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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16612/2026

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, i ricorsi degli ’[OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto deiricorsi;sentite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv.Ricorso trattato con rito camerale partecipato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, con distinti ricorsi impugnal’ordinanza in epigrafe indicata che, in sede di rinvio dalla Sesta Sezione penale sentenza(sentenza n. 37365/2025, d’ora innanzi S.C) e in accoglimento dell’appello del pubblicoministero, ha disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliariin ordine al delitto di cui all’art. 317 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Le difese, dopo avere illustrato la genesi della vicenda cautelare, i diversi esiti nellemore intervenuti e, da ultimo, le ragioni che hanno determinato l’annullamento con rinvio daparte della S.C. dell’ordinanza con cui il Tribunale, su accoglimento dell’appello del pubblicoministero aveva disposto gli arresti domiciliari, nel dolersi della reiterazione di analogamisura coercitiva con l’ordinanza oggi impugnata, affidano i ricorsi a diversi motivi di seguitoillustrati.3.

Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]3.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273 cod.proc. pen.Si lamenta che il Tribunale abbia disatteso le ragioni – di carattere vincolante – cheerano state addotte dalla S.C. con la sentenza di annullamento con rinvio, con particolareriguardo al rilievo che doveva riconoscersi al fatto che, dallo stesso narrato della personaoffesa ([OSCURATO:PERSONA]), la richiesta dell’indagato era avvenuta quando ormai la vendita eraconclusa (pur se sulla base di una scrittura privata efficace), dato che mal si conciliava conla rappresentazione del ricorrente come quel pubblico ufficiale che avrebbe avuto il potere difar saltare la vendita.

Il Tribunale aveva, dunque, omesso di valutare la scrittura privatasottoscritta dalla persona offesa il 25/05/2019 e accertare quale ne fosse la causa, al fine diappurare se si fosse al cospetto di una vendita del cespite immobiliare (così come assentitodalla difesa) ovvero di un preliminare di vendita.

L’asserto del Tribunale, fondato sulla provadichiarativa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) confliggeva col contenuto dell’atto che“incarta” un contratto di vendita efficace e non un preliminare: la parte vendeva e non siimpegnava a vendere.

Donde il ricorrente nessun potere avere di bloccare una vendita chesi era già perfezionata.

A conferma di tale assunto, si citano i passaggi della sentenza dellaS.C. che avevano determinato l’annullamento con rinvio (pagg. 38-40) e di quella impugnata(pagg. 41-68) da cui si ricavava che il Tribunale non aveva tenuto conto dei rilievi critici postia fondamento del vizio di motivazione che aveva determinato il rinvio (incentrati sulla portatadell’attendibilità del dichiarato della persona offesa).3.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273,274 e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.Si lamenta che il Tribunale abbia svalutato la portata dimostrativa degli elementi adiscarico indotti dalla difesa che, oltre a far leva sulla natura di atto di vendita della scritturadi cui si è detto, evidenziavano che il comune di [OSCURATO:PERSONA], due settimane prima dei fatti,aveva licenziato in favore della persona offesa i titoli necessari per l’attività stagionale diristorazione e che la causale della richiesta andava ricercata unicamente nel pagamento diantecedente e coeva (anche successiva) ai fatti per cui si procede.3.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273, 274 e275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.Si lamenta che il Tribunale, discostandosi dall’editto accusatorio che faceva leva su unarichiesta minacciosa che si assumeva operata a valle della sottoscrizione della scritturaprivata, abbia finito per far riferimento ad un’ipotesi di concussione ambientale, postulandol’ingerenza del pubblico ufficiale financo nella fase precontrattuale, perché abusando del suopotere avrebbe determinato l’an e il quomodo di tutte le operazioni di vendita degli immobilidel comune di [OSCURATO:PERSONA] (il pagamento sarebbe stato funzionale a garantire il rilasciodelle autorizzazioni per la futura trasformazione del complesso immobiliare in strutturaturistica).

Con conseguente violazione anche dello schema enunciato dalla S.C. nellasentenza di annullamento.Sul punto la difesa reitera il rilievo che il pagamento della somma di euro 10 mila alricorrente non poteva avere una causale predatoria sol che si consideri che il contratto divendita era già concluso e il comune aveva già rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] il “P.d.C. perl’esercizio dell’attività di ristorazione per l’estate del 2019”.

Da ciò l’inattendibilità del narratodella persona offesa che aveva invece riferito di un pubblico ufficiale “con il potere di farsaltare una vendita e/o di condizionare l’azione dell’UTC”.Ad esclusione, poi, della ritenuta concussione ambientale e, in specie, del potere diingerenza che il ricorrente, quale sindaco, avrebbe svolto sull’UTC che opererebbe privo diqualsiasi autonomia decisionale nella gestione dell’edilizia privata, si cita l’assenza dielementi dimostrativi di sostegno, per come acclarato anche dagli esiti dell’indagine penalesvolta a carico degli acquirenti nell’ambito della quale il ricorrente non risultava indagato.

Insostanza, non vi era alcun elemento per asseverare che il responsabile dell’UTC (DelVerme) avesse licenziato il P.d.C. alla società dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti) poiché a ciòindotto dal ricorrente nella sua qualità di sindaco; che vi fosse un collegamento eziologico trala dazione dei diecimila euro alla persona offesa e il rilascio dei titoli edilizi in favore degliacquirenti il complesso immobiliare.

In conclusione, sfornito di prova era l’assunto che ladatio della somma dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente fosse dovuta non solo all’ottenimento del suoplacet per la cessione del complesso immobiliare, ma anche per garantirsi, in futuro, ilrilascio di titoli edilizi necessari per convertire la destinazione d’uso del fabbricato, da attivitàcommerciale ad attività turistica.3.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273,274 e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.Si lamenta che il Tribunale, con le argomentazioni rese alle pagine 58-68 dell’ordinanzaimpugnata, non abbia colmato i vuoti motivazionali e i profili di illogicità manifesta già“sanzionati” dalla sentenza di annullamento, a fondamento dei quali si richiamano le censuregià evidenziate.

In particolare, la ricostruzione in fatto svolta dal Tribunale (che la richiestasarebbe stata formulata dopo la sottoscrizione di un preliminare di vendita; che avessenatura concussiva poiché il ricorrente, quale Sindaco, aveva il potere di far saltare la stipuladel contratto; non si confronta con la scrittura privata che incarta un contratto di venditaefficace; anticipa alla fase precontrattuale l’ingerenza del Sindaco nella vicenda immobiliareal fine di “sterilizzare” gli effetti della scrittura privata sub iudice che è di vendita; immuta ilfatto reato contestato in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa, insinuandoaddirittura l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra la successiva stipula del contratto divendita e le garanzie in ordine alla sua futura trasformazione edilizia in favore dei promissariacquirenti; conclude che il pizzo sarebbe stato pagato dal [OSCURATO:PERSONA] per avere il placet delSindaco sia sulla cessione immobiliare, sia sulla futura destinazione urbanistica delcomplesso immobiliare, asserendo che la persona offesa sarebbe un cittadino succube delpotere del pubblico ufficiale) risultava censurabile in quanto: non esplorava la effettivacausale del negozio giuridico sottoscritto dai privati prima della richiesta che si assumeindebita del ricorrente alla persona offesa; omette di pronunciarsi sul rilievo delladocumentazione allegata dalla difesa che escludeva la sussistenza di un sistema“[OSCURATO:PERSONA]”, ossia di un potere di fatto sull’UTC; omette di confrontarsi con le dichiarazioni diPeluso e [OSCURATO:PERSONA] che smentiscono l’ingerenza del pubblico ufficiale, chiarendo che il suocoinvolgimento fu provocato proprio dalla persona offesa e dal [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente erail tecnico di fiducia; omette di apprezzare la documentazione che ricostruiva i rapportiprofessionali intercorsi negli anni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, anche dopo i fatti oggetto dellapresente indagine penale.

L’attribuzione alla scrittura privata della reale natura di atto divendita rendeva illogico anche l’argomento speso a pag. 60 dell’ordinanza impugnata, di tiposuggestivo ma smentito dagli atti dell’indagine penale a carico del responsabile dell’UTC edegli acquirenti del complesso immobiliare.3.5.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273, 274e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen., in relazione agli artt. 178 lett. c) e 521 cod. proc. pen.Si lamenta che il Tribunale, pur assumendo, per ipotesi, la validità della tesi difensivasecondo cui il ricorrente avrebbe riscosso un credito dal [OSCURATO:PERSONA], non ne aveva fattodiscendere un esito liberatorio, in ragione della ritenuta ricorrenza di un’ipotesi concussivaambientale dettata dall’ingerenza sull’UTC (da cui dipendevano le concessioni alla personaoffesa per il Dehors e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rendere il cespite un albergo), a fronte,invece, di una contestazione di concussione “predatoria” consumata attraverso minacceesplicite (se non paghi, non stipuli il contratto definitivo – se non vendi, sono a rischio lefuture concessioni per poter esercitare l’attività di ristorazione nell’estate del 2019), cosìmutando radicalmente il fatto sub iudice e con violazione del diritto di difesa.Peraltro, si significa come singole ingerenze in singoli procedimenti nei confronti disingoli cittadini non costituiscono elementi idonei a provare il contestato “condizionamentoambientale” nel delicato settore dell’edilizia privata per il deficit del tratto della sistematicità.3.6.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 627, commi 2 e 3, cod. proc.pen., in relazione agli artt. 125 e 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen., nonché 178lett. c), e 521 cod. proc. pen.Si lamenta che il Tribunale, in punto di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelarisi sia limitato al richiamo della prima ordinanza ritenendola non incisa sul punto dallasentenza di annullamento.4.

Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]4.1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen., 317 cod. pen.,nonché vizio di motivazione.Il motivo ripercorre le doglianze poste col ricorso dell’altro difensore, in ordine almancato scrutinio sulla natura e sugli effetti della scrittura del 25 maggio 2019, quale vizio diviolazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen, e alle ricadute in punto di gravità indiziariae vizio di motivazione rispetto alla ipotizzata sussistenza della condotta concussiva sia sulpiano dell’integrazione degli elementi di fattispecie che su quello logico.4.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 125 e 627, comma 3, cod.proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.

Difetto assoluto e vizio dimotivazione, violazione del c.d. vincolo del rinvio.La doglianza investe le ricadute che dovrebbero riconoscersi in punto di gravitàindiziaria e tenuta della motivazione in relazione alla risposta che si sostiene il giudice delrinvio non avrebbe dato ai rilievi difensivi – fatti propri dalla sentenza di annullamento – diuna auto imposizione del ricorrente nella trattativa, a fronte, invece, di un quadro probatorioche rendeva inconciliabile la prospettazione di una intrusione del pubblico ufficiale finalizzataalla riscossione del “pizzo”.4.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 173disp. att. cod. proc., in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.Vizio di motivazione in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Travisamento degliLa doglianza investe la ricostruzione dello svolgimento dell’operazione di venditarilevando le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa a fronte delle altre proveacquisite, laddove si addebita al ricorrente un’ingerenza nella variazione del prezzodell’immobile e la decisione di redigere una seconda scrittura privata (nell’ambito di unripensamento che vi sarebbe stato in capo al [OSCURATO:PERSONA], confliggente col fatto di averecomunicato successivamente alla scrittura la cessazione dell’attività commerciale e il 2ottobre 2019 avesse accettato un ulteriore pagamento sul prezzo pattuito), certamente nonimposto dal ricorrente ma dovuto ad esclusive ragioni di convenienza delle parti contraenti.4.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 173disp. att. cod. proc., in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.Vizio di motivazione in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Travisamento deglidichiarazioni della persona offesa poste a fondamento della misura cautelare.Nel passare in rassegna il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA], se ne evidenziano criticità,contraddizioni ed aporie che incidono sul giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinsecasvolto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non sono fondati.2.

Dalla lettura della sentenza di annullamento della S.C. risulta che sia stata data peraccertata l’avvenuta dazione della somma di euro diecimila dalla persona offesa MatteoRossi al ricorrente.

Si tratta di un profilo su cui i diversi provvedimenti cautelari nonregistrano epiloghi differenti, riguardando la “distonia” la decisiva questione, specificamentedemandata al giudice del rinvio, circa la causale di tale versamento.

Al riguardo, infatti,secondo il Giudice per le indagini preliminari, il tenore delle dichiarazioni rese da MatteoRossi, il dato temporale in cui era stata avanzata la richiesta da parte dell'indagato (quandol'intesa era già raggiunta e la persona offesa disponeva in ogni caso di un titolo contrattualesuscettibile di esecuzione ex art. 2932 cod. civ.) e le tempistiche del pagamento dellaseconda rata (dopo la redazione dell'atto pubblico di vendita) rendevano plausibile anchel'ipotesi alternativa formulata dall'indagato, non potendosi escludere che il Sindaco, a frontedei pregressi rapporti professionali, espletati sino a pochi mesi prima nell'interesse di MatteoRossi, avesse colto l'occasione della sopravvenuta disponibilità di liquidità da parte diquest'ultimo per monetizzare l'attività professionale espletata in suo favore.

Il Tribunale haritenuto, invece, che la causale della dazione di denaro fosse illecita e, nel pervenire a taleconclusione, ha valorizzato essenzialmente le dichiarazioni rese dalla persona offesa nelcorso delle indagini e presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]"; episodio, quest'ultimo, del qualehanno riferito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma riportando, comunque, dichiarazioni della stessapersona offesa.3.

Tanto premesso, compito del Collegio è quello di verificare se il Tribunale, qualegiudice del rinvio, abbia superato i rilievi di carenza di motivazione indicati nella sentenzarescindente, essendo preclusa un’estensione del giudizio di legittimità ad altri profili che nonerano stati specificamente censurati col precedente ricorso per cassazione ovvero che nonne sono direttamente dipendenti.4.

Dalla lettura della sentenza rescindente emerge come il compito demandato algiudice del rinvio fosse quello di superare le criticità del narrato della persona offesa, conricadute sul giudizio inerente alla sua attendibilità, in relazione a diversi profili ritenuti noncompiutamente affrontati dalla prima ordinanza del Tribunale che, ribaltando la decisionenegatoria del Gip, aveva applicato la misura.4.1.

Tanto premesso, il primo profilo di criticità è costituito dalla mancata risposta airilievi difensivi secondo cui «dal narrato della stessa persona offesa e dalla documentazioneacquisita emergeva che la richiesta dell'indagato è avvenuta quando ormai la vendita eraconclusa, pur se sulla base di una scrittura privata, avente comunque efficacia.

Dato,questo, che, come evidenziato nel ricorso, mal si concilia con la rappresentazionedell'indagato, effettuata dalla persona offesa, come quel pubblico ufficiale con il potere di farsaltare una vendita».Sul punto il giudice del rinvio risulta avere colmato la lacuna, in quanto ha fornito unacongrua motivazione che consente, per un verso, di escludere la causale lecita della dazionedel denaro in favore del ricorrente e, dall’altro, di ricondurre la pretesa ad una non affattoinverosimile coercizione che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Sindaco, poteva operare inordine al buon esito dell’affare conseguente alla compravendita intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA],quale parte venditrice da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti acquirenti dall’altro.Si è anzitutto chiarito che la scansione temporale concernente la vendita e la datio deidiecimila euro al ricorrente è avvenuta in due tranche: la prima di euro cinquemilacontestualmente alla richiesta e alla ricezione dell’acconto da parte degli acquirenti in sededi stipula della scrittura privata del 25 maggio 2019 e la seconda, di pari importo, nel mese didicembre all’atto del rogito notarile.

La circostanza che la prima dazione sia avvenuta incostanza di vendita priva di interferenza l’argomento che la dazione avesse una causale deltutto autonoma ed incompatibile con le ragioni che avevano condotto le parti allastipulazione dell’atto, sol che si consideri che il Tribunale, mediante il riferimento alla vicenda“[OSCURATO:PERSONA]”, altro soggetto concretamente interessato all’acquisto tanto che unitamenteagli altri due acquirenti si era inizialmente imbarcato sul progetto di trasformazionealberghiera del bar della persona offesa, ha evidenziato come la rinuncia di costui a far partedella platea dei soggetti acquirenti fosse dovuta all’intromissione del ricorrente nellatrattativa, il quale, per motivi di avversione politica, ne aveva posto il veto.Un’interferenza, dunque, che trae origine dall’inizio della vicenda negoziale e che si eragià tradotta con un’incidenza sulla composizione soggettiva delle parti in causa che mal siconcilia, per come sottolineato dai giudici del riesame, con lo scopo di recuperare un creditoprofessionale, posto che una platea più ampia di acquirenti avrebbe certamente reso piùcogente la realizzazione del prezzo di vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe così avutomodo di soddisfare l’asserito credito professionale vantato dal ricorrente che si vuole porre abase della causale alternativa dell’avvenuta datio.Un’ingerenza, poi, che lungi dal rinvenire causa in una propalazione dettata da astio adopera delle diverse fonti di prova – in primis la persona ooffesa, la quale sul punto èarricchita dalla convergenza di altre dichiarazioni e pure dal compendio intercettivo passatoin rassegna – è stata ricondotta al sistemico uso del Sindaco di svolgere un controllo sugliaffari del comune, per come comprovato da altre convergenti fonti di prova indicatenell’ordinanza impugnata.Un tale riferimento, indicato come “contesto ambientale”, non sposta affatto il tema diaccusa per come censurato dalla difesa - determinando financo un novum che si adduceforiero di lesione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra pronunciato econtestato - in quanto costituisce l’antecedente della successiva richiesta, spiegandoneorigini, tempistiche e ragioni, in forza di elementi pienamente riversati a sostegno dellarichiesta di misura cautelare e di cui dà atto lo stesso Gip nella prima ordinanza, poiimpugnata dal pubblico ministero.

Sul punto va ricordato che, in tema di appello del pubblicoministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, «il tribunale della libertà fungenon solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motividi gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere diriesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntualesussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimentogenetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, rispondaai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli diadeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv.227357).

La cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specificacensura, ma è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozionedella misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudicedell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e nontrovando integrale applicazione nel processo penale il principio della "ragione più liquida",indiziaria devoluto con l'impugnazione dal pubblico ministero in presenza di una questione,ad esso subordinata, diversa e di più agevole decisione (Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022,Saracino, Rv. 283885 - 01).Peraltro, altro dato di particolare rilievo che renderebbe privo di decisività l’argomentoche fa leva su una dazione che, anziché essere avvenuta contestualmente segua lastipulazione del contratto - che la difesa assume avere effetti reali quale compravendita enon meramente obbligatori quale preliminare per come inteso sia dal Gip che dal Tribunaledel riesame - è costituito dal fatto che l’attività del [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a concessionetemporanea il cui rinnovo era soggetto al placet dell’UTC e, soprattutto, che il [OSCURATO:PERSONA] e ilPeluso erano interessati a trasformare, come si è detto, il bene della persona offesa inalbergo e, dunque, necessitavano delle autorizzazioni comunali.

Pertanto, l’intervento delricorrente non perde affatto valenza costrittiva, sol che si consideri che la richiesta di denaro,con la sua quantificazione, precede la stipula dell’atto definitivo e, quindi, risultava idonea adingenerare nella persona offesa il timore che l’operazione negoziale potesse non andare abuon fine.

Non sfornito di rilievo è, quindi, l’argomento speso dall’ordinanza impugnataladdove svaluta l’esistenza dell’autorizzazione temporanea in favore del bar del [OSCURATO:PERSONA] –ragione per la quale, secondo la difesa, questi non avrebbe potuto temere ritorsioni dalricorrente – richiamando il dato costituito dalla natura temporanea del provvedimento e dellapossibilità di una revoca in autotutela stante l’inquinato contesto ambientale di riferimento.

Eancora dove si sottolinea come l’appetibilità del bene fosse connessa alla trasformazioneurbanistica dello stesso in albergo per cui occorreva il placet del ricorrente, cui si è attribuitoun potere di controllo o, comunque, di incidenza sull’UTC ricavato non tanto dal “fattonotorio” o da presunzioni sfornite di base empirica, per come contestato dalle difese, bensìsulla scorta di plurimi e convergenti elementi di tipo dichiarativo e conoscitivo che non siprestano a censure in punto di validità della gravità indiziaria.Insomma, un rischio di porre nel nulla gli effetti di un contratto che - seppur qualificatocome vendita per come prospetta la difesa in ragione di espressi riferimenti ad una volontàtraslativa che dovrebbero superare il dato formale dell’intestazione come contrattopreliminare e il disposto trasferimento del possesso all’atto del rogito notarile - era esistentesulla base delle circostanze di fatto diffusamente indicate dal Tribunale.In tale ottica, quindi, la dazione non perde la sua funzione causale, in quanto, siprecisa, se il consenso del ricorrente alla trasformazione urbanistica che costituiva la ragionepratica del contratto - nota, peraltro, a tutti i contendenti – fosse venuta meno, gli stessiacquirenti avrebbero potuto far valere un mutamento delle condizioni del contratto, facendoleva sul quel presupposto, elevato a condizione dell’operazione di vendita, per sottrarsi alpagamento del prezzo di vendita che non a caso era stato dilazionato sino e ben oltre lastipulazione del rogito.

È, dunque, in questo sinallagma funzionale che risiede e si integra lacondotta costrittiva del pubblico ufficiale, così rendendo idonea la minaccia “che sarebbesaltata la vendita” e che “si sarebbe trovato un immobile con problemi di precarietà tali dacomportare rischi per un’eventuale concessione”.Ecco, dunque, che l’ulteriore argomento, su cui aveva fatto leva anche il Gip, costituitodal disporre il [OSCURATO:PERSONA] di un titolo contrattuale suscettibile di esecuzione ex art. 2932 cod. civ.(qualificando, dunque, il contratto come preliminare di vendita e non come compravenditaaventi effetti reali tra le parti) cede il passo ad una ricostruzione che ne svalutacongruamente la rilevanza, e tanto a prescindere dal richiamo, non affatto manifestamenteillogico, che nel caso in esame ci si trova al cospetto di un comune cittadino di cui non èdimostrata la conoscenza giuridica degli strumenti di specifica tutela offerti dall’ordinamento.Peraltro, a conferma dell’editto accusatorio, assume rilievo anche l’argomento che faleva sulle scansioni temporali della vendita, essendo indicata una procedimentalizzazione(dilazione del possesso e dei pagamenti, il cui saldo si prevede financo dopo il rogito) chelasciava aperto lo spazio per il possibile intervento di chi, secondo la ricostruzione dei giudicidel riesame, aveva sin dall’inizio gestito quell’operazione e funditus poteva ostacolarnel’esito.Una ricostruzione, dunque, che esclude anche gli ulteriori paventati vizi di motivazionesu cui la sentenza rescindente aveva fatto leva.Il riferimento ad un contesto di pervicacia e insistente ingerenza nell’operazione divendita, caratterizzata da una “presenza” del ricorrente in tutte le fasi della negoziazione nongiustificabile, per come spiegato dal Tribunale, col ruolo “tecnico” che allo stesso si vuoletanto non senza sottolineare anche la validità logica dell’argomento speso dal Tribunale chel’esistenza di uno iato temporale tra le dedotte prestazioni professionali e la venditacontemplata rende evidente la strumentalità del richiamo alle stesse risultando contrario aiprincipi di razionalità economica compendiati nel rapporto costi-benefici e dal principioinadimplenti non est adimplendum il fatto che il ricorrente seguitasse per oltre un decennio asvolgere attività professionale in favore della persona offesa senza venire pagato.Analogamente, nel complesso così delineato non appaiono contraddittorie ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla G.d.F., in forza delle quali il ricorrente avrebbe dapprimaminacciato di far saltare la vendita e quelle successive rese al pubblico ministero per cui eglisi sarebbe vantato di aver consentito la conclusione dell’affare.

Per come spiegato daigiudic i del la cautela s i t rat ta di f rasi che r isul tano cont inent i con quel laprocedimentalizzazione dell’operazione, espressive, dunque, della medesima circostanza,ossia del carattere dirimente che il ricorrente si attribuiva ai fini della conclusione dellacompravendita, poi esitata favorevolmente ai protagonisti per come acclarato dalle puropache vicende, sfociate pure in un procedimento penale, che hanno riguardatol’approvazione della trasformazione urbanistica posta a fondamento della vendita, approvatada un U.T.C. indicato come permeabile ai desiderata dell’indagato e la cui pratica è statacurata dal figlio dell’indagato (v. pag. 57).In tale ambito la corresponsione della datio della seconda tranche del prezzoconcussivo dopo il rogito concorre ad avvalorare che parte del prezzo della concussione èstato dato una volta assicurato il buon esito dell’affare che in tanto si è concluso in quanto viè stato l’assenso del ricorrente e la relativa remunerazione.

Con la conseguenza che lacomunicazione di cessazione dell’attività oggetto di compravendita, pur poi esitata dallapersona offesa e l’accettazione di un ulteriore pagamento del prezzo (al 2710/2019) primadel rogito, non appaiono dati distonici da mettere in discussione quella “titubanza” che eralogicamente legata al buon esito definitivo dell’affare.Motivatamente disattese risultano anche le altre censure della sentenza rescindente inpunto di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla pregnanza confermativa deglielementi richiamati dalla precedente ordinanza del Tribunale che erano stati ritenuti“ambigui” (ad es. lasciare i telefoni prima di entrare nella stanza dell’indagato o l’essersi lapersona offesa trattenuta nella stanza di quest’ultimo, senza la presenza di altri).Il Tribunale, infatti, dopo essersi lungamente soffermato sul dichiarato del [OSCURATO:PERSONA], di cuiha pedissequamente riportato il contenuto, ha anzitutto operato un attento scrutiniodell’attendibilità intrinseca, spiegando perché i tempi della denuncia – sporta a distanza daifatti – non siano espressivi di un’inattendibilità, escludendo, al contempo, ragioni di astio,inimicizia e rancore facendo riferimento ad elementi di fatto tratti anche dalla continuità delrapporto consolidato intrattenuto col ricorrente e dalle modalità che hanno portato arivolgersi all’autorità inquirente.Riguardo all’attendibilità estrinseca, l’ordinanza impugnata risulta avere superato lalettura atomistica del precedente giudice della cautela, apprezzando unitariamente glielementi di accusa alla luce delle plurime e convergenti fonti di riscontro alle propalazionidella persona offesa, tenuto conto dell’esistenza di un quadro di inquinamento probatorioemergente successivamente all’inizio delle investigazioni di cui, peraltro, si scorgono chiareevidenze nella stessa ordinanza del Gip alle pagine 15-17.Ancora, che il ricorrente non fosse destinatario di un vantaggio conseguente allastipulazione di una successiva scrittura con cui le parti abbassavano il prezzo di vendita alfine di eludere le disposizioni fiscali in tema di imposta di registro non assume alcunainterferenza rispetto alla ricostruzione asseverata dai giudici della cautela.

La “paternità” delsecondo atto è stata ricondotta all’indagato quale momento che si inserisce nell’ambito diquella persistente interferenza che pervade tutto il procedimento negoziale edamministrativo che ha portato da un lato al rogito della vendita e, dall’altro, al rilascio delleautorizzazioni.

Altrimenti non si spiegherebbe, per come osserva il Tribunale, la suapresenza anche al rogito.Peraltro, sul punto, va anche rimarcato, quale profilo che non era stato approfonditodalla originaria ordinanza annullata e che ne aveva determinato l’annullamento sul punto,che il tema del “nero” che contraddistingue la seconda dazione era stato legato dall’appellodel pubblico ministero agli esiti della relazione tecnica contabile che ha rimarcato, anche inragione del rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di una cospicua somma di denaro,un’evidente sproporzione tra redditi percepiti negli anni dal ricorrente e il valore del suopatrimonio immobiliare.

Laddove, infatti, si fosse ricondotta l’intromissione del ricorrentenella trattativa quale imposizione nei confronti di tutte le parti ad avvalersi della propriaopera, costringendole ad avvalersi del suo operato professionale sotto minaccia che, in casocontrario, la vendita non sarebbe andata a buon fine, allora il tema del “nero” non potevaritenersi questione circoscritta soltanto alle parti contraenti, ma necessariamentecoinvolgeva anche il ricorrente, stanti gli elementi indiziari quantomeno espressivi dievasione fiscale accertati, in uno con la dazione altrettanto in nero di ciò che era statoricevuto dalla persona offesa.

Tale dato, seppur involgente aspetti di evidente novità rispettoall’imputazione formulata, va citato in quanto consente di comprendere le ragioni per cuiaveva trovato ingresso nelle motivazioni dei giudici di merito.In conclusione, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia per un versocorrettamente adempiuto al dictum che le era stato demandato dalla sentenza rescindente e,per altro, reso un congrua motivazione sotto il profilo della consistenza degli elementiindiziari da essa valorizzati, non mancandosi di sottolineare che la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale,non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).Donde, l’inammissibilità della restante parte delle doglianze sollevate coi motivi diricorso, in quanto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice dilegittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici dimerito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, per come ripetutamente sollecitato dairicorsi, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regoledella logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv.203428).

Ne consegue che non sono sindacabili in sede di legittimità, se non entro gliappena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimonialio la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 51604 del19/09/2017, Rv. 271623).Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074).

Da tanto consegue, in particolare, che eventuali incongruenze argomentative – chedalla lettura dell’ordinanza impugnata non si ricavano - o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogoall'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunqueomissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame delcomplesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente diverificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2,Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).Se così va definito l'àmbito all'interno del quale è consentito alla Corte di legittimitàmuoversi, ritiene il Collegio di confermare la tenuta logica dell'ordinanza impugnata, avendole censure difensive originariamente mosse col ricorso per cassazione e quelle direttamentedipendenti dalla risoluzione die vizi di motivazione rilevati dalla S.C. trovato, in quest'ultima,compiuta e plausibile risposta.4.2.

Infine, per completezza va anche sottolineato, costituendo oggetto delle censuredifensive, che nulla aggiunge alla tenuta della motivazione del provvedimento impugnatol’argomento, pure speso dal Tribunale, secondo cui “laddove si ritenesse di trovarsi alcospetto di un pubblico ufficiale che spende la propria qualità per esigere il pagamento di uncredito, abusando delle propria carica per conseguire un risultato che avrebbe potuto edovuto ottenere mediante il ricorso ai mezzi ordinari dell’ordinamento, si configurerebbe ildelitto di concussione in contestazione (Sez. 6, n. 31341 del 16/03/2011, Zuncheddu,Rv. 250533 – 01; Sez. 6, n. 25559 del 17705/2022, Molinari, non mass.)”.

Sebbene si tratti diun profilo che scaturisce dalle censure che avevano formato oggetto dell’appello delpubblico ministero, ha ragione di lamentarsi la difesa laddove ne sottolinea il carattere dinovum rispetto all’imputazione provvisoria formulata.Semmai può sottolinearsi che la vicenda, pure “depurata” della possibilità del ricorrentedi incidere sulle determinazioni dell’U.T.C. – che, va ribadito, il Tribunale ricava da plurimielementi di prova di tipo dichiarativo e conoscitivo a carattere convergente ed esterni allepropalazioni della persona offesa e degli altri soggetti direttamente coinvolti nella procedurasub iudice - non sconfinerebbe affatto nel versante del lecito penale, in quanto la Corte dilegittimità è costante nell’affermare che ricorre l’indebita induzione ex art. 319-quater cod.pen. allorché, dall’angolo visuale del privato indotto, l'abuso della qualità che connota laprevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprenda la spendita o la prospettazione, daparte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmenteestranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cuiegli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subireconseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (Sez. 3, n. 29321 del14/07/2020, P., Rv. 280439 – 02; Sez. 6, n. 4853 del 12/12/2025, dep. 2026, Marzullo, nonmass.; Sez. 6, n. 525 del 12711/2025, dep. 2026, Pessotto, non mass.; Sez. 2, n. 6206 del29/01/2025, Imparato, non mass.

In termini, Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014,Maldera e altri, Rv. 258474).5.

Inammissibili, poi, sono le altre censure contenute nei motivi di ricorso con cui sidenuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e le norme inerenti tanto allagravità indiziaria quanto alle esigenze cautelari.Sul punto, infatti, va richiamato il principio affermato dalla Corte di legittimità secondocui il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previstodall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applicanel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice è tenuto a giustificare ilproprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dallaCorte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni edalle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se dideterminante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito,Rv. 276066 – 01).L'ambito della autonomia di valutazione del giudice del rinvio è, infatti, naturalmentedelimitato.

Quel giudice, infatti, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamentodi merito mediante un'autonoma valutazione delle emergenze probatorie concernenti il puntoannullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamenteo esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad unadeterminata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una certa indagine,in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19206 del10/01/2013, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830; Sez. 1, n. 7963 del15/01/2007, Rv. 236242).Appare evidente, allora, che gli spazi di valutazione spettanti al Tribunale in sede dirinvio siano inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulterioristatuizioni rassegnati da quello di legittimità con la sentenza di annullamento.

E, nellospecifico, in presenza di una decisione della Corte di cassazione molto puntualenell'evidenziare gli aspetti trascurati dall'ordinanza che essa ha annullato, il Tribunale diPotenza ha compiutamente dato conto delle proprie determinazioni.E tanto a prescindere, quanto alle esigenze cautelari, che il rinnovo della motivazionespesa sul punto dall’ordinanza impugnata non era affatto imposta al giudice del rinvio inquanto una specifica censura non può ritenersi assorbita dal dictum di annullamento, inquanto nel riepilogo dei motivi di ricorso su cui si è pronunciata la Sesta sezione non èdevoluta specifica questione sul relativo tema, né questo si ricava dalla lettura di quel ricorsopure oggi allegato all’odierna impugnazione.

E tanto a prescindere dall’assenza, in questasede, di un motivo di ricorso che censuri tale profilo, per come rivalutato dal Tribunale dirinvio.

Si tratta, pertanto, di una questione che involgerà, semmai, la competenza, ex art.299 cod. proc. pen., del giudice che procede.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così deciso, li 29 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, i ricorsi degli ’[OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto deiricorsi;sentite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv.Ricorso trattato con rito camerale partecipato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, con distinti ricorsi impugnal’ordinanza in epigrafe indicata che, in sede di rinvio dalla Sesta Sezione penale sentenza(sentenza n. 37365/2025, d’ora innanzi S.C) e in accoglimento dell’appello del pubblicoministero, ha disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliariin ordine al delitto di cui all’art. 317 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Le difese, dopo avere illustrato la genesi della vicenda cautelare, i diversi esiti nellemore intervenuti e, da ultimo, le ragioni che hanno determinato l’annullamento con rinvio daparte della S.C. dell’ordinanza con cui il Tribunale, su accoglimento dell’appello del pubblicoministero aveva disposto gli arresti domiciliari, nel dolersi della reiterazione di analogamisura coercitiva con l’ordinanza oggi impugnata, affidano i ricorsi a diversi motivi di seguitoillustrati.3. Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273 cod.proc. pen.Si lamenta che il Tribunale abbia disatteso le ragioni – di carattere vincolante – cheerano state addotte dalla S.C. con la sentenza di annullamento con rinvio, con particolareriguardo al rilievo che doveva riconoscersi al fatto che, dallo stesso narrato della personaoffesa ([OSCURATO:PERSONA]), la richiesta dell’indagato era avvenuta quando ormai la vendita eraconclusa (pur se sulla base di una scrittura privata efficace), dato che mal si conciliava conla rappresentazione del ricorrente come quel pubblico ufficiale che avrebbe avuto il potere difar saltare la vendita. Il Tribunale aveva, dunque, omesso di valutare la scrittura privatasottoscritta dalla persona offesa il 25/05/2019 e accertare quale ne fosse la causa, al fine diappurare se si fosse al cospetto di una vendita del cespite immobiliare (così come assentitodalla difesa) ovvero di un preliminare di vendita. L’asserto del Tribunale, fondato sulla provadichiarativa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) confliggeva col contenuto dell’atto che“incarta” un contratto di vendita efficace e non un preliminare: la parte vendeva e non siimpegnava a vendere. Donde il ricorrente nessun potere avere di bloccare una vendita chesi era già perfezionata. A conferma di tale assunto, si citano i passaggi della sentenza dellaS.C. che avevano determinato l’annullamento con rinvio (pagg. 38-40) e di quella impugnata(pagg. 41-68) da cui si ricavava che il Tribunale non aveva tenuto conto dei rilievi critici postia fondamento del vizio di motivazione che aveva determinato il rinvio (incentrati sulla portatadell’attendibilità del dichiarato della persona offesa).3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273,274 e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.Si lamenta che il Tribunale abbia svalutato la portata dimostrativa degli elementi adiscarico indotti dalla difesa che, oltre a far leva sulla natura di atto di vendita della scritturadi cui si è detto, evidenziavano che il comune di [OSCURATO:PERSONA], due settimane prima dei fatti,aveva licenziato in favore della persona offesa i titoli necessari per l’attività stagionale diristorazione e che la causale della richiesta andava ricercata unicamente nel pagamento diantecedente e coeva (anche successiva) ai fatti per cui si procede.3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273, 274 e275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.Si lamenta che il Tribunale, discostandosi dall’editto accusatorio che faceva leva su unarichiesta minacciosa che si assumeva operata a valle della sottoscrizione della scritturaprivata, abbia finito per far riferimento ad un’ipotesi di concussione ambientale, postulandol’ingerenza del pubblico ufficiale financo nella fase precontrattuale, perché abusando del suopotere avrebbe determinato l’an e il quomodo di tutte le operazioni di vendita degli immobilidel comune di [OSCURATO:PERSONA] (il pagamento sarebbe stato funzionale a garantire il rilasciodelle autorizzazioni per la futura trasformazione del complesso immobiliare in strutturaturistica). Con conseguente violazione anche dello schema enunciato dalla S.C. nellasentenza di annullamento.Sul punto la difesa reitera il rilievo che il pagamento della somma di euro 10 mila alricorrente non poteva avere una causale predatoria sol che si consideri che il contratto divendita era già concluso e il comune aveva già rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] il “P.d.C. perl’esercizio dell’attività di ristorazione per l’estate del 2019”. Da ciò l’inattendibilità del narratodella persona offesa che aveva invece riferito di un pubblico ufficiale “con il potere di farsaltare una vendita e/o di condizionare l’azione dell’UTC”.Ad esclusione, poi, della ritenuta concussione ambientale e, in specie, del potere diingerenza che il ricorrente, quale sindaco, avrebbe svolto sull’UTC che opererebbe privo diqualsiasi autonomia decisionale nella gestione dell’edilizia privata, si cita l’assenza dielementi dimostrativi di sostegno, per come acclarato anche dagli esiti dell’indagine penalesvolta a carico degli acquirenti nell’ambito della quale il ricorrente non risultava indagato. Insostanza, non vi era alcun elemento per asseverare che il responsabile dell’UTC (DelVerme) avesse licenziato il P.d.C. alla società dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti) poiché a ciòindotto dal ricorrente nella sua qualità di sindaco; che vi fosse un collegamento eziologico trala dazione dei diecimila euro alla persona offesa e il rilascio dei titoli edilizi in favore degliacquirenti il complesso immobiliare. In conclusione, sfornito di prova era l’assunto che ladatio della somma dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente fosse dovuta non solo all’ottenimento del suoplacet per la cessione del complesso immobiliare, ma anche per garantirsi, in futuro, ilrilascio di titoli edilizi necessari per convertire la destinazione d’uso del fabbricato, da attivitàcommerciale ad attività turistica.3.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273,274 e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen.Si lamenta che il Tribunale, con le argomentazioni rese alle pagine 58-68 dell’ordinanzaimpugnata, non abbia colmato i vuoti motivazionali e i profili di illogicità manifesta già“sanzionati” dalla sentenza di annullamento, a fondamento dei quali si richiamano le censuregià evidenziate. In particolare, la ricostruzione in fatto svolta dal Tribunale (che la richiestasarebbe stata formulata dopo la sottoscrizione di un preliminare di vendita; che avessenatura concussiva poiché il ricorrente, quale Sindaco, aveva il potere di far saltare la stipuladel contratto; non si confronta con la scrittura privata che incarta un contratto di venditaefficace; anticipa alla fase precontrattuale l’ingerenza del Sindaco nella vicenda immobiliareal fine di “sterilizzare” gli effetti della scrittura privata sub iudice che è di vendita; immuta ilfatto reato contestato in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa, insinuandoaddirittura l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra la successiva stipula del contratto divendita e le garanzie in ordine alla sua futura trasformazione edilizia in favore dei promissariacquirenti; conclude che il pizzo sarebbe stato pagato dal [OSCURATO:PERSONA] per avere il placet delSindaco sia sulla cessione immobiliare, sia sulla futura destinazione urbanistica delcomplesso immobiliare, asserendo che la persona offesa sarebbe un cittadino succube delpotere del pubblico ufficiale) risultava censurabile in quanto: non esplorava la effettivacausale del negozio giuridico sottoscritto dai privati prima della richiesta che si assumeindebita del ricorrente alla persona offesa; omette di pronunciarsi sul rilievo delladocumentazione allegata dalla difesa che escludeva la sussistenza di un sistema“[OSCURATO:PERSONA]”, ossia di un potere di fatto sull’UTC; omette di confrontarsi con le dichiarazioni diPeluso e [OSCURATO:PERSONA] che smentiscono l’ingerenza del pubblico ufficiale, chiarendo che il suocoinvolgimento fu provocato proprio dalla persona offesa e dal [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente erail tecnico di fiducia; omette di apprezzare la documentazione che ricostruiva i rapportiprofessionali intercorsi negli anni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, anche dopo i fatti oggetto dellapresente indagine penale. L’attribuzione alla scrittura privata della reale natura di atto divendita rendeva illogico anche l’argomento speso a pag. 60 dell’ordinanza impugnata, di tiposuggestivo ma smentito dagli atti dell’indagine penale a carico del responsabile dell’UTC edegli acquirenti del complesso immobiliare.3.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, 125 e 273, 274e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen., in relazione agli artt. 178 lett. c) e 521 cod. proc. pen.Si lamenta che il Tribunale, pur assumendo, per ipotesi, la validità della tesi difensivasecondo cui il ricorrente avrebbe riscosso un credito dal [OSCURATO:PERSONA], non ne aveva fattodiscendere un esito liberatorio, in ragione della ritenuta ricorrenza di un’ipotesi concussivaambientale dettata dall’ingerenza sull’UTC (da cui dipendevano le concessioni alla personaoffesa per il Dehors e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rendere il cespite un albergo), a fronte,invece, di una contestazione di concussione “predatoria” consumata attraverso minacceesplicite (se non paghi, non stipuli il contratto definitivo – se non vendi, sono a rischio lefuture concessioni per poter esercitare l’attività di ristorazione nell’estate del 2019), cosìmutando radicalmente il fatto sub iudice e con violazione del diritto di difesa.Peraltro, si significa come singole ingerenze in singoli procedimenti nei confronti disingoli cittadini non costituiscono elementi idonei a provare il contestato “condizionamentoambientale” nel delicato settore dell’edilizia privata per il deficit del tratto della sistematicità.3.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 627, commi 2 e 3, cod. proc.pen., in relazione agli artt. 125 e 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e 317 cod. pen., nonché 178lett. c), e 521 cod. proc. pen.Si lamenta che il Tribunale, in punto di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelarisi sia limitato al richiamo della prima ordinanza ritenendola non incisa sul punto dallasentenza di annullamento.4. Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]4.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen., 317 cod. pen.,nonché vizio di motivazione.Il motivo ripercorre le doglianze poste col ricorso dell’altro difensore, in ordine almancato scrutinio sulla natura e sugli effetti della scrittura del 25 maggio 2019, quale vizio diviolazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen, e alle ricadute in punto di gravità indiziariae vizio di motivazione rispetto alla ipotizzata sussistenza della condotta concussiva sia sulpiano dell’integrazione degli elementi di fattispecie che su quello logico.4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 125 e 627, comma 3, cod.proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 317 cod. pen. Difetto assoluto e vizio dimotivazione, violazione del c.d. vincolo del rinvio.La doglianza investe le ricadute che dovrebbero riconoscersi in punto di gravitàindiziaria e tenuta della motivazione in relazione alla risposta che si sostiene il giudice delrinvio non avrebbe dato ai rilievi difensivi – fatti propri dalla sentenza di annullamento – diuna auto imposizione del ricorrente nella trattativa, a fronte, invece, di un quadro probatorioche rendeva inconciliabile la prospettazione di una intrusione del pubblico ufficiale finalizzataalla riscossione del “pizzo”.4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 173disp. att. cod. proc., in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.Vizio di motivazione in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Travisamento degliLa doglianza investe la ricostruzione dello svolgimento dell’operazione di venditarilevando le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa a fronte delle altre proveacquisite, laddove si addebita al ricorrente un’ingerenza nella variazione del prezzodell’immobile e la decisione di redigere una seconda scrittura privata (nell’ambito di unripensamento che vi sarebbe stato in capo al [OSCURATO:PERSONA], confliggente col fatto di averecomunicato successivamente alla scrittura la cessazione dell’attività commerciale e il 2ottobre 2019 avesse accettato un ulteriore pagamento sul prezzo pattuito), certamente nonimposto dal ricorrente ma dovuto ad esclusive ragioni di convenienza delle parti contraenti.4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 173disp. att. cod. proc., in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.Vizio di motivazione in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Travisamento deglidichiarazioni della persona offesa poste a fondamento della misura cautelare.Nel passare in rassegna il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA], se ne evidenziano criticità,contraddizioni ed aporie che incidono sul giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinsecasvolto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non sono fondati.2. Dalla lettura della sentenza di annullamento della S.C. risulta che sia stata data peraccertata l’avvenuta dazione della somma di euro diecimila dalla persona offesa MatteoRossi al ricorrente. Si tratta di un profilo su cui i diversi provvedimenti cautelari nonregistrano epiloghi differenti, riguardando la “distonia” la decisiva questione, specificamentedemandata al giudice del rinvio, circa la causale di tale versamento. Al riguardo, infatti,secondo il Giudice per le indagini preliminari, il tenore delle dichiarazioni rese da MatteoRossi, il dato temporale in cui era stata avanzata la richiesta da parte dell'indagato (quandol'intesa era già raggiunta e la persona offesa disponeva in ogni caso di un titolo contrattualesuscettibile di esecuzione ex art. 2932 cod. civ.) e le tempistiche del pagamento dellaseconda rata (dopo la redazione dell'atto pubblico di vendita) rendevano plausibile anchel'ipotesi alternativa formulata dall'indagato, non potendosi escludere che il Sindaco, a frontedei pregressi rapporti professionali, espletati sino a pochi mesi prima nell'interesse di MatteoRossi, avesse colto l'occasione della sopravvenuta disponibilità di liquidità da parte diquest'ultimo per monetizzare l'attività professionale espletata in suo favore. Il Tribunale haritenuto, invece, che la causale della dazione di denaro fosse illecita e, nel pervenire a taleconclusione, ha valorizzato essenzialmente le dichiarazioni rese dalla persona offesa nelcorso delle indagini e presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]"; episodio, quest'ultimo, del qualehanno riferito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma riportando, comunque, dichiarazioni della stessapersona offesa.3. Tanto premesso, compito del Collegio è quello di verificare se il Tribunale, qualegiudice del rinvio, abbia superato i rilievi di carenza di motivazione indicati nella sentenzarescindente, essendo preclusa un’estensione del giudizio di legittimità ad altri profili che nonerano stati specificamente censurati col precedente ricorso per cassazione ovvero che nonne sono direttamente dipendenti.4. Dalla lettura della sentenza rescindente emerge come il compito demandato algiudice del rinvio fosse quello di superare le criticità del narrato della persona offesa, conricadute sul giudizio inerente alla sua attendibilità, in relazione a diversi profili ritenuti noncompiutamente affrontati dalla prima ordinanza del Tribunale che, ribaltando la decisionenegatoria del Gip, aveva applicato la misura.4.1. Tanto premesso, il primo profilo di criticità è costituito dalla mancata risposta airilievi difensivi secondo cui «dal narrato della stessa persona offesa e dalla documentazioneacquisita emergeva che la richiesta dell'indagato è avvenuta quando ormai la vendita eraconclusa, pur se sulla base di una scrittura privata, avente comunque efficacia. Dato,questo, che, come evidenziato nel ricorso, mal si concilia con la rappresentazionedell'indagato, effettuata dalla persona offesa, come quel pubblico ufficiale con il potere di farsaltare una vendita».Sul punto il giudice del rinvio risulta avere colmato la lacuna, in quanto ha fornito unacongrua motivazione che consente, per un verso, di escludere la causale lecita della dazionedel denaro in favore del ricorrente e, dall’altro, di ricondurre la pretesa ad una non affattoinverosimile coercizione che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Sindaco, poteva operare inordine al buon esito dell’affare conseguente alla compravendita intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA],quale parte venditrice da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti acquirenti dall’altro.Si è anzitutto chiarito che la scansione temporale concernente la vendita e la datio deidiecimila euro al ricorrente è avvenuta in due tranche: la prima di euro cinquemilacontestualmente alla richiesta e alla ricezione dell’acconto da parte degli acquirenti in sededi stipula della scrittura privata del 25 maggio 2019 e la seconda, di pari importo, nel mese didicembre all’atto del rogito notarile. La circostanza che la prima dazione sia avvenuta incostanza di vendita priva di interferenza l’argomento che la dazione avesse una causale deltutto autonoma ed incompatibile con le ragioni che avevano condotto le parti allastipulazione dell’atto, sol che si consideri che il Tribunale, mediante il riferimento alla vicenda“[OSCURATO:PERSONA]”, altro soggetto concretamente interessato all’acquisto tanto che unitamenteagli altri due acquirenti si era inizialmente imbarcato sul progetto di trasformazionealberghiera del bar della persona offesa, ha evidenziato come la rinuncia di costui a far partedella platea dei soggetti acquirenti fosse dovuta all’intromissione del ricorrente nellatrattativa, il quale, per motivi di avversione politica, ne aveva posto il veto.Un’interferenza, dunque, che trae origine dall’inizio della vicenda negoziale e che si eragià tradotta con un’incidenza sulla composizione soggettiva delle parti in causa che mal siconcilia, per come sottolineato dai giudici del riesame, con lo scopo di recuperare un creditoprofessionale, posto che una platea più ampia di acquirenti avrebbe certamente reso piùcogente la realizzazione del prezzo di vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe così avutomodo di soddisfare l’asserito credito professionale vantato dal ricorrente che si vuole porre abase della causale alternativa dell’avvenuta datio.Un’ingerenza, poi, che lungi dal rinvenire causa in una propalazione dettata da astio adopera delle diverse fonti di prova – in primis la persona ooffesa, la quale sul punto èarricchita dalla convergenza di altre dichiarazioni e pure dal compendio intercettivo passatoin rassegna – è stata ricondotta al sistemico uso del Sindaco di svolgere un controllo sugliaffari del comune, per come comprovato da altre convergenti fonti di prova indicatenell’ordinanza impugnata.Un tale riferimento, indicato come “contesto ambientale”, non sposta affatto il tema diaccusa per come censurato dalla difesa - determinando financo un novum che si adduceforiero di lesione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra pronunciato econtestato - in quanto costituisce l’antecedente della successiva richiesta, spiegandoneorigini, tempistiche e ragioni, in forza di elementi pienamente riversati a sostegno dellarichiesta di misura cautelare e di cui dà atto lo stesso Gip nella prima ordinanza, poiimpugnata dal pubblico ministero. Sul punto va ricordato che, in tema di appello del pubblicoministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, «il tribunale della libertà fungenon solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motividi gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere diriesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntualesussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimentogenetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, rispondaai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli diadeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv.227357). La cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specificacensura, ma è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozionedella misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudicedell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e nontrovando integrale applicazione nel processo penale il principio della "ragione più liquida",indiziaria devoluto con l'impugnazione dal pubblico ministero in presenza di una questione,ad esso subordinata, diversa e di più agevole decisione (Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022,Saracino, Rv. 283885 - 01).Peraltro, altro dato di particolare rilievo che renderebbe privo di decisività l’argomentoche fa leva su una dazione che, anziché essere avvenuta contestualmente segua lastipulazione del contratto - che la difesa assume avere effetti reali quale compravendita enon meramente obbligatori quale preliminare per come inteso sia dal Gip che dal Tribunaledel riesame - è costituito dal fatto che l’attività del [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a concessionetemporanea il cui rinnovo era soggetto al placet dell’UTC e, soprattutto, che il [OSCURATO:PERSONA] e ilPeluso erano interessati a trasformare, come si è detto, il bene della persona offesa inalbergo e, dunque, necessitavano delle autorizzazioni comunali. Pertanto, l’intervento delricorrente non perde affatto valenza costrittiva, sol che si consideri che la richiesta di denaro,con la sua quantificazione, precede la stipula dell’atto definitivo e, quindi, risultava idonea adingenerare nella persona offesa il timore che l’operazione negoziale potesse non andare abuon fine. Non sfornito di rilievo è, quindi, l’argomento speso dall’ordinanza impugnataladdove svaluta l’esistenza dell’autorizzazione temporanea in favore del bar del [OSCURATO:PERSONA] –ragione per la quale, secondo la difesa, questi non avrebbe potuto temere ritorsioni dalricorrente – richiamando il dato costituito dalla natura temporanea del provvedimento e dellapossibilità di una revoca in autotutela stante l’inquinato contesto ambientale di riferimento. Eancora dove si sottolinea come l’appetibilità del bene fosse connessa alla trasformazioneurbanistica dello stesso in albergo per cui occorreva il placet del ricorrente, cui si è attribuitoun potere di controllo o, comunque, di incidenza sull’UTC ricavato non tanto dal “fattonotorio” o da presunzioni sfornite di base empirica, per come contestato dalle difese, bensìsulla scorta di plurimi e convergenti elementi di tipo dichiarativo e conoscitivo che non siprestano a censure in punto di validità della gravità indiziaria.Insomma, un rischio di porre nel nulla gli effetti di un contratto che - seppur qualificatocome vendita per come prospetta la difesa in ragione di espressi riferimenti ad una volontàtraslativa che dovrebbero superare il dato formale dell’intestazione come contrattopreliminare e il disposto trasferimento del possesso all’atto del rogito notarile - era esistentesulla base delle circostanze di fatto diffusamente indicate dal Tribunale.In tale ottica, quindi, la dazione non perde la sua funzione causale, in quanto, siprecisa, se il consenso del ricorrente alla trasformazione urbanistica che costituiva la ragionepratica del contratto - nota, peraltro, a tutti i contendenti – fosse venuta meno, gli stessiacquirenti avrebbero potuto far valere un mutamento delle condizioni del contratto, facendoleva sul quel presupposto, elevato a condizione dell’operazione di vendita, per sottrarsi alpagamento del prezzo di vendita che non a caso era stato dilazionato sino e ben oltre lastipulazione del rogito. È, dunque, in questo sinallagma funzionale che risiede e si integra lacondotta costrittiva del pubblico ufficiale, così rendendo idonea la minaccia “che sarebbesaltata la vendita” e che “si sarebbe trovato un immobile con problemi di precarietà tali dacomportare rischi per un’eventuale concessione”.Ecco, dunque, che l’ulteriore argomento, su cui aveva fatto leva anche il Gip, costituitodal disporre il [OSCURATO:PERSONA] di un titolo contrattuale suscettibile di esecuzione ex art. 2932 cod. civ.(qualificando, dunque, il contratto come preliminare di vendita e non come compravenditaaventi effetti reali tra le parti) cede il passo ad una ricostruzione che ne svalutacongruamente la rilevanza, e tanto a prescindere dal richiamo, non affatto manifestamenteillogico, che nel caso in esame ci si trova al cospetto di un comune cittadino di cui non èdimostrata la conoscenza giuridica degli strumenti di specifica tutela offerti dall’ordinamento.Peraltro, a conferma dell’editto accusatorio, assume rilievo anche l’argomento che faleva sulle scansioni temporali della vendita, essendo indicata una procedimentalizzazione(dilazione del possesso e dei pagamenti, il cui saldo si prevede financo dopo il rogito) chelasciava aperto lo spazio per il possibile intervento di chi, secondo la ricostruzione dei giudicidel riesame, aveva sin dall’inizio gestito quell’operazione e funditus poteva ostacolarnel’esito.Una ricostruzione, dunque, che esclude anche gli ulteriori paventati vizi di motivazionesu cui la sentenza rescindente aveva fatto leva.Il riferimento ad un contesto di pervicacia e insistente ingerenza nell’operazione divendita, caratterizzata da una “presenza” del ricorrente in tutte le fasi della negoziazione nongiustificabile, per come spiegato dal Tribunale, col ruolo “tecnico” che allo stesso si vuoletanto non senza sottolineare anche la validità logica dell’argomento speso dal Tribunale chel’esistenza di uno iato temporale tra le dedotte prestazioni professionali e la venditacontemplata rende evidente la strumentalità del richiamo alle stesse risultando contrario aiprincipi di razionalità economica compendiati nel rapporto costi-benefici e dal principioinadimplenti non est adimplendum il fatto che il ricorrente seguitasse per oltre un decennio asvolgere attività professionale in favore della persona offesa senza venire pagato.Analogamente, nel complesso così delineato non appaiono contraddittorie ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla G.d.F., in forza delle quali il ricorrente avrebbe dapprimaminacciato di far saltare la vendita e quelle successive rese al pubblico ministero per cui eglisi sarebbe vantato di aver consentito la conclusione dell’affare. Per come spiegato daigiudic i del la cautela s i t rat ta di f rasi che r isul tano cont inent i con quel laprocedimentalizzazione dell’operazione, espressive, dunque, della medesima circostanza,ossia del carattere dirimente che il ricorrente si attribuiva ai fini della conclusione dellacompravendita, poi esitata favorevolmente ai protagonisti per come acclarato dalle puropache vicende, sfociate pure in un procedimento penale, che hanno riguardatol’approvazione della trasformazione urbanistica posta a fondamento della vendita, approvatada un U.T.C. indicato come permeabile ai desiderata dell’indagato e la cui pratica è statacurata dal figlio dell’indagato (v. pag. 57).In tale ambito la corresponsione della datio della seconda tranche del prezzoconcussivo dopo il rogito concorre ad avvalorare che parte del prezzo della concussione èstato dato una volta assicurato il buon esito dell’affare che in tanto si è concluso in quanto viè stato l’assenso del ricorrente e la relativa remunerazione. Con la conseguenza che lacomunicazione di cessazione dell’attività oggetto di compravendita, pur poi esitata dallapersona offesa e l’accettazione di un ulteriore pagamento del prezzo (al 2710/2019) primadel rogito, non appaiono dati distonici da mettere in discussione quella “titubanza” che eralogicamente legata al buon esito definitivo dell’affare.Motivatamente disattese risultano anche le altre censure della sentenza rescindente inpunto di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla pregnanza confermativa deglielementi richiamati dalla precedente ordinanza del Tribunale che erano stati ritenuti“ambigui” (ad es. lasciare i telefoni prima di entrare nella stanza dell’indagato o l’essersi lapersona offesa trattenuta nella stanza di quest’ultimo, senza la presenza di altri).Il Tribunale, infatti, dopo essersi lungamente soffermato sul dichiarato del [OSCURATO:PERSONA], di cuiha pedissequamente riportato il contenuto, ha anzitutto operato un attento scrutiniodell’attendibilità intrinseca, spiegando perché i tempi della denuncia – sporta a distanza daifatti – non siano espressivi di un’inattendibilità, escludendo, al contempo, ragioni di astio,inimicizia e rancore facendo riferimento ad elementi di fatto tratti anche dalla continuità delrapporto consolidato intrattenuto col ricorrente e dalle modalità che hanno portato arivolgersi all’autorità inquirente.Riguardo all’attendibilità estrinseca, l’ordinanza impugnata risulta avere superato lalettura atomistica del precedente giudice della cautela, apprezzando unitariamente glielementi di accusa alla luce delle plurime e convergenti fonti di riscontro alle propalazionidella persona offesa, tenuto conto dell’esistenza di un quadro di inquinamento probatorioemergente successivamente all’inizio delle investigazioni di cui, peraltro, si scorgono chiareevidenze nella stessa ordinanza del Gip alle pagine 15-17.Ancora, che il ricorrente non fosse destinatario di un vantaggio conseguente allastipulazione di una successiva scrittura con cui le parti abbassavano il prezzo di vendita alfine di eludere le disposizioni fiscali in tema di imposta di registro non assume alcunainterferenza rispetto alla ricostruzione asseverata dai giudici della cautela. La “paternità” delsecondo atto è stata ricondotta all’indagato quale momento che si inserisce nell’ambito diquella persistente interferenza che pervade tutto il procedimento negoziale edamministrativo che ha portato da un lato al rogito della vendita e, dall’altro, al rilascio delleautorizzazioni. Altrimenti non si spiegherebbe, per come osserva il Tribunale, la suapresenza anche al rogito.Peraltro, sul punto, va anche rimarcato, quale profilo che non era stato approfonditodalla originaria ordinanza annullata e che ne aveva determinato l’annullamento sul punto,che il tema del “nero” che contraddistingue la seconda dazione era stato legato dall’appellodel pubblico ministero agli esiti della relazione tecnica contabile che ha rimarcato, anche inragione del rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di una cospicua somma di denaro,un’evidente sproporzione tra redditi percepiti negli anni dal ricorrente e il valore del suopatrimonio immobiliare. Laddove, infatti, si fosse ricondotta l’intromissione del ricorrentenella trattativa quale imposizione nei confronti di tutte le parti ad avvalersi della propriaopera, costringendole ad avvalersi del suo operato professionale sotto minaccia che, in casocontrario, la vendita non sarebbe andata a buon fine, allora il tema del “nero” non potevaritenersi questione circoscritta soltanto alle parti contraenti, ma necessariamentecoinvolgeva anche il ricorrente, stanti gli elementi indiziari quantomeno espressivi dievasione fiscale accertati, in uno con la dazione altrettanto in nero di ciò che era statoricevuto dalla persona offesa. Tale dato, seppur involgente aspetti di evidente novità rispettoall’imputazione formulata, va citato in quanto consente di comprendere le ragioni per cuiaveva trovato ingresso nelle motivazioni dei giudici di merito.In conclusione, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia per un versocorrettamente adempiuto al dictum che le era stato demandato dalla sentenza rescindente e,per altro, reso un congrua motivazione sotto il profilo della consistenza degli elementiindiziari da essa valorizzati, non mancandosi di sottolineare che la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale,non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).Donde, l’inammissibilità della restante parte delle doglianze sollevate coi motivi diricorso, in quanto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice dilegittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici dimerito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, per come ripetutamente sollecitato dairicorsi, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regoledella logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv.203428). Ne consegue che non sono sindacabili in sede di legittimità, se non entro gliappena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimonialio la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 51604 del19/09/2017, Rv. 271623).Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074). Da tanto consegue, in particolare, che eventuali incongruenze argomentative – chedalla lettura dell’ordinanza impugnata non si ricavano - o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogoall'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunqueomissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame delcomplesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente diverificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2,Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).Se così va definito l'àmbito all'interno del quale è consentito alla Corte di legittimitàmuoversi, ritiene il Collegio di confermare la tenuta logica dell'ordinanza impugnata, avendole censure difensive originariamente mosse col ricorso per cassazione e quelle direttamentedipendenti dalla risoluzione die vizi di motivazione rilevati dalla S.C. trovato, in quest'ultima,compiuta e plausibile risposta.4.2. Infine, per completezza va anche sottolineato, costituendo oggetto delle censuredifensive, che nulla aggiunge alla tenuta della motivazione del provvedimento impugnatol’argomento, pure speso dal Tribunale, secondo cui “laddove si ritenesse di trovarsi alcospetto di un pubblico ufficiale che spende la propria qualità per esigere il pagamento di uncredito, abusando delle propria carica per conseguire un risultato che avrebbe potuto edovuto ottenere mediante il ricorso ai mezzi ordinari dell’ordinamento, si configurerebbe ildelitto di concussione in contestazione (Sez. 6, n. 31341 del 16/03/2011, Zuncheddu,Rv. 250533 – 01; Sez. 6, n. 25559 del 17705/2022, Molinari, non mass.)”. Sebbene si tratti diun profilo che scaturisce dalle censure che avevano formato oggetto dell’appello delpubblico ministero, ha ragione di lamentarsi la difesa laddove ne sottolinea il carattere dinovum rispetto all’imputazione provvisoria formulata.Semmai può sottolinearsi che la vicenda, pure “depurata” della possibilità del ricorrentedi incidere sulle determinazioni dell’U.T.C. – che, va ribadito, il Tribunale ricava da plurimielementi di prova di tipo dichiarativo e conoscitivo a carattere convergente ed esterni allepropalazioni della persona offesa e degli altri soggetti direttamente coinvolti nella procedurasub iudice - non sconfinerebbe affatto nel versante del lecito penale, in quanto la Corte dilegittimità è costante nell’affermare che ricorre l’indebita induzione ex art. 319-quater cod.pen. allorché, dall’angolo visuale del privato indotto, l'abuso della qualità che connota laprevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprenda la spendita o la prospettazione, daparte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmenteestranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cuiegli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subireconseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (Sez. 3, n. 29321 del14/07/2020, P., Rv. 280439 – 02; Sez. 6, n. 4853 del 12/12/2025, dep. 2026, Marzullo, nonmass.; Sez. 6, n. 525 del 12711/2025, dep. 2026, Pessotto, non mass.; Sez. 2, n. 6206 del29/01/2025, Imparato, non mass. In termini, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014,Maldera e altri, Rv. 258474).5. Inammissibili, poi, sono le altre censure contenute nei motivi di ricorso con cui sidenuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e le norme inerenti tanto allagravità indiziaria quanto alle esigenze cautelari.Sul punto, infatti, va richiamato il principio affermato dalla Corte di legittimità secondocui il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previstodall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applicanel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice è tenuto a giustificare ilproprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dallaCorte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni edalle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se dideterminante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito,Rv. 276066 – 01).L'ambito della autonomia di valutazione del giudice del rinvio è, infatti, naturalmentedelimitato. Quel giudice, infatti, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamentodi merito mediante un'autonoma valutazione delle emergenze probatorie concernenti il puntoannullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamenteo esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad unadeterminata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una certa indagine,in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19206 del10/01/2013, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830; Sez. 1, n. 7963 del15/01/2007, Rv. 236242).Appare evidente, allora, che gli spazi di valutazione spettanti al Tribunale in sede dirinvio siano inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulterioristatuizioni rassegnati da quello di legittimità con la sentenza di annullamento. E, nellospecifico, in presenza di una decisione della Corte di cassazione molto puntualenell'evidenziare gli aspetti trascurati dall'ordinanza che essa ha annullato, il Tribunale diPotenza ha compiutamente dato conto delle proprie determinazioni.E tanto a prescindere, quanto alle esigenze cautelari, che il rinnovo della motivazionespesa sul punto dall’ordinanza impugnata non era affatto imposta al giudice del rinvio inquanto una specifica censura non può ritenersi assorbita dal dictum di annullamento, inquanto nel riepilogo dei motivi di ricorso su cui si è pronunciata la Sesta sezione non èdevoluta specifica questione sul relativo tema, né questo si ricava dalla lettura di quel ricorsopure oggi allegato all’odierna impugnazione. E tanto a prescindere dall’assenza, in questasede, di un motivo di ricorso che censuri tale profilo, per come rivalutato dal Tribunale dirinvio. Si tratta, pertanto, di una questione che involgerà, semmai, la competenza, ex art.299 cod. proc. pen., del giudice che procede. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così deciso, li 29 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 16612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris