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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09245/2024

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a seguente ORDINANZA ,yr2A--(-> ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOks) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e, [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Torino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro quindicimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.

Igs. n. 286 del 1998.

Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, qualificata - di ufficio - come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di appello, emessa in data 7 novembre 2023, è proposta dal difensore non abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte (cfr. appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2023).

Ritenuto che l'impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ,yr2A--(-> ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOks) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e, [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Torino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro quindicimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d. Igs. n. 286 del 1998. Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, qualificata - di ufficio - come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di appello, emessa in data 7 novembre 2023, è proposta dal difensore non abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte (cfr. appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2023). Ritenuto che l'impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 09245/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris