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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 31246/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco, Giuliana e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].),rappres. e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avversola sentenza n. 2190/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli,depositata in data 17.05.2024 ; letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata in data 24.7.2018, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di vantare, sulla base di avvisi di accertamento ed estratti di ruolo, un credito di euro 1.684.664,80 nei confronti di GuidoMastantuono, chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata l’inefficacia, ex 2901 c.c., dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a favore della moglie, LorenzinaPezzano, della proprietà di beni immobili siti nel Comune di Montecalvo, nonché dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la Pezzano aveva conferitoin trust tali beni allo stesso Mastantuono (nella qualità di trustee) vincolandoli al fine di garantire le esigenze di studio dei nipoti in linea rettae, in subordine, che fosse accertata la nullità dell’atto di costituzione del trust ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja per impossibilità dell’oggetto, ex artt. 1418 c.2, 1325 c.c. poiché privo di causa, nonché ex artt. 1418 c.2, 1343, 1344 c.c. in quanto avente causa illecita, deducendo che lo stesso fosse stato posto in essere con l’unico scopo di ostacolare il soddisfacimento del credito e quindi per eludere l’art. 2740 c.c.

Si costituivano il [OSCURATO:PERSONA] e la Pezzano, i quali eccepivano l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda di revocatoria.

Con sentenza del 2022, il Tribunale di Avellinoriteneva che, sulla base della documentazione in atti, erano sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, proposta dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] avverso il suddetto atto di donazione del 26.06.2013 con il quale il Mastantuono aveva disposto dei suoi beni in favoredel coniuge, mentre rigettava sia la domanda di revocatoria, sia la subordinata domanda di accertamento di nullità, pure spiegate dall’attrice avverso l’atto di costituzione in trustdei beni già oggetto di donazione, compensando le spese di lite tra le parti.

Il Tribunale riteneva infondata, invece, l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto di costituzione in trust, dei beni già oggetto della donazione, intercorso tra la Pezzano ed il Mastantuono, sostenendo che la revocatoria “presuppone la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del soggetto che ha posto in essere l’atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revoca”, mentre, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate vantava una ragione di credito nei confronti del solo Mastantuono e non anche della settlor, [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza depositata il

17.5. 2024 la Corte territoriale accoglieva l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA], osservando che: era del tutto ininfluente, al fine di ritenere inopponibile all’appellante l’atto di disposizione del trust, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] , quale settlo r, e [OSCURATO:PERSONA], quale trustee,che [OSCURATO:PERSONA] non vantasse ragioni di credito verso la prima; infatti, nella specie, la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione, effetto del positivo esperimento della domanda di revocatoria, comportava che restasse travolto, ai sensi dell’art. 2901 ultimo comma c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il successivo atto, con il quale la donataria costituiva in trust i beni ad essa donati; del resto, nella specie, nemmeno si ponevaun problema di buona fede del terzo, ove si consideri che l’atto di disposizione era pacificamente a titolo gratuito e che il trustee era lo stesso Mastantuono, vale a dire proprio il disponente dell’atto di donazione colpito da revocatoria; né, invero, coglieva nel segno l’eccezione degli appellati, a mente della quale vi sarebbe nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, per avere [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio il Mastantuono, solo quale donante e non anche come trustee, avendo l’attrice rivolto la domanda, relativamente al negozio di costituzione del trust, solo nei confronti della Pezzano; siffatta eccezione era smentita dalla vocatio in ius della citazione di primo grado, rivolta nei confronti sia della Pezzano che del Mastantuono, e dal relativo petitum , che aveva ad oggetto la declaratoria di inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia dell'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale la Pezzano, conferiva in trust i medesimi beni precedentemente ricevuti in donazione, trasferendone contestualmente la proprietà fiduciaria al Mastantuononella qualità di trustee, per esigenze di studio dei nipoti in linea retta; ne seguiva che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, dovesse dichiararsi l’inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà fiduciaria dei predetti immobili.

Mastantuono e Pezzano ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,con unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

IlPubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n°4 c.p.c. per la violazione degli artt. 101, 102 cpc , in quanto non era stato citato in giudizio il trustee, quale litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria ordinaria,unico soggetto di riferimento nel rapporto con i terzi.

Il motivo è infondato.

Invero, come esposto, l a Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, avendo l’attrice notificato la citazione aventead oggetto la declaratoria di inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia dell'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla coniuge Pezzano la proprietà degli immobili siti nel Comune di Montecalvo, sia dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale la stessa Pezzano aveva conferi to in trust i medesimi beni precedentemente ricevuti in donazione, trasferendone contestualmente la proprietà fiduciaria al coniugenella qualità di trustee, “ per esigenze di studio dei nipoti in linea retta”.

Pertanto, come anche argomentato dal Pubblico Ministero, non si comprende, peraltro, come possa parlarsi di violazione del litisconsorzio necessario avendo il trustee partecipato, sin dal primo grado, al presente giudizio, nel quale egli è stato convenuto sia per sentir revocare l’atto di donazione in precedenza da questi stipulato, sia per sentir revocare la successiva costituzione del trust che la donataria eseguì nominando trustee il predetto donante.

Al riguardo, è irrilevante il fatto che l’attore, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, non qualificò espressamente il convenuto quale trustee, essendo le due domande collegate (revocatoria della donazione e revocatoria del trust)e chiaramente rivolte (anche) contro il predetto trustee e da tanto discendendo la sua partecipazione al giudizio nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate R iscossione , delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco, Giuliana e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].),rappres. e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avversola sentenza n. 2190/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli,depositata in data 17.05.2024 ; letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata in data 24.7.2018, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di vantare, sulla base di avvisi di accertamento ed estratti di ruolo, un credito di euro 1.684.664,80 nei confronti di GuidoMastantuono, chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata l’inefficacia, ex 2901 c.c., dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a favore della moglie, LorenzinaPezzano, della proprietà di beni immobili siti nel Comune di Montecalvo, nonché dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la Pezzano aveva conferitoin trust tali beni allo stesso Mastantuono (nella qualità di trustee) vincolandoli al fine di garantire le esigenze di studio dei nipoti in linea rettae, in subordine, che fosse accertata la nullità dell’atto di costituzione del trust ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja per impossibilità dell’oggetto, ex artt. 1418 c.2, 1325 c.c. poiché privo di causa, nonché ex artt. 1418 c.2, 1343, 1344 c.c. in quanto avente causa illecita, deducendo che lo stesso fosse stato posto in essere con l’unico scopo di ostacolare il soddisfacimento del credito e quindi per eludere l’art. 2740 c.c. Si costituivano il [OSCURATO:PERSONA] e la Pezzano, i quali eccepivano l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda di revocatoria. Con sentenza del 2022, il Tribunale di Avellinoriteneva che, sulla base della documentazione in atti, erano sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, proposta dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] avverso il suddetto atto di donazione del 26.06.2013 con il quale il Mastantuono aveva disposto dei suoi beni in favoredel coniuge, mentre rigettava sia la domanda di revocatoria, sia la subordinata domanda di accertamento di nullità, pure spiegate dall’attrice avverso l’atto di costituzione in trustdei beni già oggetto di donazione, compensando le spese di lite tra le parti. Il Tribunale riteneva infondata, invece, l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto di costituzione in trust, dei beni già oggetto della donazione, intercorso tra la Pezzano ed il Mastantuono, sostenendo che la revocatoria “presuppone la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del soggetto che ha posto in essere l’atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revoca”, mentre, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate vantava una ragione di credito nei confronti del solo Mastantuono e non anche della settlor, [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza depositata il 17.5. 2024 la Corte territoriale accoglieva l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA], osservando che: era del tutto ininfluente, al fine di ritenere inopponibile all’appellante l’atto di disposizione del trust, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] , quale settlo r, e [OSCURATO:PERSONA], quale trustee,che [OSCURATO:PERSONA] non vantasse ragioni di credito verso la prima; infatti, nella specie, la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione, effetto del positivo esperimento della domanda di revocatoria, comportava che restasse travolto, ai sensi dell’art. 2901 ultimo comma c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il successivo atto, con il quale la donataria costituiva in trust i beni ad essa donati; del resto, nella specie, nemmeno si ponevaun problema di buona fede del terzo, ove si consideri che l’atto di disposizione era pacificamente a titolo gratuito e che il trustee era lo stesso Mastantuono, vale a dire proprio il disponente dell’atto di donazione colpito da revocatoria; né, invero, coglieva nel segno l’eccezione degli appellati, a mente della quale vi sarebbe nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, per avere [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio il Mastantuono, solo quale donante e non anche come trustee, avendo l’attrice rivolto la domanda, relativamente al negozio di costituzione del trust, solo nei confronti della Pezzano; siffatta eccezione era smentita dalla vocatio in ius della citazione di primo grado, rivolta nei confronti sia della Pezzano che del Mastantuono, e dal relativo petitum , che aveva ad oggetto la declaratoria di inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia dell'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale la Pezzano, conferiva in trust i medesimi beni precedentemente ricevuti in donazione, trasferendone contestualmente la proprietà fiduciaria al Mastantuononella qualità di trustee, per esigenze di studio dei nipoti in linea retta; ne seguiva che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, dovesse dichiararsi l’inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà fiduciaria dei predetti immobili. Mastantuono e Pezzano ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,con unico motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. IlPubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n°4 c.p.c. per la violazione degli artt. 101, 102 cpc , in quanto non era stato citato in giudizio il trustee, quale litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria ordinaria,unico soggetto di riferimento nel rapporto con i terzi. Il motivo è infondato. Invero, come esposto, l a Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, avendo l’attrice notificato la citazione aventead oggetto la declaratoria di inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia dell'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla coniuge Pezzano la proprietà degli immobili siti nel Comune di Montecalvo, sia dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale la stessa Pezzano aveva conferi to in trust i medesimi beni precedentemente ricevuti in donazione, trasferendone contestualmente la proprietà fiduciaria al coniugenella qualità di trustee, “ per esigenze di studio dei nipoti in linea retta”. Pertanto, come anche argomentato dal Pubblico Ministero, non si comprende, peraltro, come possa parlarsi di violazione del litisconsorzio necessario avendo il trustee partecipato, sin dal primo grado, al presente giudizio, nel quale egli è stato convenuto sia per sentir revocare l’atto di donazione in precedenza da questi stipulato, sia per sentir revocare la successiva costituzione del trust che la donataria eseguì nominando trustee il predetto donante. Al riguardo, è irrilevante il fatto che l’attore, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, non qualificò espressamente il convenuto quale trustee, essendo le due domande collegate (revocatoria della donazione e revocatoria del trust)e chiaramente rivolte (anche) contro il predetto trustee e da tanto discendendo la sua partecipazione al giudizio nella sua interezza. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate R iscossione , delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso art
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