CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 1972
Cassazione n. 42089/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/05/1972 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito iL.1Yensore Motivi della decisione 1. Con sentenza del 9/9/2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Alessandria con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2/ lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, con condanna alla pena di mesi 5, giorni 10 di arresto, convertito in mesi 10 e giorni 20 di libertà controllata, ed euro 2000,00 di ammenda. 2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di cui sopra, lamentando vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena. Il giudice di appello, limitandosi a richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in punto di dosimetria della pena, avrebbe trascurato di considerare le deduzioni difensive, nelle quali si metteva in rilievo l'incensuratezza dell'imputato, il corretto comportamento processuale, l'assenza di ulteriori pregiudizi penali. Il P.G. con requisitoria scritta ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al quantum della pena, la Corte territoriale, in risposta alle doglianze difensive, ha reputato congrua la decisione assunta dal giudice di primo grado. La individuazione della pena ritenuta più adeguata, entro i parametri della cornice edittale, appartiene all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se assistita, come nel caso in esame, da congrua motivazione, trattandosi di operazione che è il «risultato di una intuizione conseguente ad una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo» (così Sez. 1, n. 1435 del 16/10/1985, Rv. 171909). Deve anche aggiungersi come il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale per la determinazione della pena, non sia tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall'imputato, essendo invece sufficiente che egli dia atto delle plausibili ragioni della sua determinazione in relazione agli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880 - 01: "Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato"). Sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, ove il giudice si determini ad irrogare una pena che, pure discostandosi dal minimo, rimanga comunque contenuta al di sotto della media edittale, si deve affermare, in linea con l'orientamento consolidato della Corte regolatrice, come l'obbligo motivazionale debba ritenersi sufficientemente adempiuto attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133 cod. pen. (così ex multís Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283) 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 13 ottobre 2021 Il Consigliere esten