CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1989
Cassazione n. 28544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1989 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13.05.2021, ia Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del 16.01.2019 del Tribunale di Teramo che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per iiiecita detenzione in concorso di sostanze stupefacenti dei tipo eroina e hashish - e l'aveva condannata alla pena di mesi otti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore di fiducia, e ne ha chiesto rannuiiamento, articoiando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha presentato rituale atto di rinuncia aiiinpuynazione, di sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'imouqnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ril:enere che «la parte abbia proposto ii ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa deiie ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.