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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 25428/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del G.I.P. del TRIBUNALE DI SPOLETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 26 marzo 2024 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto applicava ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di sette mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di tentata estorsione aggravata, in aumento sulla pena inflitta in altro processo avente ad oggetto reati per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione con quello di cui si tratta.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.3.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo il quale l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena.

Già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).

Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore della suddetta norma (v., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa.

Inoltre, ai sensi del citato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è inammissibile anche la doglianza inerente al diniego delle attenuanti generiche.

Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, infatti, la omessa applicazione delle suddette attenuanti che non vengono menzionate nella richiesta di applicazione di pena, cosicché la doglianza incorre nella sanzione dell'inammissibilità (in questo senso v.

Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del G.I.P. del TRIBUNALE DI SPOLETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26 marzo 2024 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto applicava ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di sette mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di tentata estorsione aggravata, in aumento sulla pena inflitta in altro processo avente ad oggetto reati per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione con quello di cui si tratta. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo il quale l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. Già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085). Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore della suddetta norma (v., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa. Inoltre, ai sensi del citato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è inammissibile anche la doglianza inerente al diniego delle attenuanti generiche. Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, infatti, la omessa applicazione delle suddette attenuanti che non vengono menzionate nella richiesta di applicazione di pena, cosicché la doglianza incorre nella sanzione dell'inammissibilità (in questo senso v. Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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