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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22942/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione dei ricorsi è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla posizione [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Catania e dichiararsi inammissibili i rimanenti ricorsi lette le conclusioni scritte depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ulteriormente argomentato il proprio ricorso chiedendone raccoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2019 dal GIP del Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di estorsione e, limitatamente alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche per il delitto di ricettazione.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Filippo e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Violazione dell'articolo 99 comma sesto cod pen perché la recidiva è stata considerata in regime di equivalenza con la riconosciuta attenuante del risarcimento del danno e di conseguenza vi sarebbe stata la mancata riduzione della pena detentiva così determinando un effetto sfavorevole che non sarebbe stato possibile ai sensi del sesto comma dell'articolo 99 cod pen che prevede che "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva pu5 superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti". 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità a titolo di estorsione.

Secondo il ricorrente, difetterebbe la prova che il [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto solo il ruolo di intermediario, potesse rispondere del delitto di estorsione.

Infatti, si sarebbe trattato di un ruolo di mero raccordo e comunque di una intermediazione per solidarietà umana e nell'interesse della vittima che si era a lui rivolta, di propria iniziativa e a prescindere da qualsiasi altra indicazione, chiedendogli di mettersi in contatto con gli autori del furto. l:n difetto, quindi, di ulteriori circostanze che permettano di diversamente qualificare il fatto, avrebbe dovuto affermarsi la penale irrilevanza delle condotte medesime.

Il ricorrente avrebbe infatti esercitato pressione solo nei confronti dei coimputati e difetterebbe in radice la prova in ordine al fatto che costui avrebbe ricevuto parte della somma estorta con conseguente mancanza di qualsivoglia interesse personale.

Irrilevante sarebbe comunque la mancanza di qualsivoglia previo rapporto di sincera amicizia tra ricorrente e persona offesa visto che la prova doveva attenere a un profilo introspettivo dell'animo del ricorrente e non a elementi esterni e che comunque la finalità solidaristica avrebbe dovuto essere presunta.

Peraltro, il ricorrente sarebbe il compagno di un'amica (e comunque un amico) della persona offesa, elemento-questo-che sarebbe stato ingiustamente ignorato dalla Corte. z Ulteriormente irrilevante sarebbe secondo la difesa la presenza di precedenti penali in capo al ricorrente intermediario posto che era stato proprio tale circostanza a determinare la persona offesa a sollecitare la sua intermediazione.

Non sarebbero state valutate inoltre le dichiarazioni YEMI nonostante una specifica contestazione da parte della difesa.

Non vi sarebbe prova di alcun tipo di accordo tra il ricorrente e gli altri due imputati non potendosi considerare a tale stregua il fatto che i coimputati avessero salvato il numero di telefono del ricorrente sulla rubrica del proprio cellulare.

Inoltre, il fatto che il numero di quest'ultimo fosse stato salvato con la dizione "[OSCURATO:PERSONA]" dimostrerebbe la conoscenza della lecita attività lavorativa del ricorrente stesso da parte degli altri imputati

2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 191- 192-197 bis codice di procedura penale.

Il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte avrebbe ritenuto credibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di aver dato parte della somma estorta al ricorrente.

La difesa lamenta che-teltR44~14519-1 non poteva essere sentito come testimone giusto il disposto dell'articolo 197 bis comma 1 codice di procedura penale con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese che comunque risulterebbero comunque non credibili in ragione della presenza di una diversa ricostruzione nelle diverse sedi, avendo questi nelle prime dichiarazioni affermato di aver ricevuto dal ricorrente prima 600 C salvo poi dire che ne aveva ricevuti 700.

2.2.3. Violazione degli articoli 599 terzo comma e 603 cod proc pen.

Il ricorrente afferma che la decisione della Corte di decidere allo stato degli atti nonostante la richiesta difensiva di disporre l'escussione della parte offesa in ordine alle modalità di coinvolgimento del ricorrente e alla presenza di una pregressa amicizia tra i due si sarebbe tradotta nella omessa acquisizione di una prova decisiva.

2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti, la parametrazione della pena deriverebbe da una circostanza, quella per cui la persona offesa avrebbe ricevuto pressioni per consegnare gli imputati una somma di denaro certamente non modesta, incoerente con la ricostruzione storica dei fatti che avrebbe escluso ogni pressione da parte del ricorrente.

Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del fatto oggetto del giudizio (riguardante un c.d. cavallo di ritorno, ovvero la richiesta di una somma al proprietario per restituire un bene rubato che altrimenti non sarebbe stato restituito) paleserebbe una minima gravità dei fatti. 2.3 Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte avrebbe riservato una considerazione eccessiva ai precedenti penali senza valutare la complessiva personalità dell'imputato caratterizzata dalle sommarie dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'arresto improntate a qualificante collaborazione.

2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

La Corte non avrebbe considerato la rilevanza della richiamata resipiscenza — desumibile anche dall'intervenuto risarcimento — che avrebbe dovuto portare ad elidere le considerazioni afferenti alla ritenuta ingravescente pericolosità

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla posizione [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Catania e dichiararsi inammissibili i rimanenti ricorsi

4. Con memoria depositata il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ulteriormente argomentato il proprio ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I giudici di merito hanno già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono profili di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la chiarezza della ricostruzione dei fatti operata sulla base del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che danno atto di come il [OSCURATO:PERSONA] — unico ricorrente che abbia articolato doglianze in punto responsabilità - abbia svolto nella fase delle trattative destinate ad ottenere la restituzione del mezzo una condotta decisiva per portare a termine H fatto delittuoso ai danni della parte offesa; condotta che si è sostanziata nell'individuazione degli autori del furto, nella fissazione e comunicazione del prezzo per il riscatto in precedenza mai richiesto e nella predisposizione delle modalità di rinvenimento del bene accuratamente studiate per farlo apparire casuale.

E la sentenza di primo grado, che per le considerazioni sopra esposte integra la motivazione di conferma di appello, fornisce chiaramente le indicazioni per ritenere che dette attività, ben lungi dall'integrare una condotta posta in essere al solo fine di aiutare la vittima a recuperare quel bene, fornirono un pieno contributo materiale alla consumazione di una fattispecie estorsiva i cui elementi costitutivi prima dell'intervento del ricorrente nemmeno sussistevano avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto un ruolo determinante proprio per la realizzazione del profitto illecito.

Il giudice di primo grado spiega ancora come il ricorrente sia riuscito immediatamente dopo la sollecitazione a contattare gli autori del furto, con i quali vi era una conoscenza (peraltro riscontrata dalla presenza del numero dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nella rubrica del cellulare dello [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di conoscere), comunicando poco dopo l'importo del riscatto da versare.

Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, con la conseguenza che anche l'intermediario che si sia fatto vettore delle richieste e abbia partecipato alle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 253714), finalità che nel caso di specie non è stata oggeti:o di prova.

2.1. Le uniche affermazioni in ordine alla presenza di un esclusivo intento altruistico sono presenti nelle dichiarazioni dell'imputato in sede di indagini mentre nel novero degli atti emerge unicamente una conoscenza fra la compagna dell'imputato e la compagna della persona offesa peraltro derivante dalla comune nazionalità.

Sul punto, risulta priva di fondamento la prospettazione del carattere decisivo dell'escussione di ulteriori testi posto tale assunto risulta trarre il proprio fondamento proprio dal contenuto delle dichiarazioni della compagna del ricorrente per come prospettate nel contesto del motivo di ricorso.

2.2. Al proposito, va ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, (cfr. Sez. 2 , n. 841 del 18/12/2012 - dep. 09/01/2013 - Rv. 254052 - 01 Imp.

Barbero).

Nel caso di specie, la fase dell'istruttoria dibattimentale è mancata per una libera scelta processuale dell'imputato e della difesa.

Proprio in ragione di tale scelta processuale, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, alla quale non è stata tuttavia condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, né in primo grado né tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato.

Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 16/02/2006, Capezzuto, Rv. 233845).

2.3. Peraltro, nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Rv. 271163 - 01); presupposto che nel caso di specie non ricorre.

2.3.1. Va inoltre ribadita la non necessità di specifica motivazione nel caso in cui - al di fuori di specifici obblighi di legge - il giudice di appello decida di non procedere a rinnovazione o integrazione dell'istruttoria dibattimentale.

Infatti, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v.

Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 Rv 213403).

3. Del tutto infondate risultano le doglianze in punto trattamento sanzionatorio articolate nei diversi ricorsi.

3.1. In primo grado, la pena base risulta essere stata parametrata al minimo edittale con la conseguenza che nessun ulteriore onere probatorio risulta necessario e nessuna riduzione risulta possibile.

3.2. A tutti gli imputati risulta essere stata riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno in regime di equivalenza con la recidiva qualificata a tutti contestata.

3.3. Il giudizio in punto recidiva risulta essere logico, lineare e congruo indubbia rimanendo la presenza, a carico dello [OSCURATO:PERSONA], di una precedente condanna per delitto della medesima indole commesso nel quinquennio e le conseguenti valutazioni che se ne possono trarre in ordine alla progressiva stabilità della scelta criminale e alla ingravescenza della pericolosità.

Nemmeno sussiste alcuna violazione del comma sesto dell'art. 99 cod pen in difetto di alcun aumento apportato per effetto della riconosciuta recidiva come indicato dalla stessa Corte in passaggio motivazionale con cui il ricorrente nemmeno si confronta.

Peraltro, la disposizione richiamata regola eventuali aumenti di pena e non permette di rendere rilevante alcuna mancata riduzione derivante dal giudizio di valenza delle circostanze.

Quanto invece al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], la valutazione dei giudici territoriali risulta ulteriormente suffragata dalla presenza di ulteriori precedenti per di più in periodo anche più recente.

3.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta essere congruamente motivato avendo valorizzato la stessa Corte d'appello non solo gli elementi già richiamati in tema di recidiva ma anche la mancanza di elementi favorevoli effettivamente individuabili secondo giudizio ampiamente legittimo (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione dei ricorsi è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla posizione [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Catania e dichiararsi inammissibili i rimanenti ricorsi lette le conclusioni scritte depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ulteriormente argomentato il proprio ricorso chiedendone raccoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2019 dal GIP del Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di estorsione e, limitatamente alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche per il delitto di ricettazione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Filippo e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione dell'articolo 99 comma sesto cod pen perché la recidiva è stata considerata in regime di equivalenza con la riconosciuta attenuante del risarcimento del danno e di conseguenza vi sarebbe stata la mancata riduzione della pena detentiva così determinando un effetto sfavorevole che non sarebbe stato possibile ai sensi del sesto comma dell'articolo 99 cod pen che prevede che "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva pu5 superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti". 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità a titolo di estorsione. Secondo il ricorrente, difetterebbe la prova che il [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto solo il ruolo di intermediario, potesse rispondere del delitto di estorsione. Infatti, si sarebbe trattato di un ruolo di mero raccordo e comunque di una intermediazione per solidarietà umana e nell'interesse della vittima che si era a lui rivolta, di propria iniziativa e a prescindere da qualsiasi altra indicazione, chiedendogli di mettersi in contatto con gli autori del furto. l:n difetto, quindi, di ulteriori circostanze che permettano di diversamente qualificare il fatto, avrebbe dovuto affermarsi la penale irrilevanza delle condotte medesime. Il ricorrente avrebbe infatti esercitato pressione solo nei confronti dei coimputati e difetterebbe in radice la prova in ordine al fatto che costui avrebbe ricevuto parte della somma estorta con conseguente mancanza di qualsivoglia interesse personale. Irrilevante sarebbe comunque la mancanza di qualsivoglia previo rapporto di sincera amicizia tra ricorrente e persona offesa visto che la prova doveva attenere a un profilo introspettivo dell'animo del ricorrente e non a elementi esterni e che comunque la finalità solidaristica avrebbe dovuto essere presunta. Peraltro, il ricorrente sarebbe il compagno di un'amica (e comunque un amico) della persona offesa, elemento-questo-che sarebbe stato ingiustamente ignorato dalla Corte. z Ulteriormente irrilevante sarebbe secondo la difesa la presenza di precedenti penali in capo al ricorrente intermediario posto che era stato proprio tale circostanza a determinare la persona offesa a sollecitare la sua intermediazione. Non sarebbero state valutate inoltre le dichiarazioni YEMI nonostante una specifica contestazione da parte della difesa. Non vi sarebbe prova di alcun tipo di accordo tra il ricorrente e gli altri due imputati non potendosi considerare a tale stregua il fatto che i coimputati avessero salvato il numero di telefono del ricorrente sulla rubrica del proprio cellulare. Inoltre, il fatto che il numero di quest'ultimo fosse stato salvato con la dizione "[OSCURATO:PERSONA]" dimostrerebbe la conoscenza della lecita attività lavorativa del ricorrente stesso da parte degli altri imputati 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 191- 192-197 bis codice di procedura penale. Il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte avrebbe ritenuto credibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di aver dato parte della somma estorta al ricorrente. La difesa lamenta che-teltR44~14519-1 non poteva essere sentito come testimone giusto il disposto dell'articolo 197 bis comma 1 codice di procedura penale con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese che comunque risulterebbero comunque non credibili in ragione della presenza di una diversa ricostruzione nelle diverse sedi, avendo questi nelle prime dichiarazioni affermato di aver ricevuto dal ricorrente prima 600 C salvo poi dire che ne aveva ricevuti 700. 2.2.3. Violazione degli articoli 599 terzo comma e 603 cod proc pen. Il ricorrente afferma che la decisione della Corte di decidere allo stato degli atti nonostante la richiesta difensiva di disporre l'escussione della parte offesa in ordine alle modalità di coinvolgimento del ricorrente e alla presenza di una pregressa amicizia tra i due si sarebbe tradotta nella omessa acquisizione di una prova decisiva. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, la parametrazione della pena deriverebbe da una circostanza, quella per cui la persona offesa avrebbe ricevuto pressioni per consegnare gli imputati una somma di denaro certamente non modesta, incoerente con la ricostruzione storica dei fatti che avrebbe escluso ogni pressione da parte del ricorrente. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del fatto oggetto del giudizio (riguardante un c.d. cavallo di ritorno, ovvero la richiesta di una somma al proprietario per restituire un bene rubato che altrimenti non sarebbe stato restituito) paleserebbe una minima gravità dei fatti. 2.3 Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe riservato una considerazione eccessiva ai precedenti penali senza valutare la complessiva personalità dell'imputato caratterizzata dalle sommarie dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'arresto improntate a qualificante collaborazione. 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La Corte non avrebbe considerato la rilevanza della richiamata resipiscenza — desumibile anche dall'intervenuto risarcimento — che avrebbe dovuto portare ad elidere le considerazioni afferenti alla ritenuta ingravescente pericolosità 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla posizione [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Catania e dichiararsi inammissibili i rimanenti ricorsi 4. Con memoria depositata il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ulteriormente argomentato il proprio ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I giudici di merito hanno già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono profili di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la chiarezza della ricostruzione dei fatti operata sulla base del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che danno atto di come il [OSCURATO:PERSONA] — unico ricorrente che abbia articolato doglianze in punto responsabilità - abbia svolto nella fase delle trattative destinate ad ottenere la restituzione del mezzo una condotta decisiva per portare a termine H fatto delittuoso ai danni della parte offesa; condotta che si è sostanziata nell'individuazione degli autori del furto, nella fissazione e comunicazione del prezzo per il riscatto in precedenza mai richiesto e nella predisposizione delle modalità di rinvenimento del bene accuratamente studiate per farlo apparire casuale. E la sentenza di primo grado, che per le considerazioni sopra esposte integra la motivazione di conferma di appello, fornisce chiaramente le indicazioni per ritenere che dette attività, ben lungi dall'integrare una condotta posta in essere al solo fine di aiutare la vittima a recuperare quel bene, fornirono un pieno contributo materiale alla consumazione di una fattispecie estorsiva i cui elementi costitutivi prima dell'intervento del ricorrente nemmeno sussistevano avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto un ruolo determinante proprio per la realizzazione del profitto illecito. Il giudice di primo grado spiega ancora come il ricorrente sia riuscito immediatamente dopo la sollecitazione a contattare gli autori del furto, con i quali vi era una conoscenza (peraltro riscontrata dalla presenza del numero dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nella rubrica del cellulare dello [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di conoscere), comunicando poco dopo l'importo del riscatto da versare. Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, con la conseguenza che anche l'intermediario che si sia fatto vettore delle richieste e abbia partecipato alle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 253714), finalità che nel caso di specie non è stata oggeti:o di prova. 2.1. Le uniche affermazioni in ordine alla presenza di un esclusivo intento altruistico sono presenti nelle dichiarazioni dell'imputato in sede di indagini mentre nel novero degli atti emerge unicamente una conoscenza fra la compagna dell'imputato e la compagna della persona offesa peraltro derivante dalla comune nazionalità. Sul punto, risulta priva di fondamento la prospettazione del carattere decisivo dell'escussione di ulteriori testi posto tale assunto risulta trarre il proprio fondamento proprio dal contenuto delle dichiarazioni della compagna del ricorrente per come prospettate nel contesto del motivo di ricorso. 2.2. Al proposito, va ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, (cfr. Sez. 2 , n. 841 del 18/12/2012 - dep. 09/01/2013 - Rv. 254052 - 01 Imp. Barbero). Nel caso di specie, la fase dell'istruttoria dibattimentale è mancata per una libera scelta processuale dell'imputato e della difesa. Proprio in ragione di tale scelta processuale, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, alla quale non è stata tuttavia condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, né in primo grado né tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 16/02/2006, Capezzuto, Rv. 233845). 2.3. Peraltro, nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Rv. 271163 - 01); presupposto che nel caso di specie non ricorre. 2.3.1. Va inoltre ribadita la non necessità di specifica motivazione nel caso in cui - al di fuori di specifici obblighi di legge - il giudice di appello decida di non procedere a rinnovazione o integrazione dell'istruttoria dibattimentale. Infatti, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 Rv 213403). 3. Del tutto infondate risultano le doglianze in punto trattamento sanzionatorio articolate nei diversi ricorsi. 3.1. In primo grado, la pena base risulta essere stata parametrata al minimo edittale con la conseguenza che nessun ulteriore onere probatorio risulta necessario e nessuna riduzione risulta possibile. 3.2. A tutti gli imputati risulta essere stata riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno in regime di equivalenza con la recidiva qualificata a tutti contestata. 3.3. Il giudizio in punto recidiva risulta essere logico, lineare e congruo indubbia rimanendo la presenza, a carico dello [OSCURATO:PERSONA], di una precedente condanna per delitto della medesima indole commesso nel quinquennio e le conseguenti valutazioni che se ne possono trarre in ordine alla progressiva stabilità della scelta criminale e alla ingravescenza della pericolosità. Nemmeno sussiste alcuna violazione del comma sesto dell'art. 99 cod pen in difetto di alcun aumento apportato per effetto della riconosciuta recidiva come indicato dalla stessa Corte in passaggio motivazionale con cui il ricorrente nemmeno si confronta. Peraltro, la disposizione richiamata regola eventuali aumenti di pena e non permette di rendere rilevante alcuna mancata riduzione derivante dal giudizio di valenza delle circostanze. Quanto invece al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], la valutazione dei giudici territoriali risulta ulteriormente suffragata dalla presenza di ulteriori precedenti per di più in periodo anche più recente. 3.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta essere congruamente motivato avendo valorizzato la stessa Corte d'appello non solo gli elementi già richiamati in tema di recidiva ma anche la mancanza di elementi favorevoli effettivamente individuabili secondo giudizio ampiamente legittimo (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 22942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris