CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 36865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Benevento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, 180 cod. proc. pen. in quanto, a seguito del rinvio disposto per rinnovare la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale da celebrarsi ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, il difensore non ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nella quale la Corte d'Appello ha pronunciato l'udienza impugnata. La questione, peraltro, espressamente sollevata dalla difesa con memoria inviata a mezzo pec, non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla Corte che ha omesso di motivare sul punto, tanto che nel verbale vi è la sola indicazione che le notifiche sono regolari. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 17 giugno 2022 è pervenuta in cancelleria a mezzo pec una memoria con la quale lavv. Pugliese chiede che il ricorso sia rimesso in ruolo e fissato per la trattazione in pubblica udienza ovvero, in subordine che sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie, infatti, nel quale il difensore aveva ricevuto regolarmente la notifica della prima udienza e ha avuto comunque conoscenza della successiva udienza, senza che ciò comportasse delle decadenze, non si è verificata alcuna violazione in concreto diritto di difesa. Né, d'altro canto, difettando così il ricorso di specificità, viene indicato quale sarebbe stato il pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito nel caso specifico (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670). 2. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al giudizio della diminuzione di pena da applicare in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il riferimento alla gravità all'effettiva consistenza del contributo processuale fornito e, soprattutto, alle modalità del fatto, il giudice di merito ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena che, in assenza di palesi illogicità, non è rilevabili nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 Il ConsigJ4t 1Estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] D E i' OSI - .\ e".\\ei I