CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brindisi che, pronunciando in sede rescissoria, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 04/06/2019 del GIP del medesimo Tribunale che gli aveva negato l'ammissione al gratuito patrocinio. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 568 e segg. cod. proc. pen., in relazione agli art. 623-627, cod. proc. pen., e 113, d.P.R. n. 115 del 2002. Afferma che il giudice del rinvio avrebbe dovuto conformarsi alle (ed applicare le) regole proprie del processo penale e non quelle civilistiche di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che: a) non avrebbe dovuto onerare la parte ricorrente di notificare all'Agenzia delle Entrate il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza; b) la costituzione in giudizio dell'Agenzia era inammissibile perché tardiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002, derivante anche dall'errata lettura e interpretazione degli atti prodotti dal ricorrente e dall'inosservanza dei principi di diritto stabiliti dal giudice rescissorio. Deduce al riguardo: - il giudice del rinvio non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in quanto contumace nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ.; - non ha alcun rilievo, ai fini del superamento del limite di reddito, il fatto che il ricorrente sia, dal 2002, amministratore della società «[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]», che, oltretutto, nell'ultima dichiarazione, risalente al 2018, non aveva indicato valori contabili; - il giudice ha erroneamente valorizzato la circostanza che il padre del ricorrente (con lui non convivente) aveva venduto, nel 2017, un immobile per l'importo di euro 47.600,00; - l'aiuto economico fornito al ricorrente dai genitori non conviventi (pagamento del canone d'affitto dell'immobile di residenza e delle relative utenze) non supera, nemmeno se cumulato con il reddito del ricorrente stesso, il limite per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato; - il contratto di locazione risolto il 30/09/2016 non ha alcuna rilevanza al fine del decidere, trattandosi di fatto estraneo all'anno di imposta di riferimento (2017); - in ogni caso, il giudice avrebbe potuto/dovuto chiedere l'integrazione della documentazione mancante o sentire direttamente i genitori del ricorrente; - l'autocertificazione prodotta da colui che chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio ha valenza probatoria e il giudice non può sindacarne l'attendibilità. 2.11 Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata condividendo e ritenendo assorbente il secondo motivo nella parte in cui ritiene l'[OSCURATO:PERSONA] decaduta dalla possibilità di produrre documenti in sede rescissoria siccome contumace nella fase rescissa. Ciò sul rilievo che nel giudizio di rinvio conservano valore le preclusioni e le decadenze maturate precedentemente all'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è infondato. 2.Con ordinanza del 19/12/2019, il Tribunale di Brindisi, decidendo ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002, aveva respinto il ricorso proposto dal Saponaro avverso il provvedimento del 04/06/2019 del GIP del medesimo Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. In particolare, il GIP aveva ritenuto inammissibile l'istanza di ammissione sul rilievo che: a) il Saponaro aveva indicato un reddito di euro 3.571,00, aggiungendo che i genitori contribuivano a pagargli le utenze e a mantenerlo; b) tale circostanza imponeva di chiarire quale attività svolgessero i genitori tenuto altresì conto del fatto che il Saponaro risultava avere in locazione un immobile ad uso non abitativo per un canone di 3.210,00 euro. 2.1.11 Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che: a) la stipula, nel 2015, di un contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo èer un corrispettivo di 3.120,00 euro, induce a ritenere che il Saponaro avesse percepito un reddito maggiore di quello dichiarato; b) l'interessato non ha mai indicato in modo specifico gli aiuti economici ricevuti dai propri genitori; c) il fatto che il contratto di locazione fosse stato risolto nel mese di settembre del 2016 non ha alcuna rilevanza poiché egli aveva comunque pagato il canone per nove mesi senza beneficiare dell'aiuto dei genitori che avevano dichiarato di supportarlo economicamente solo per le spese sostenute per l'abitazione. 2.2.Pronunciando su ricorso dell'interessato, la Corte di cassazione, con sentenza Sez. 4, n. 2880 del 2021, aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato sul rilievo che ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, rileva la situazione reddituale esistente al momento del deposito dell'istanza, come definita dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018 per l'anno di imposta 2017, aggiungendo che l'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, impone all'interessato di comunicare eventuali variazioni successive. 2.3.11 Tribunale di Brindisi, quale giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato l'opposizione del ricorrente sul rilievo che: a) il Saponaro aveva percepito, nell'anno di imposta 2017, redditi per euro 3.571,00 ed aveva sostenuto di aver ricevuto un aiuto economico dai propri genitori che non aveva mai inteso quantificare; b) dal 2002 era amministratore della società «[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]» esercente attività di manutenzione e riparazione di impianti termici; c) nel 2017 il padre del Saponaro aveva venduto un immobile dietro corrispettivo di euro 47.600,00 ed era altresì titolare di diversi immobili; d) non ha alcuna rilevanza la circostanza, dedotta dall'interessato, della risoluzione, da parte sua, del contratto di locazione del 30/09/2016 relativo ad immobile per uso non residenziale, sia perché si tratta, appunto, di immobile non residenziale, sia perché i suoi genitori avevano dichiarato di aiutare il figlio nel pagamento del canone di affitto e delle utenze domestiche della sua abitazione. 3.Tanto premesso, osserva la Corte: 3.1.il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a differenza dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale ed il relativo procedimento, previsto dall'art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002, è assoggettato alle regole del procedimento penale (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Rv. 274908 - 01; Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, n.m.; si veda, altresì, Sez. U, n. 25 del 24/11/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214693 - 01, secondo cui la cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale, tribunale o corte d'appello - individuato in base al criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato -, il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale; sull'argomento si vedano, anche, Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01, e Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2008, Rv. 273254-01, secondo cui l'opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus");3.2.ne consegue che, se è vero che il giudice dell'opposizione non deve investire il ricorrente dell'onere di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla controparte interessata (nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate), è altrettanto vero che non sono applicabili, sopratutto in sede esecutiva, le norme che disciplinano la "contumacia" in sede processuale civile e la decadenza del "convenuto" costituitosi tardivamente, con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate, non costituitasi dinanzi al giudice dell'esecuzione rescisso, ben può costituirsi per la prima volta in sede di rinvio e formulare le proprie difese producendo anche documentazione; 3.3.ne consegue l'infondatezza del primo motivo; 3.4.quanto al secondo motivo, va ricordato che il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Rv. 252372 - 01; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 245877 - 01); 3.5.nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01), 3.6 motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n.25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto), 3.7.anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.); 3.8.in tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»);3.9.secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione e del Giudice delle leggi, ai fini della determinazione dei limiti di reddito stabiliti dall'art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere considerati anche gli aiuti di natura economica prestati al richiedente dai propri famigliari non conviventi «dovendosi nella nozione di reddito (...) ritenere comprese - come già precisato con sentenza [Corte cost.] n. 144 del 1992 - le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga e quindi, appunto, anche gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. Per cui, in definitiva, mentre - ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati "con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2729 cod.civ., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi" (sent. n. 144 del 1992 cit.)» (Corte cost. sent. n. 382 del 1995; Cass. pen., Sez. 4, n. 22635 del 07/04/2005, Rv. 231791 - 01; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. 6-2, n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 231791 - 01, secondo cui presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione; in senso conforme, Cass. civ., Sez. 2, n. 4429 del 21/02/2017, Rv. 643050 - 01); 3.10.nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fruisse in modo stabile e duraturo di consistenti (e mai quantificati) aiuti economici da parte dei propri genitori in base ad un ragionamento che, non essendo mancante, né palesemente eccentrico e/o irrazionale nei termini sopra indicati, non è sindacabile in questa sede di legittimità, di certo non mediante le inammissibili deduzioni fattuali non supportate da specifica allegazione al presente ricorso; 3.11.appare evidente, nella logica decisoria, che il richiamo alle disponibilità finanziarie ed immobiliari del padre del ricorrente, valutate insieme con il bassissimo reddito di quest'ultimo ed il sostentamento di tutte le spese connesse alla conduzione dell'appartamento nel quale egli vive, supporta, sul piano presuntivo, la conclusione che gli aiuti forniti nell'anno 2017 al Saponaro fossero sistematici e tutt'altro che minimal