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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18287/2026

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tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]LA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2855/2020depositata il 15/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Con citazione notificata il 9.10.2007, l'Università degli Studi di RomaLa Sapienza ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -Numero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026Casa di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al pagamento dellasomma di € 629.163,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborsodi indennità erogate dalla attrice ai professori strutturati presso laconvenuta.

Ha dedotto che si tratta di oneri da lei anticipati in virtù diun complesso di accordi pubblico‑privati (Regione Lazio – Università – ASL– Clinica) stipulati in attuazione del D.lgs. 517/1999, relativi aldecentramento di attività assistenziali e didattiche presso il [OSCURATO:PERSONA];che in virtù di tali accordi le indennità accessorie spettanti ai professoriuniversitari strutturati presso la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati a caricodella odierna convenuta.

La società di contro ha eccepito l’inadempimentodegli accordi e segnatamente che per la copertura della pianta organicasi fosse fatto ricorso, anziché a docenti universitari ordinari titolari di UOCpresso il Policlinico, a docenti di seconda fascia non titolari di UOC, nonchéa semplici ricercatori ed equiparati.Il Tribunale ha accolto la domanda.

La società ha interpostogravame, che la Corte d’appello di Roma ha respinto sul rilievopreliminare della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e,ritenuta non necessaria la integrazione del contraddittorio, nel merito -pur accertando che l’Università non aveva adempiuto correttamente agliaccordi, avendo trasferito presso la clinica personale privo delle qualificheconvenute- ha ritenuto comunque dovuto il rimborso delle indennità,perché nel periodo considerato (2005–2006) la Clinica ha concretamentebeneficiato delle prestazioni sanitarie rese dal personale universitario;trattandosi di rapporti a esecuzione continuata, l’eccezione diinadempimento ex art. 1460 c.c. non poteva paralizzare la domandarestitutoria per prestazioni già ricevute e non restituibili e il rifiuto dipagare sarebbe quindi contrario ai principi di buona fede e correttezza.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tremotivi.

Ha resistito l’Università con controricorso.Numero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art.360 n. 1 c.p.c. ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario, non avente cognizione suaccordi tra pubbliche amministrazioni e integrativi di provvedimenti.Secondo la società ricorrente, la controversia non ha natura meramentepatrimoniale, ma riguarda l’esecuzione di un complesso di accordipubblicistici stipulati tra Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA], e attuatimediante accordi successivi con ASL e strutture private accreditate,nell’ambito della disciplina dettata dal D.lgs. 517/1999.

Tali accordi,secondo la ricorrente, sarebbero accordi integrativi o sostitutivi diprovvedimenti amministrativi (artt. 11 e 15 legge n. 241/1990, rationetemporis vigente) incidendo direttamente su programmazione sanitaria,dotazione di posti letto, strutturazione delle UOC universitarie, impiego dirisorse pubbliche.

Di conseguenza, la controversia rientrerebbe nellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (oggi art. 133, co. 1,lett. a), n. 2, c.p.a.).

Rileva, inoltre che il rapporto integra anche unaprestazione di servizio sanitario pubblico in regime concessorio, conapplicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 33 D.lgs. 80/1998(ratione temporis vigente).2.- Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che pur essendo stata sollevatal’eccezione di difetto di giurisdizione, la controversia può essere trattatadalla sezione semplice e non è necessario rimettere il processo innanzi allesezioni unite, in quanto l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che,tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato edella Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizionepossono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale diriparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite, ovverosussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazionedel motivo ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno oNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anchela verifica in ordine alla formazione del giudicato ( Cass. sez. un n. 1599del 19/01/2022).A questo principio ha dato continuità la giurisprudenza di questastessa sezione affermando che ai sensi dell'art. 374, comma 1, ultimaparte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possonoconoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendonecessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n.7152 del 17/03/2025).Si osserva quindi che i principi idonei a regolare il caso di speciesono stati affermati da Cass. sez. un. n. 20464 del 24/06/2022,affermando che in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudiceordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133,comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddoveriguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti,che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivodel provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente adoggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi chel'accordo stesso sostituisce.La presente controversia ha ad oggetto ― come correttamenteritenuto dalla Corte d’appello- solo rapporti obbligatori costituiti inesecuzione dell’accordo, e cioè «questioni meramente patrimoniali tra leparti», quale la sussistenza del credito «a valle» dell’accordo intercorso trale parti, e non vengono invece in rilevo i poteri autoritativi.

Si veda sulpunto la Corte Costituzionale n. 204 del 2004 secondo cui: «La materiadei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitandoNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dallalegge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potereautoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presupponel'esistenza del potere autoritativo)».Infondato anche il rilievo che si tratterebbe di concessione dipubblico servizio dal momento che, come accertato la Corte di merito,l'esercizio dell'attività sanitaria da parte della clinica non dipendeva da unprovvedimento concessorio all'Università ma l'accordo consistevasemplicemente nel mettere a disposizione le risorse umane presso lestrutture ove la clinica già esercitava l'attività sanitaria.

Va qui ricordatoche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito l’accertamentodella volontà delle parti nel negozio.3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità dellasentenza ai sensi dell’art 360 n.1 c.p.c. per mancata integrazione delcontraddittorio, poiché il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere ancheRegione Lazio e la ASL di Latina, parti necessarie del quadro negoziale.

Laparte deduce che l’intesa attuativa dava luogo a un contrattofunzionalmente e teleologicamente collegato ad un più ampio quadrocontrattuale tale da configurare un contesto di contratti collegati e diesecuzione progressiva di intese, contesto di sono parti indefettibili laRegione Lazio e la stessa ASL di Latina.

Inoltre, secondo la parte, deponeper la non integrità del contraddittorio il fatto che l’Università attrice, alfine di sostenere il proprio adempimento alle intese ha addotto di averstrutturato presso la [OSCURATO:PERSONA] personale medico avente i requisitiprevisti; ma tale affermazione trova quale unico presupposto l’intesa tra laRegione Lazio e la stessa [OSCURATO:PERSONA] intercorsa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]espressa deroga alle intese originariamente statuite con l’accordo generaledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.- Il motivo è infondato.Numero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026E’ condivisibile il rilievo della Corte di merito, la quale osserva che lapronuncia non è destinata ad avere effetto nei confronti dei pretesilitisconsorti anzi viene individuata esattamente la debitrice in un rapportoobbligatorio a valle dell'accordo costituito tra Università e società.La finalità dell’art 102 c.p.c., il quale dispone che se la decisione nonpuò pronunciarsi che in confronto di più parti queste debbano agire oessere convenute nello stesso processo, è quella di evitare che unasentenza sia inutiliter data; vale a dire che la sentenza deve essere idoneaa realizzare tutti gli effetti in funzione dei quali è stata proposta ladomanda.

L'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di unasituazione di litisconsorzio necessario va quindi effettuata sulla base delpetitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore, sì chela decisione possa conseguire il proprio scopo (Cass. n. 1940 del03/02/2004; Cass. n. 121 del 04/01/2005; Cass. n. 14387 del25/06/2014; Cass. n. 19636 del 16/07/2025).L’azione della Università mira ad ottenere dalla società e non daaltri il pagamento delle indennità corrisposte al personale sanitario cheaveva operato presso la clinica in virtù ed esecuzione dell'accordo; e nonrisulta che vi fossero, in questo giudizio, pretese da parte della societànei confronti della Regione o della Asl, ma solo eccezioni dirette aparalizzare la domanda attrice.Non può dirsi pertanto che in assenza della Asl e della Regione lasentenza sia inutiliter data.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, n. 3 c.p.c.la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, II comma c.c. inriferimento agli artt. 1 e 2 D.lgs. 21.12.1999 n. 517 (eccezione diinadempimento).

La parte deduce che la Corte d’appello, pur avendoaccertato l’inadempimento dell’Università (mancato invio di personale conle qualifiche concordate), ha ritenuto comunque dovuto il rimborso,erroneamente applicando i principi di buona fede, non considerando che laNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026clinica non poteva rifiutare le prestazioni ricevute, dovendosi attenereall’utilizzo del personale messo a disposizione dalla Università fino aquando non si fosse addivenuti a una rinegoziazione del piano.6.- Il motivo è inammissibile.La valutazione della contrarietà a buona fede dell'eccezione diinadempimento, che nella specie ha costituito la ragione decisoriautilizzata dalla Corte d'appello, è, quanto al principio di diritto applicato,conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il qualenei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l’eccezioned'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo allaprestazione corrispondente a quella richiesta, restando escluse, ai sensidell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite (Cass.n. 7550 del 15/05/2012; Cass. n. 4225 del 09/02/2022).Quanto al resto la decisione è sorretta da un accertamento di fattonon sindacabile in sede di legittimità, dovendo il giudice di meritovalutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già inrapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazionealla situazione oggettiva (Cass. n. 4134 del 18/02/2025).Nella specie la Corte d'appello ha dato rilievo alla circostanza,ritenuta decisiva, che il personale assegnato dall'università ha comunqueassicurato la propria presenza presso la clinica eseguendo le proprieprestazioni e la società ne ha quindi beneficiato.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltreNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]LA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2855/2020depositata il 15/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Con citazione notificata il 9.10.2007, l'Università degli Studi di RomaLa Sapienza ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -Numero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026Casa di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al pagamento dellasomma di € 629.163,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborsodi indennità erogate dalla attrice ai professori strutturati presso laconvenuta. Ha dedotto che si tratta di oneri da lei anticipati in virtù diun complesso di accordi pubblico‑privati (Regione Lazio – Università – ASL– Clinica) stipulati in attuazione del D.lgs. 517/1999, relativi aldecentramento di attività assistenziali e didattiche presso il [OSCURATO:PERSONA];che in virtù di tali accordi le indennità accessorie spettanti ai professoriuniversitari strutturati presso la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati a caricodella odierna convenuta. La società di contro ha eccepito l’inadempimentodegli accordi e segnatamente che per la copertura della pianta organicasi fosse fatto ricorso, anziché a docenti universitari ordinari titolari di UOCpresso il Policlinico, a docenti di seconda fascia non titolari di UOC, nonchéa semplici ricercatori ed equiparati.Il Tribunale ha accolto la domanda. La società ha interpostogravame, che la Corte d’appello di Roma ha respinto sul rilievopreliminare della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e,ritenuta non necessaria la integrazione del contraddittorio, nel merito -pur accertando che l’Università non aveva adempiuto correttamente agliaccordi, avendo trasferito presso la clinica personale privo delle qualificheconvenute- ha ritenuto comunque dovuto il rimborso delle indennità,perché nel periodo considerato (2005–2006) la Clinica ha concretamentebeneficiato delle prestazioni sanitarie rese dal personale universitario;trattandosi di rapporti a esecuzione continuata, l’eccezione diinadempimento ex art. 1460 c.c. non poteva paralizzare la domandarestitutoria per prestazioni già ricevute e non restituibili e il rifiuto dipagare sarebbe quindi contrario ai principi di buona fede e correttezza.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tremotivi. Ha resistito l’Università con controricorso.Numero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art.360 n. 1 c.p.c. ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario, non avente cognizione suaccordi tra pubbliche amministrazioni e integrativi di provvedimenti.Secondo la società ricorrente, la controversia non ha natura meramentepatrimoniale, ma riguarda l’esecuzione di un complesso di accordipubblicistici stipulati tra Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA], e attuatimediante accordi successivi con ASL e strutture private accreditate,nell’ambito della disciplina dettata dal D.lgs. 517/1999. Tali accordi,secondo la ricorrente, sarebbero accordi integrativi o sostitutivi diprovvedimenti amministrativi (artt. 11 e 15 legge n. 241/1990, rationetemporis vigente) incidendo direttamente su programmazione sanitaria,dotazione di posti letto, strutturazione delle UOC universitarie, impiego dirisorse pubbliche. Di conseguenza, la controversia rientrerebbe nellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (oggi art. 133, co. 1,lett. a), n. 2, c.p.a.). Rileva, inoltre che il rapporto integra anche unaprestazione di servizio sanitario pubblico in regime concessorio, conapplicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 33 D.lgs. 80/1998(ratione temporis vigente).2.- Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che pur essendo stata sollevatal’eccezione di difetto di giurisdizione, la controversia può essere trattatadalla sezione semplice e non è necessario rimettere il processo innanzi allesezioni unite, in quanto l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che,tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato edella Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizionepossono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale diriparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite, ovverosussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazionedel motivo ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno oNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anchela verifica in ordine alla formazione del giudicato ( Cass. sez. un n. 1599del 19/01/2022).A questo principio ha dato continuità la giurisprudenza di questastessa sezione affermando che ai sensi dell'art. 374, comma 1, ultimaparte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possonoconoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendonecessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n.7152 del 17/03/2025).Si osserva quindi che i principi idonei a regolare il caso di speciesono stati affermati da Cass. sez. un. n. 20464 del 24/06/2022,affermando che in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudiceordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133,comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddoveriguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti,che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivodel provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente adoggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi chel'accordo stesso sostituisce.La presente controversia ha ad oggetto ― come correttamenteritenuto dalla Corte d’appello- solo rapporti obbligatori costituiti inesecuzione dell’accordo, e cioè «questioni meramente patrimoniali tra leparti», quale la sussistenza del credito «a valle» dell’accordo intercorso trale parti, e non vengono invece in rilevo i poteri autoritativi. Si veda sulpunto la Corte Costituzionale n. 204 del 2004 secondo cui: «La materiadei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitandoNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dallalegge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potereautoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presupponel'esistenza del potere autoritativo)».Infondato anche il rilievo che si tratterebbe di concessione dipubblico servizio dal momento che, come accertato la Corte di merito,l'esercizio dell'attività sanitaria da parte della clinica non dipendeva da unprovvedimento concessorio all'Università ma l'accordo consistevasemplicemente nel mettere a disposizione le risorse umane presso lestrutture ove la clinica già esercitava l'attività sanitaria. Va qui ricordatoche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito l’accertamentodella volontà delle parti nel negozio.3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità dellasentenza ai sensi dell’art 360 n.1 c.p.c. per mancata integrazione delcontraddittorio, poiché il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere ancheRegione Lazio e la ASL di Latina, parti necessarie del quadro negoziale. Laparte deduce che l’intesa attuativa dava luogo a un contrattofunzionalmente e teleologicamente collegato ad un più ampio quadrocontrattuale tale da configurare un contesto di contratti collegati e diesecuzione progressiva di intese, contesto di sono parti indefettibili laRegione Lazio e la stessa ASL di Latina. Inoltre, secondo la parte, deponeper la non integrità del contraddittorio il fatto che l’Università attrice, alfine di sostenere il proprio adempimento alle intese ha addotto di averstrutturato presso la [OSCURATO:PERSONA] personale medico avente i requisitiprevisti; ma tale affermazione trova quale unico presupposto l’intesa tra laRegione Lazio e la stessa [OSCURATO:PERSONA] intercorsa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]espressa deroga alle intese originariamente statuite con l’accordo generaledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.- Il motivo è infondato.Numero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026E’ condivisibile il rilievo della Corte di merito, la quale osserva che lapronuncia non è destinata ad avere effetto nei confronti dei pretesilitisconsorti anzi viene individuata esattamente la debitrice in un rapportoobbligatorio a valle dell'accordo costituito tra Università e società.La finalità dell’art 102 c.p.c., il quale dispone che se la decisione nonpuò pronunciarsi che in confronto di più parti queste debbano agire oessere convenute nello stesso processo, è quella di evitare che unasentenza sia inutiliter data; vale a dire che la sentenza deve essere idoneaa realizzare tutti gli effetti in funzione dei quali è stata proposta ladomanda. L'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di unasituazione di litisconsorzio necessario va quindi effettuata sulla base delpetitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore, sì chela decisione possa conseguire il proprio scopo (Cass. n. 1940 del03/02/2004; Cass. n. 121 del 04/01/2005; Cass. n. 14387 del25/06/2014; Cass. n. 19636 del 16/07/2025).L’azione della Università mira ad ottenere dalla società e non daaltri il pagamento delle indennità corrisposte al personale sanitario cheaveva operato presso la clinica in virtù ed esecuzione dell'accordo; e nonrisulta che vi fossero, in questo giudizio, pretese da parte della societànei confronti della Regione o della Asl, ma solo eccezioni dirette aparalizzare la domanda attrice.Non può dirsi pertanto che in assenza della Asl e della Regione lasentenza sia inutiliter data.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, n. 3 c.p.c.la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, II comma c.c. inriferimento agli artt. 1 e 2 D.lgs. 21.12.1999 n. 517 (eccezione diinadempimento). La parte deduce che la Corte d’appello, pur avendoaccertato l’inadempimento dell’Università (mancato invio di personale conle qualifiche concordate), ha ritenuto comunque dovuto il rimborso,erroneamente applicando i principi di buona fede, non considerando che laNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026clinica non poteva rifiutare le prestazioni ricevute, dovendosi attenereall’utilizzo del personale messo a disposizione dalla Università fino aquando non si fosse addivenuti a una rinegoziazione del piano.6.- Il motivo è inammissibile.La valutazione della contrarietà a buona fede dell'eccezione diinadempimento, che nella specie ha costituito la ragione decisoriautilizzata dalla Corte d'appello, è, quanto al principio di diritto applicato,conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il qualenei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l’eccezioned'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo allaprestazione corrispondente a quella richiesta, restando escluse, ai sensidell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite (Cass.n. 7550 del 15/05/2012; Cass. n. 4225 del 09/02/2022).Quanto al resto la decisione è sorretta da un accertamento di fattonon sindacabile in sede di legittimità, dovendo il giudice di meritovalutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già inrapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazionealla situazione oggettiva (Cass. n. 4134 del 18/02/2025).Nella specie la Corte d'appello ha dato rilievo alla circostanza,ritenuta decisiva, che il personale assegnato dall'università ha comunqueassicurato la propria presenza presso la clinica eseguendo le proprieprestazioni e la società ne ha quindi beneficiato.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltreNumero registro generale 20361/2021Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 18287/2026Data pubblicazione 06/06/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris