CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 36334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17893/2020 R.G. proposto da Comune di Firenze, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via Polibio, n. 15 - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (ora College) International, persona giuridica senza scopo di lucro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, viale Angelico, n.- controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. 13/8/2020 depositata il 10 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella udienza del 4 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - il Comune di Firenze ha impugnato con tre motivi la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla CTR della Toscana che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'appello con cui è stato riconosciuto alla controricorrente il diritto all'esenzione dall'Ici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992; - oggetto della controversia sono gli avvisi di accertamento n. 1177/2014, 1633/2014, 2375/2014, per il pagamento dell'Ici relativo rispettivamente agli anni 2009, 2010, 2011, emessi dal comune di Firenze nei confronti della ricorrente, persona giuridica riconosciuta, la quale esercita attività didattiche; nella specie la controricorrente, è una filiazione di un'università degli Usa che gestisce percorsi formativi la cui partecipazione fornisce crediti agli studenti iscritti all'università madre; la CTR ha riconosciuto il diritto all'esenzione sul presupposto della sussistenza, sia dell'elemento soggettivo, sia di quello oggettivo richiesti dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ritenendo in tal senso sufficiente il riconoscimento ministeriale per l'esercizio dell'attività didattica; la sentenza ha ritenuto rilevante, ai fini dell'esenzione, la chiusura in perdita dei risultati di esercizio negli anni 2008-2012, nonché l'esecuzione di interventi di "restauro e tutela del patrimonio artistico del territorio", osservando come le allegazioni del Comune circa la rilevante entità delle rette sia rimasta sfornita di prova. - la controricorrente si è costituita con controricorso, mentre la parte ricorrente ha presentato il 3 agosto 2022 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto che la controricorrente ha provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sottoscritta per adesione dal difensore di quest'ultima.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che nell'esenzione in parola vada ricompreso ogni tipo di attività didattica, laddove, a suo avviso, questa è ammessa solo per quelle di base, ovvero dell'infanzia, primaria, secondaria e formazione professionale, previste dalla I. 28 marzo 2003, n. 5. A tale proposito richiama anche il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n. 200 (in Gazz. Uff., 23 novembre 2012, n. 274), Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 91- bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 marzo 2012, n. 27e integrato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il cui art. 4 chiarisce che lo svolgimento delle attività didattiche è effettuato con modalità non commerciali, se l'attività è paritaria e se è svolta a titolo gratuito ovvero dietro corrispettivi di importo simbolico. 2. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 2 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in I. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248; art. 34, comma 8 bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 69. Si duole con tale motivo che la controricorrente non abbia fornito, come era suo onere, la prova della natura non commerciale dell'attività svolta. Rappresenta di contro come l'importo delle rette sia particolarmente elevato. 3. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità manifesta della pronuncia in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., mettendo in rilievo come, per un verso, l'eventuale chiusura in perdita nulla ha a che vedere con l'accertamento circa la natura commerciale o meni dell'attività svolta, anzi, potendo tale circostanza ben verificarsi per gli enti commerciali; per altro verso, ha evidenziato l'irrilevanza della circostanza degli interventi di restauro, ai fini dell'accertamento in concreto del contenuto dell'attività svolta dalla controricorrente. 4. Le parti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere per adempimento in corso del giudizio dell'obbligazione tributaria; c'è, infatti, agli atti memoria del ricorrente con adesione sottoscritta dal difensore della controricorrente. Il ricorso è, dunque, inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione spese e nulla è dovuto per ulteriore contributo unificato trattandosi di inammissibilità sopravvenuta al ricorso. Non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso