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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44664/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilià del ricorso, riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24/01/2020 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestatogli nella qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito in data 08/07/2009, in relazione alla distrazione di un carrello elevatore del valore di 625,00 euro e della somma di 128.892,67 euro.

2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla distrazione del carrello sollevatore OM, rilevando che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare i dati evidenziati nella memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di primo grado, quanto al fatto che il carrello elevatore e l'accessoria benna idraulica erano stati consegnati, prima del fallimento, dal rappresentante della società proprietaria degli immobili nei quali si era svolta l'attività imprenditoriale del Daloiso alla società concedente, a seguito della richiesta di restituzione per effetto della risoluzione del contratto di leasing provocata dal mancato pagamento dei canoni periodici.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla distrazione della somma di 128,892,67 euro.

Osserva il ricorrente: a) che la sentenza di primo grado, nel condannare l'imputato, non aveva messo in discussione, sulla scorta della c.t.u. e della perizia disposta d'ufficio, la causale di spese personali o per esigenze familiari dei prelievi per il complessivo importo sopra indicato, cogliendo piuttosto la distrazione nel fatto che essi erano avvenuti in una situazione di deficit o di dissesto patrimoniale; b) che, a fronte della doglianza sviluppata in appello, con la quale si invocava, alla stregua di siffatta causale, la riqualificazione dell'illecito eventualmente in termini di bancarotta semplice, la Corte territoriale aveva introdotto un fatto nuovo o diverso rispetto a quello contestato; c) che, in particolare, peraltro con motivazione apparente, la sentenza impugnata aveva ritenuto che le somme fossero state destinate a sostenere la Valnic s.r.I., ossia la società di famiglia, in tal modo sottraendo all'attività imprenditoriale individuale risorse al fine di consentire la prosecuzione della stessa attraverso la società da ultimo indicata; d) che tale decisione aveva alterato la contestazione mossa al Daloiso (dalla quale si era difeso e dalla quale era dipesa la scelta del rito); e) che in ogni caso gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per sostenere le proprie conclusioni, quanto al rapporto tra l'impresa individuale e la società, non erano inquadrabili tra quelli previsti dall'art. 2359, primo e terzo comma, cod. civ.; f) che, peraltro, le uniche operazioni che avevano comportato un vantaggio per la s.r.l. erano il bonifico di 14.500,00 euro e la riduzione del credito vantato per 9.700,00 euro.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata in sede di conclusioni, di rideterminazione, alla luce della sentenza 05/12/2018, n. 222 della Corte costituzionale, delle pene accessorie fallimentari, la cui durata era stata fissata in dieci anni dalla sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Bari del 21/05/2013.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso è fondato, dal momento che, rispetto alle questioni sopra riassunte, la Corte territoriale ha replicato affermando che «il sollevatore cui la benna poteva sembrare accessorio è bene del tutto differente rispetto al carrello elevatore».

Tuttavia, siffatta affermazione non è sorretta da alcun riferimento al contenuto degli atti processuali, con la conseguenza che non si riesce ad individuare l'apparato argonnentativo idoneo a contrastare le risultanze della relazione del curatore che vengono riportate in ricorso.

2. Il secondo motivo è fondato, per quanto di ragione.

Innanzi tutto, il difetto di correlazione in astratto appare inesistente, poiché nel capo di imputazione, con riguardo alla distrazione di 14.500,00 euro e di 51.501,08 euro, la menzione delle spese per uso personale non implica in se alcun riferimento alle esigenze di vita quotidiana, mirando solo a sottolineare l'estraneità delle stesse alle finalità imprenditoriali.

Lo stesso vale per la somma di 215.871,04 euro, rispetto alla quale l'espressione «spese di famiglia» è inserita tra parentesi dopo il riferimento, ancora una volta (e nel significato sopra specificato), alle spese per uso personale, con la conseguenza che essa appare più la riproduzione della giustificazione formale del prelievo (come infatti è) che non la spiegazione del fondamento della ritenuta distrazione.

La sentenza in concreto giustifica il rigetto dell'appello, avendo riguardo alle «dinamiche ricavabili dai conteggi nonché dai partitari».

E, tuttavia, anche in questo caso, non si coglie alcuno specifico apparato argomentativo che illustri in che modo (al di là dei due importi ai quali fa riferimento lo stesso ricorrente) si sarebbe raggiunta la prova di una destinazione, con la giustificazione formale delle spese familiari, delle somme prelevate in favore della s.r.l. di famiglia, né si inquadra tale scenario che non emerge in termini espliciti dalla sentenza di primo grado, con la conseguenza che non è neppur possibile integrare le motivazioni delle due decisioni.

3. Fondato è anche il terzo motivo, dal momento che la Corte territoriale non si è posta la questione della rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, la cui durata è stata fissata dalla sentenza di primo grado del 21/05/2013 nella misura fissa risultante dall'art. 216, ult. comma,

I. fall. prima dell'intervento di Corte cost. 05/12/2018, n. 222.

A tale decisione ha fatto seguito l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha chiarito come la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01).

4. In conseguenza dei superiori rilievi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilià del ricorso, riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/01/2020 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestatogli nella qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito in data 08/07/2009, in relazione alla distrazione di un carrello elevatore del valore di 625,00 euro e della somma di 128.892,67 euro. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla distrazione del carrello sollevatore OM, rilevando che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare i dati evidenziati nella memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di primo grado, quanto al fatto che il carrello elevatore e l'accessoria benna idraulica erano stati consegnati, prima del fallimento, dal rappresentante della società proprietaria degli immobili nei quali si era svolta l'attività imprenditoriale del Daloiso alla società concedente, a seguito della richiesta di restituzione per effetto della risoluzione del contratto di leasing provocata dal mancato pagamento dei canoni periodici. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla distrazione della somma di 128,892,67 euro. Osserva il ricorrente: a) che la sentenza di primo grado, nel condannare l'imputato, non aveva messo in discussione, sulla scorta della c.t.u. e della perizia disposta d'ufficio, la causale di spese personali o per esigenze familiari dei prelievi per il complessivo importo sopra indicato, cogliendo piuttosto la distrazione nel fatto che essi erano avvenuti in una situazione di deficit o di dissesto patrimoniale; b) che, a fronte della doglianza sviluppata in appello, con la quale si invocava, alla stregua di siffatta causale, la riqualificazione dell'illecito eventualmente in termini di bancarotta semplice, la Corte territoriale aveva introdotto un fatto nuovo o diverso rispetto a quello contestato; c) che, in particolare, peraltro con motivazione apparente, la sentenza impugnata aveva ritenuto che le somme fossero state destinate a sostenere la Valnic s.r.I., ossia la società di famiglia, in tal modo sottraendo all'attività imprenditoriale individuale risorse al fine di consentire la prosecuzione della stessa attraverso la società da ultimo indicata; d) che tale decisione aveva alterato la contestazione mossa al Daloiso (dalla quale si era difeso e dalla quale era dipesa la scelta del rito); e) che in ogni caso gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per sostenere le proprie conclusioni, quanto al rapporto tra l'impresa individuale e la società, non erano inquadrabili tra quelli previsti dall'art. 2359, primo e terzo comma, cod. civ.; f) che, peraltro, le uniche operazioni che avevano comportato un vantaggio per la s.r.l. erano il bonifico di 14.500,00 euro e la riduzione del credito vantato per 9.700,00 euro. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata in sede di conclusioni, di rideterminazione, alla luce della sentenza 05/12/2018, n. 222 della Corte costituzionale, delle pene accessorie fallimentari, la cui durata era stata fissata in dieci anni dalla sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Bari del 21/05/2013. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso è fondato, dal momento che, rispetto alle questioni sopra riassunte, la Corte territoriale ha replicato affermando che «il sollevatore cui la benna poteva sembrare accessorio è bene del tutto differente rispetto al carrello elevatore». Tuttavia, siffatta affermazione non è sorretta da alcun riferimento al contenuto degli atti processuali, con la conseguenza che non si riesce ad individuare l'apparato argonnentativo idoneo a contrastare le risultanze della relazione del curatore che vengono riportate in ricorso. 2. Il secondo motivo è fondato, per quanto di ragione. Innanzi tutto, il difetto di correlazione in astratto appare inesistente, poiché nel capo di imputazione, con riguardo alla distrazione di 14.500,00 euro e di 51.501,08 euro, la menzione delle spese per uso personale non implica in se alcun riferimento alle esigenze di vita quotidiana, mirando solo a sottolineare l'estraneità delle stesse alle finalità imprenditoriali. Lo stesso vale per la somma di 215.871,04 euro, rispetto alla quale l'espressione «spese di famiglia» è inserita tra parentesi dopo il riferimento, ancora una volta (e nel significato sopra specificato), alle spese per uso personale, con la conseguenza che essa appare più la riproduzione della giustificazione formale del prelievo (come infatti è) che non la spiegazione del fondamento della ritenuta distrazione. La sentenza in concreto giustifica il rigetto dell'appello, avendo riguardo alle «dinamiche ricavabili dai conteggi nonché dai partitari». E, tuttavia, anche in questo caso, non si coglie alcuno specifico apparato argomentativo che illustri in che modo (al di là dei due importi ai quali fa riferimento lo stesso ricorrente) si sarebbe raggiunta la prova di una destinazione, con la giustificazione formale delle spese familiari, delle somme prelevate in favore della s.r.l. di famiglia, né si inquadra tale scenario che non emerge in termini espliciti dalla sentenza di primo grado, con la conseguenza che non è neppur possibile integrare le motivazioni delle due decisioni. 3. Fondato è anche il terzo motivo, dal momento che la Corte territoriale non si è posta la questione della rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, la cui durata è stata fissata dalla sentenza di primo grado del 21/05/2013 nella misura fissa risultante dall'art. 216, ult. comma, I. fall. prima dell'intervento di Corte cost. 05/12/2018, n. 222. A tale decisione ha fatto seguito l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha chiarito come la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01). 4. In conseguenza dei superiori rilievi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così d