CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Torino del 19 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riqua- lificato il reato da monoaggravato in pluriaggravato nonostante l'omessa impugna- zione della Procura sul punto. In particolare, a seguito di nota scritta della Procura, la Corte territoriale ha configurato altresì la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non originariamente contestata nel capo di imputazione. 2.2. Violazione dell'art. 586 cod. pen. per la discordanza tra motivazione e di- spositivo alla luce di quanto esposto al punto 2.1.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto chiaramente connessi tra loro, va rilevato che nel corso del giudizio di primo grado erano stati contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come ac- cadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648). Peraltro, l'indicazione riportata in sentenza circa la sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 625, n. 2, cod. pen. (oltre a quella oggetto di originaria conte- stazione ex art. 625, n. 7, cod. pen.) non ha comportato jn pregiudizio a danno dell'imputato. La Corte di appello, infatti, ha confermato la pena irrogata dal Tribunale, che era stata determinata in riferimento alla sola aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen., per la quale era stato comunque espresso un giudizio di equivalenza con le ricono- sciute attenuanti generiche.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 n