CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 13049/2017 del 28/05/2019 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi B (in esso assorbito il capo A) ed E, rideterminando la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa (pena base per il capo B, anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo E, di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa). 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge, nella specie degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. in relazione al solo reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo B, in esso assorbito il capo A) posto in essere in data 07/01/2010, a dire del ricorrente prescritto il 07/07/2018 (anni otto, mesi sei), data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il reato di cui al capo B si prescriverà solo in data 05/10/2026, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (07/01/2010), alla durata ordinaria del tempo di prescrizione compresi gli eventi interruttivi (anni sedici e mesi otto) nonché al tempo di sospensione della prescrizione (giorni ventotto, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 09/12/2015, per adesione da parte del difensore all'agitazione sindacale di categoria). 3. Nessuna verifica sulla maturata prescrizione deve invece essere compiuta in relazione all'autonomo capo E, in assenza di impugnazione sul punto da parte del ricorrente che ha proposto un ricorso - come detto - inammissibile. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] I ériali DEF' eCF.? LE ;A