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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 dicembre 2019

Cassazione n. 04964/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14867/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1816/2019 , depositata il12/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; [OSCURATO:PERSONA] 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese, avendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14867/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1816/2019 , depositata il12/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; [OSCURATO:PERSONA] 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese, avendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro; 3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così deci