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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 36188/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le memorie trasmesse nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevando, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, e memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si contestano le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e, in ogni caso, si invoca l'intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

La Corte territoriale, investita dell'appello concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha sottolineato come, nel caso di specie, sussistesse l'abitualità del fatto, alla luce dei tre accessi abusivi operati dal ricorrente e che, in ogni caso, il pressante controllo operato dall'imputato, anche con riguardo alle email scambiate dalla persona offesa con il difensore, aveva reso la prima più vulnerabile e insicura, avendo inciso sull'esercizio del diritto di difesa in giudizio.

Ora, Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Si deve però tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez.

I, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).

Ora, la sentenza impugnata non ha operato, quanto alla gravità dell'offesa alcuna astratta presunzione, avendo considerato le modalità della condotta e i suoi effetti.

In altri termini, la Corte territoriale ha posto in essere quella unitaria valutazione che, anche con riferimento al tema della rilevanza della continuazione, di recente le Sezioni Unite hanno sottolineato costituire il dovere del giudice nell'apprezzare il fondamento dell'istituto, puntualizzando che persino la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).

2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame delle questioni, sollevate con la memoria depositata nell'interesse dell'imputato, finalizzate ad individuare il termine di prescrizione in data antecedente a quella di decisione del presente ricorso [si prospetta, in via alternativa, la data del 1° maggio o del 15 maggio 2022: date comunque successive quella della sentenza di secondo grado (8 ottobre 2021)].

Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Nulla per le spese della parte civile, in assenza di richiesta e di nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le memorie trasmesse nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevando, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, e memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si contestano le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e, in ogni caso, si invoca l'intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La Corte territoriale, investita dell'appello concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha sottolineato come, nel caso di specie, sussistesse l'abitualità del fatto, alla luce dei tre accessi abusivi operati dal ricorrente e che, in ogni caso, il pressante controllo operato dall'imputato, anche con riguardo alle email scambiate dalla persona offesa con il difensore, aveva reso la prima più vulnerabile e insicura, avendo inciso sull'esercizio del diritto di difesa in giudizio. Ora, Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Si deve però tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. I, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). Ora, la sentenza impugnata non ha operato, quanto alla gravità dell'offesa alcuna astratta presunzione, avendo considerato le modalità della condotta e i suoi effetti. In altri termini, la Corte territoriale ha posto in essere quella unitaria valutazione che, anche con riferimento al tema della rilevanza della continuazione, di recente le Sezioni Unite hanno sottolineato costituire il dovere del giudice nell'apprezzare il fondamento dell'istituto, puntualizzando che persino la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). 2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame delle questioni, sollevate con la memoria depositata nell'interesse dell'imputato, finalizzate ad individuare il termine di prescrizione in data antecedente a quella di decisione del presente ricorso [si prospetta, in via alternativa, la data del 1° maggio o del 15 maggio 2022: date comunque successive quella della sentenza di secondo grado (8 ottobre 2021)]. Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Nulla per le spese della parte civile, in assenza di richiesta e di nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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