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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09588/2024

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19045/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 2163/2020 depositata il 28/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19045/2021 Cron.

Rep.

C.C. 1°/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche, con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania, i germani Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio l’Azienda speciale silvo-pastorale del Comune di Troina, affinché venisse accertato il loro status di affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto del 14 maggio 2012 e che essi erano affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto dell’11 maggio 2015; che gli attori chiesero, di conseguenza, che fosse condannata l’Azienda convenuta allo svincolo di tutte le particelle che costituivano i lotti oggetto dei contratti sopra individuati, in modo da consentire agli attori la piena e regolare formazione del loro fascicolo aziendale e così proseguire gli impegni assunti per le misure agroambientali ed anche per la presentazione della domanda unica; che si costituì in giudizio l’Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d’appello di Catania, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 28 dicembre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a cinque motivi; che resiste l’Azienda speciale silvo-pastorale del Comune di Troina con controricorso; che le parti hanno depositato memorie.

Considerato che i motivi di ricorso pongono questioni complesse e rilevanti, caratterizzate anche dalla novità, per cui si ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinviala trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19045/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 2163/2020 depositata il 28/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19045/2021 Cron. Rep. C.C. 1°/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche, con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania, i germani Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio l’Azienda speciale silvo-pastorale del Comune di Troina, affinché venisse accertato il loro status di affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto del 14 maggio 2012 e che essi erano affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto dell’11 maggio 2015; che gli attori chiesero, di conseguenza, che fosse condannata l’Azienda convenuta allo svincolo di tutte le particelle che costituivano i lotti oggetto dei contratti sopra individuati, in modo da consentire agli attori la piena e regolare formazione del loro fascicolo aziendale e così proseguire gli impegni assunti per le misure agroambientali ed anche per la presentazione della domanda unica; che si costituì in giudizio l’Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d’appello di Catania, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 28 dicembre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a cinque motivi; che resiste l’Azienda speciale silvo-pastorale del Comune di Troina con controricorso; che le parti hanno depositato memorie. Considerato che i motivi di ricorso pongono questioni complesse e rilevanti, caratterizzate anche dalla novità, per cui si ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinviala trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, n
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