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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37975/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 1° settembre 2018, condannandolo alla pena di C 1000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e confisca di quanto in sequestro; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di giustificato motivo, risultando dal contesto di luogo - zona rurale - che "il Mammone si trovasse in quelle zone a scopi ludici essendosi ivi recato per diporto attesa la zona boschiva esistente"; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione, che dà atto che l'imputato era stato colto nei pressi di una autofficina; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 1° settembre 2018, condannandolo alla pena di C 1000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e confisca di quanto in sequestro; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'assenza di giustificato motivo, risultando dal contesto di luogo - zona rurale - che "il Mammone si trovasse in quelle zone a scopi ludici essendosi ivi recato per diporto attesa la zona boschiva esistente"; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione, che dà atto che l'imputato era stato colto nei pressi di una autofficina; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 37975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris