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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22069/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6756/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Po n. 49; –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 2/07/13, depositata il 28 gennaio 2013.

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n.50/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Parma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la pronuncia dei primi giudici meritava piena conferma, con eccezione della ripresa a tassazione della sopravvenienza passiva di euro 120.000 esborsato dalla società contribuente per effetto di una transazione con altra società con la quale era stato definito un contenzioso civile inter partes , trattandosi di componente negativa inerente e perciò deducibile dalla base imponibile reddituale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che peraltro ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, poi illustrati con una memoria.

Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 75, comma 5, 66, comma 2, dPR 917/1986, poiché la CTR ha accolto l'appello della società contribuente in relazione al rilievo riguardante la deduzione quale sopravvenienza passiva dell'esborso di euro 120.000 per una transazione tra la contribuente stessa e [OSCURATO:PERSONA] srl, definitoria di una lite insorta tra le due società e coinvolgente personalmente anche l'amministratore della controricorrente.

Con il secondo motivo del ricorso principale –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia il vizio motivazionale nelle due versioni (previgente e vigente) del paradigma normativo sempre in relazione alla statuizione a lei sfavorevole della CTR emiliana.

Le censure, entrambe ammissibili, la prima in quanto dedotta secondo il canone della specificità, essendo chiaramente incentrata sul punto decisionale aggredito, la seconda in quanto chiaramente evocativa dei fatti analizzati dal giudice tributario di appello, sono tuttavia infondate.

La CTR emiliana infatti, con giudizio non revisionabile in questa sede, ha univocamente accertato in fatto che: -l'importo è stato effettivamente corrisposto, per il titolo poi contabilizzato; -la transazione riguardava una lite passiva, anche, della società contribuente.

Su tali presupposti fattuali ha espresso una valutazione di inerenza della componente negativa, correttamente qualificata come sopravvenienza passiva, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 66, comma 2, 75, comma 5, dPR 917/1986 (vigenti ratione temporis, trattandosi dell'anno di imposta 2003).

Trattandosi di lite passiva riguardante un illecito concorrenziale, la relativa transazione non può infatti che essere correlata all'attività aziendale in senso lato; il costo relativo, quale sopravvenienza passiva, deve dunque considerarsi inerente, così come ritenuto dal giudice tributario di appello.

In questo senso deve ribadirsi che «In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi» (v.

Sez. 5- , Sentenza n. 902 del 17/01/2020, Rv. 656646 - 01).

Ciò posto in relazione alla questione di diritto, va poi soltanto soggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01).

Dando seguito a tale consolidato principio di diritto, non può ascriversi alcun rilievo in relazione al secondo mezzo dedotto alla mancata valutazione di alcuni elementi istruttori piuttosto che la valorizzazione di altri.

Con il primo motivo del ricorso incidentale –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la controricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha rigettato il suo appello in relazione al rilievo n. 3 dell'avviso di accertamento impugnato (deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, in quanto eccedenti il plafond - 5% - previsto dall'art. 67, comma 7, dPR 917/1986 vigente ratione temporis).

La censura è inammissibile.

A parti invertite, non può infatti che ribardirsi al riguardo il consolidato principio di diritto citato in tema di rapporto tra vizio motivazionale, come attualmente configurato , e valutazione probatoria del giudice del merito.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la controricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 38, 42, dPR 600/1973, 23, d.lgs 546/1992, sempre in relazione alla ripresa fiscale di cui al motivo precedente.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017, Rv. 644248 -01).

La sentenza impugnata, sia pure per relationem alla motivazione della decisione di prime cure, ha univocamente, per un verso correttamente attribuito tale onus probandi, per altro verso ne ha - insindacabilmente- negato l'assolvimento da parte della società contribuente.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la controricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 66, comma 2, 71, 127, dPR 917/1986, nella versione applicabile ratione temporis, poiché la CTR ha rigettato il suo motivo di gravame in relazione alla statuizione sfavorevole della CTP parmense sul rilievo n. 8 dell'atto impositivo impugnato (perdita su crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in connessione della transazione di cui ai motivi del ricorso principale agenziale).

La censura è inammissibile.

Questa Corte ha costantemente affermato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

La ricorrente incidentale infatti, nella sostanza, richiede a questa Corte una "revisione" del giudizio meritale dato, sul punto decisionale de quo, dal giudice tributario di appello, sindacato questo pacificamente escluso dal perimetro del giudizio di legittimità secondo il parametro in questione.

Tale giudizio appare chiaro laddove in particolare la CTR emiliana, sempre per relatio alla motivazione della sentenza app ellata, ha confermato che «.. il collegamento di tali crediti col contenzioso stesso non era stata adeguatamente evasa, per cui si doveva ritenere esatto l'operato dell'Ufficio».

Il giudice tributario di appello dunque, in fatto ed "a monte", ha dato una risposta negativa alle ragioni di impugnazione originarie della ripresa de qua, sicchè la diversa prospettazione giuridica della controricorrente non può trovare, comunque, ingresso in questo giudizio.

Per la medesima ragione risulta infondato il quarto motivo del ricorso incidentale (omessa pronuncia sulla allegazione difensiva in questione), posto che appunto una statuizione reiettiva sia esplicita sia implicita è stata, conformemente, assunta in entrambi i gradi di merito e pertanto deve affermarsi l'insussistenza del lamentato vizio di attività.

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati.

Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6756/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Po n. 49; –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 2/07/13, depositata il 28 gennaio 2013. Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n.50/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Parma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la pronuncia dei primi giudici meritava piena conferma, con eccezione della ripresa a tassazione della sopravvenienza passiva di euro 120.000 esborsato dalla società contribuente per effetto di una transazione con altra società con la quale era stato definito un contenzioso civile inter partes , trattandosi di componente negativa inerente e perciò deducibile dalla base imponibile reddituale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, che peraltro ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, poi illustrati con una memoria. Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 75, comma 5, 66, comma 2, dPR 917/1986, poiché la CTR ha accolto l'appello della società contribuente in relazione al rilievo riguardante la deduzione quale sopravvenienza passiva dell'esborso di euro 120.000 per una transazione tra la contribuente stessa e [OSCURATO:PERSONA] srl, definitoria di una lite insorta tra le due società e coinvolgente personalmente anche l'amministratore della controricorrente. Con il secondo motivo del ricorso principale –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia il vizio motivazionale nelle due versioni (previgente e vigente) del paradigma normativo sempre in relazione alla statuizione a lei sfavorevole della CTR emiliana. Le censure, entrambe ammissibili, la prima in quanto dedotta secondo il canone della specificità, essendo chiaramente incentrata sul punto decisionale aggredito, la seconda in quanto chiaramente evocativa dei fatti analizzati dal giudice tributario di appello, sono tuttavia infondate. La CTR emiliana infatti, con giudizio non revisionabile in questa sede, ha univocamente accertato in fatto che: -l'importo è stato effettivamente corrisposto, per il titolo poi contabilizzato; -la transazione riguardava una lite passiva, anche, della società contribuente. Su tali presupposti fattuali ha espresso una valutazione di inerenza della componente negativa, correttamente qualificata come sopravvenienza passiva, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 66, comma 2, 75, comma 5, dPR 917/1986 (vigenti ratione temporis, trattandosi dell'anno di imposta 2003). Trattandosi di lite passiva riguardante un illecito concorrenziale, la relativa transazione non può infatti che essere correlata all'attività aziendale in senso lato; il costo relativo, quale sopravvenienza passiva, deve dunque considerarsi inerente, così come ritenuto dal giudice tributario di appello. In questo senso deve ribadirsi che «In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi» (v. Sez. 5- , Sentenza n. 902 del 17/01/2020, Rv. 656646 - 01). Ciò posto in relazione alla questione di diritto, va poi soltanto soggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01). Dando seguito a tale consolidato principio di diritto, non può ascriversi alcun rilievo in relazione al secondo mezzo dedotto alla mancata valutazione di alcuni elementi istruttori piuttosto che la valorizzazione di altri. Con il primo motivo del ricorso incidentale –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la controricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha rigettato il suo appello in relazione al rilievo n. 3 dell'avviso di accertamento impugnato (deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, in quanto eccedenti il plafond - 5% - previsto dall'art. 67, comma 7, dPR 917/1986 vigente ratione temporis). La censura è inammissibile. A parti invertite, non può infatti che ribardirsi al riguardo il consolidato principio di diritto citato in tema di rapporto tra vizio motivazionale, come attualmente configurato , e valutazione probatoria del giudice del merito. Con il secondo motivo del ricorso incidentale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la controricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 38, 42, dPR 600/1973, 23, d.lgs 546/1992, sempre in relazione alla ripresa fiscale di cui al motivo precedente. La censura è infondata. Va infatti ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017, Rv. 644248 -01). La sentenza impugnata, sia pure per relationem alla motivazione della decisione di prime cure, ha univocamente, per un verso correttamente attribuito tale onus probandi, per altro verso ne ha - insindacabilmente- negato l'assolvimento da parte della società contribuente. Con il terzo motivo del ricorso incidentale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la controricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 66, comma 2, 71, 127, dPR 917/1986, nella versione applicabile ratione temporis, poiché la CTR ha rigettato il suo motivo di gravame in relazione alla statuizione sfavorevole della CTP parmense sul rilievo n. 8 dell'atto impositivo impugnato (perdita su crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in connessione della transazione di cui ai motivi del ricorso principale agenziale). La censura è inammissibile. Questa Corte ha costantemente affermato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015). Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. La ricorrente incidentale infatti, nella sostanza, richiede a questa Corte una "revisione" del giudizio meritale dato, sul punto decisionale de quo, dal giudice tributario di appello, sindacato questo pacificamente escluso dal perimetro del giudizio di legittimità secondo il parametro in questione. Tale giudizio appare chiaro laddove in particolare la CTR emiliana, sempre per relatio alla motivazione della sentenza app ellata, ha confermato che «.. il collegamento di tali crediti col contenzioso stesso non era stata adeguatamente evasa, per cui si doveva ritenere esatto l'operato dell'Ufficio». Il giudice tributario di appello dunque, in fatto ed "a monte", ha dato una risposta negativa alle ragioni di impugnazione originarie della ripresa de qua, sicchè la diversa prospettazione giuridica della controricorrente non può trovare, comunque, ingresso in questo giudizio. Per la medesima ragione risulta infondato il quarto motivo del ricorso incidentale (omessa pronuncia sulla allegazione difensiva in questione), posto che appunto una statuizione reiettiva sia esplicita sia implicita è stata, conformemente, assunta in entrambi i gradi di merito e pertanto deve affermarsi l'insussistenza del lamentato vizio di attività. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati. Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio. PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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