CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di soggetti imputati del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 4 e 6, 80, comma 2, cl.P.R. 309/90, meglio specificato in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 nonché mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano errore in ordine alla determinazione della pena applicata, concordata con un aumento di pena per la contestata aggravante nella misura pari alla metà della pena base di anni tre e mesi due di reclusione, mentre l'aumento applicato è pari a 2/3, quindi superiore a quanto previsto. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. 6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per . l'inammissibilità dei ricorsi. 8. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti. Neanche sussiste l'errore nella determinazione della pena denunciato dalla difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che dalla lettura del verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello viene riportata la sequenza del calcolo della pena - per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla quale si rinvia con riguardo alla posizione dei ricorrenti - su cum è stato raggiurto l'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Tale calcolo contempla in termini espliciti l'aumento di pena applicato in sentenza per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, con pena finale per il delitto in contestazione di anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 18.000 di multa, corrispondente a quella concordata fra le parti. Ne discende la manifesta infondatezza anche di tale doglianza, non trattandosi di pena illegale né di pena diversa da quella concordata. 9. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 sette