CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall'avvocatoAndrea Bianchetta-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diPiemonte n.288/2025 depositata il 08/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 23997/2025Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 20170/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Antonella Dell'Orfano