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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25866/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 3ESI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; & [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo in data 1/4/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 1 mese di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto al divieto di fare ritorno nel comune di Fermo per un anno senza la preventiva autorizzazione, come disposto dal foglio di via obbligatorio emesso in data 27/1/2017 dal Questore della provincia di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato egli rinvenuto nel territorio del predetto comune in data 19/1/2018.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Orsini, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla carenza assoluta dei criteri di valutazione della prova in punto di accertamento del fatto e delle circostanze relative all'imputazione.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che la sentenza impugnata difetti di una compiuta esplicitazione dell'impianto argomentativo, omettendo la indicazione degli elementi di prova valorizzata e dei relativi criteri di valutazione.

Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto il divieto per Orsini di rientrare nel territorio del comune di Fermo per la durata di un anno, sarebbe cessato in data 14/3/2017, sicché la sua presenza il 19/1/2018 sarebbe stata del tutto legittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo profilo, osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha rilevato come la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, previsti dall'art.604 cod. proc. pen., di nullità della stessa, dovendo il giudice di appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione.

Tale operazione è stata compiutamente svolta nel giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata ricostruita la violazione ascritta all'imputato, pacificamente rinvenuto dagli agenti in servizio all'interno di un veicolo parcheggiato nella via Paludi di Fermo, g t strada che porta verso abitazioni private.

Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa doglianza.

3. Quanto, poi, al secondo profilo di censura, deve rilevarsi che il riferimento alla cessazione del divieto in data 14/3/2017 sia il frutto di un evidente errore materiale, dal momento che la durata del medesimo è indicata in un anno e che la data del provvedimento è quella del 27/1/2017, sicché la presenza di Orsini nel territorio del comune di Fermo il 19/1/2018 doveva ritenersi pienamente rilevante sul piano penale.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 3ESI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; & [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo in data 1/4/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 1 mese di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto al divieto di fare ritorno nel comune di Fermo per un anno senza la preventiva autorizzazione, come disposto dal foglio di via obbligatorio emesso in data 27/1/2017 dal Questore della provincia di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato egli rinvenuto nel territorio del predetto comune in data 19/1/2018. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Orsini, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla carenza assoluta dei criteri di valutazione della prova in punto di accertamento del fatto e delle circostanze relative all'imputazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che la sentenza impugnata difetti di una compiuta esplicitazione dell'impianto argomentativo, omettendo la indicazione degli elementi di prova valorizzata e dei relativi criteri di valutazione. Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto il divieto per Orsini di rientrare nel territorio del comune di Fermo per la durata di un anno, sarebbe cessato in data 14/3/2017, sicché la sua presenza il 19/1/2018 sarebbe stata del tutto legittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo profilo, osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha rilevato come la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, previsti dall'art.604 cod. proc. pen., di nullità della stessa, dovendo il giudice di appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione. Tale operazione è stata compiutamente svolta nel giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata ricostruita la violazione ascritta all'imputato, pacificamente rinvenuto dagli agenti in servizio all'interno di un veicolo parcheggiato nella via Paludi di Fermo, g t strada che porta verso abitazioni private. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa doglianza. 3. Quanto, poi, al secondo profilo di censura, deve rilevarsi che il riferimento alla cessazione del divieto in data 14/3/2017 sia il frutto di un evidente errore materiale, dal momento che la durata del medesimo è indicata in un anno e che la data del provvedimento è quella del 27/1/2017, sicché la presenza di Orsini nel territorio del comune di Fermo il 19/1/2018 doveva ritenersi pienamente rilevante sul piano penale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro all
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