finanziate vengano alienati o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, oppure per azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria;d) nel caso concreto, come si desumeva dalla comunicazione del 30.5.17, la banca aveva revocato il finanziamento per l’inadempimento della società. Con ordinanza interlocutoria del 20.7.2020, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa all’udienza pubblica. Il ricorso è infondato. L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, sicché, ove il contributo sia stato erogato in conto interessi sul finanziamento agevolato, il privilegio non si estende al mutuo concesso dalla banca all'impresa (Cass., n. 17111/15). E’ stato altresì rilevato che, in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di cui a Cass. Sez. Un.n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Cass., n. 6580/20). [OSCURATO:PERSONA] ancora puntualizzato che: a) a i fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni (Cass., n. 28892/20); b) i n tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, non solo si riferisce a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; c) a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa (Cass., n. 27303/22). Dalla citata giurisprudenza si desume chiaramente, dunque,il principio secondo il quale il privilegio in questione assiste solo i finanziamenti erogati dallo Stato o enti territoriali, o comunque pubblici. Al riguardo, non persuadono, in senso contrario,le argomentazioni della ricorrente per lequali il privilegio dovrebbe estendersi anche ai crediti derivanti da finanziamenti o da garanzie escusse provenienti da soggetti privati; nella specie l’interpretazione propugnata,correlata al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso un accordo con la banca ricorrente, sicché quest’ultima agirebbe comunque nell’interesse pubblico, non è condivisibile, in quanto di fatto estenderebbe (e duplicherebbe) il privilegio in questione anche a soggetti non pubblici. Al riguardo, occorre ribadire quanto argomentato correttamente nel provvedimento impugnato,a tenore del quale l’art. 8 - bis d.l. n. 3/15, se da una parte esplicitamente estende il privilegio di cui al citato art. 9 alle restituzioni nei confronti dei beneficiari finali e dei terzi prestatori di garanzia, delle somme liquidate dal fondo di garanzia a favore delle PMI, dall’altra ribadisce con chiarezza che il soggetto legittimato a far valere il privilegio è solo il soggetto che eroga fondi pubblici, nel senso che solo lo Stato e gli enti territoriali, e comunque pubblici, possono recuperare i fondi mediante iscrizione a ruolo- cui fa testuale riferimento la norma-così completando il disegno del procedimento di recupero dei finanziamenti pubblici erogati, in forma diretta ovvero di garanzia. In altri termini, la ratio delle norme in esame consiste nel garantire il credito relativo al finanziamento all’impresa, sul necessario presupposto che esso sia erogato o comunque economicamente sostenuto come rischio finale da enti pubblici, con esclusione della causa di prelazione nel caso in cui il finanziamento sia in concreto e solo materialmente erogato da diversi soggetti, quale solo prima operazione del più ampio intervento di sostegnoalla PMI. Giova altresì rilevare che, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è, a sua volta, ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge; essanon ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, ex legee fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (Cass., n. 13152/23). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, IVAed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor
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