CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 del TRIF:3UNALE di SCIACCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Partanna che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (commesso :i 13 maggio 2017); - che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena nonché il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocaziope; - che la prima censura non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che la seconda censura è esposta in maniera confusa, atteso che il ricorrente deduce il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, ma poi afferma che la motivazione della sentenza sarebbe viziata poiché basata su <<un risultato difforme da quello emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale>>; che il ricorrente non indica quale sarebbe la prova omessa e che, pur volendo dar rilievo alla parte del ricorso in cui si denuncia il presunto vizio di motivazione, la censura rimane inammissibile, trattandosi di vizio non proponibile avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de