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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23213/2026

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el Magistrato di sorveglianza diMessinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza diMessina ha convertito, ai sensi dell’art. 103 legge n. 689 del 1981, la penapecuniaria dell’ammenda di euro 1.500 di cui alla sentenza del 13 dicembre2023, resa dal Tribunale di Messina, divenuta definitiva il 23 giugno 2024.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a unsolo motivo (Mancata applicazione dell'art 660, comma 9, cod. proc. pen. e insubordine di detenzione domiciliare sostitutiva o lavoro di pubblica utilitàsostitutivo con richiesta, infine, di rateizzazione.

Il ricorrente sostiene che ilcondannato non percepisce alcun reddito che gli consenta di pagare l'interasomma, convive con la sorella che, a sua volta, ha necessità di assistenza) èinammissibile perché generico e versato in fatto, nonché manifestamenteinfondato tenuto conto quanto al dedotto vizio di motivazione che questo non siravvisa in base alla lettura del provvedimento impugnato che, invece, valorizzain modo completo ed ineccepibile l'inesistenza di condizioni che presupponganol'assoluta impossibilità di adempiere anche in forma rateale (v. p. 2 ove si faespresso riferimento alla necessità della sussistenza di tali condizioni al momentodell’ingiunzione).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Magistrato di sorveglianza diMessinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza diMessina ha convertito, ai sensi dell’art. 103 legge n. 689 del 1981, la penapecuniaria dell’ammenda di euro 1.500 di cui alla sentenza del 13 dicembre2023, resa dal Tribunale di Messina, divenuta definitiva il 23 giugno 2024.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a unsolo motivo (Mancata applicazione dell'art 660, comma 9, cod. proc. pen. e insubordine di detenzione domiciliare sostitutiva o lavoro di pubblica utilitàsostitutivo con richiesta, infine, di rateizzazione. Il ricorrente sostiene che ilcondannato non percepisce alcun reddito che gli consenta di pagare l'interasomma, convive con la sorella che, a sua volta, ha necessità di assistenza) èinammissibile perché generico e versato in fatto, nonché manifestamenteinfondato tenuto conto quanto al dedotto vizio di motivazione che questo non siravvisa in base alla lettura del provvedimento impugnato che, invece, valorizzain modo completo ed ineccepibile l'inesistenza di condizioni che presupponganol'assoluta impossibilità di adempiere anche in forma rateale (v. p. 2 ove si faespresso riferimento alla necessità della sussistenza di tali condizioni al momentodell’ingiunzione).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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