Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34061/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3820/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione n. 01, n. 780/01/14, pronunciata il 24/02/2014, depositata il 18/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l'Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] a r.I., in liquidazione, che non partecipa al giudizio, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della Liguria, sopra menzionata, che — in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP, IVA, per l'annualità 2005, che (in disparte gli altri rilievi ormai definiti) recuperava a tassazione costi indeducibili/indetraibili, derivanti da un contratto di sponsorizzazione datato 28/07/2004, tra la contribuente e la F.S. [OSCURATO:PERSONA], a causa dell'oggettiva inesistenza delle prestazioni —, ha rigettato l'appello dell'ufficio, confermando la sentenza (n. 483/4/11) della Commissione tributaria provinciale di Genova che, a sua volta, aveva annullato la ripresa fiscale;

2. la Commissione regionale ha ritenuto, innanzitutto, che, sebbene il contratto di sponsorizzazione fosse privo dì data certa, la data riportata nel contratto (28/07/2004) poteva considerarsi certa poiché la F.S. [OSCURATO:PERSONA], per le prestazioni svolte a favore della contribuente, aveva emesso delle fatture, che la società verificata aveva regolarmente saldato con bonifici o assegni bancari (come attestato dall'estratto conto in atti); in secondo luogo, che lo scambio di mail# tra le parti del contratto testimoniava che la c.d. sponsorizzazione non aveva finalità pubblicitaria, ma quella di diffondere il marchio della contribuente al fine di aumentarne il prestigio, fermo il fatto che non era "contestabile" la scelta imprenditoriale (operata da Metropolis) di (cfr. pag. 4 della sentenza) «convogliare tutta l'attività pubblicitaria su un unico canale»; infine, che non era imputabile alla contribuente la circostanza, dedotta dall'ufficio, che F.S. [OSCURATO:PERSONA] fosse un "evasore totale" e avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, anche perché il fisco non aveva fatto valere l'esistenza, tra le due società, di un accordo diretto a conseguire illeciti vantaggi; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione [e] falsa applicazione art. 109 DPR 633/72, 2697 cc e 2729 cc, in combinato disposto in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.»], si censura l'errore di diritto della sentenza impugnata, che ha riconosciuto l'inerenza dei costi di sponsorizzazione, ai fini della loro deducibilità/detraibilità, trascurando che l'assenza di data certa del contratto di sponsorizzazione tra la società contribuente e la F.S. [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di ritenere provata l'inerenza dei costi agli acquisti del 2005;

1.1. il motivo è inammissibile; l'ufficio non mette a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con un accertamento di fatto non attinto da specifica censura, ha riconosciuto che, pur in mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni r.g. n. 3820/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle parti, la certezza della data del contratto di sponsorizzazione del 28/07/2004, (ibidem pag. 3) «[poteva] dirsi acquisita»;

2. con il secondo motivo [«2) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»], si censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che risolve la questione decisiva, e cioè se la F.S. [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno svolto le prestazioni fatturate (consistenti nell'inserimento di un banner (pubblicitario) di Metropolis nella propria pagina web e nella collocazione, nel proprio campo di calcio, di uno striscione (che pubblicizzava Metropolis), con la mera asserzione che tali fatti non erano stati contestati dall'A.F., senza avvedersi che, in realtà, l'avviso di accertamento negava l'effettività delle prestazioni riguardanti la sponsorizzazione;

3. con il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. 546/92 e 7 d.lgs. 546/92 e 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»], l'Agenzia lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata che, per un verso, senza spiegarne le ragioni, disconosce gli elementi presuntivi che l'ufficio aveva addotto a dimostrazione dell'inesistenza delle "operazioni" attinenti al contratto di sponsorizzazione, e, per altro verso, testualmente (cfr. pag. 28 del ricorso per cassazione) «decide una domanda diversa da quella dell'Ufficio; questo deduceva vari elementi generanti prova presuntiva di inesistenza delle operazioni; la CTR considera detti elementi non come dedotti dall'Ufficio, ma come singole cagioni di indeducibilità/indetraibilità»;

3.1. il secondo motivo è fondato, mentre il terzo motivo resta assorbito; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi n 3890/9015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Nella specie, come sostiene l'A.F., la C.T.R. ha affermato che gli aspetti fattuali essenziali della vicenda (ossia l'inserimento, da parte della società sponsorizzata, di un banner pubblicitario di Metropolis nella propria pagina web e la collocazione, nel terreno di gioco della F.S. [OSCURATO:PERSONA], di uno striscione che pubblicizzava Metropolis), non erano contestati dall'Amministrazione, omettendo del tutto di considerare che, come risulta dall'autosufficiente motivo d'impugnazione (che riproduce il testo dell'avviso di accertamento), l'ufficio aveva esplicitamente dedotto che la contribuente non aveva dimostrato di avere svolto tale attività e, ancora, che, da un controllo incrociato dei dati in possesso della F.S. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 22 del ricorso per cassazione) «il nome o il logo della verificata [Metropolis] non [veniva] indentificato tra gli sponsor ufficiali nella brochure della squadra, né sotto forma di striscione, né in altre modalità»;

4. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2021 Il Presidente ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3820/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione n. 01, n. 780/01/14, pronunciata il 24/02/2014, depositata il 18/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l'Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] a r.I., in liquidazione, che non partecipa al giudizio, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della Liguria, sopra menzionata, che — in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP, IVA, per l'annualità 2005, che (in disparte gli altri rilievi ormai definiti) recuperava a tassazione costi indeducibili/indetraibili, derivanti da un contratto di sponsorizzazione datato 28/07/2004, tra la contribuente e la F.S. [OSCURATO:PERSONA], a causa dell'oggettiva inesistenza delle prestazioni —, ha rigettato l'appello dell'ufficio, confermando la sentenza (n. 483/4/11) della Commissione tributaria provinciale di Genova che, a sua volta, aveva annullato la ripresa fiscale; 2. la Commissione regionale ha ritenuto, innanzitutto, che, sebbene il contratto di sponsorizzazione fosse privo dì data certa, la data riportata nel contratto (28/07/2004) poteva considerarsi certa poiché la F.S. [OSCURATO:PERSONA], per le prestazioni svolte a favore della contribuente, aveva emesso delle fatture, che la società verificata aveva regolarmente saldato con bonifici o assegni bancari (come attestato dall'estratto conto in atti); in secondo luogo, che lo scambio di mail# tra le parti del contratto testimoniava che la c.d. sponsorizzazione non aveva finalità pubblicitaria, ma quella di diffondere il marchio della contribuente al fine di aumentarne il prestigio, fermo il fatto che non era "contestabile" la scelta imprenditoriale (operata da Metropolis) di (cfr. pag. 4 della sentenza) «convogliare tutta l'attività pubblicitaria su un unico canale»; infine, che non era imputabile alla contribuente la circostanza, dedotta dall'ufficio, che F.S. [OSCURATO:PERSONA] fosse un "evasore totale" e avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, anche perché il fisco non aveva fatto valere l'esistenza, tra le due società, di un accordo diretto a conseguire illeciti vantaggi; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione [e] falsa applicazione art. 109 DPR 633/72, 2697 cc e 2729 cc, in combinato disposto in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.»], si censura l'errore di diritto della sentenza impugnata, che ha riconosciuto l'inerenza dei costi di sponsorizzazione, ai fini della loro deducibilità/detraibilità, trascurando che l'assenza di data certa del contratto di sponsorizzazione tra la società contribuente e la F.S. [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di ritenere provata l'inerenza dei costi agli acquisti del 2005; 1.1. il motivo è inammissibile; l'ufficio non mette a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con un accertamento di fatto non attinto da specifica censura, ha riconosciuto che, pur in mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni r.g. n. 3820/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle parti, la certezza della data del contratto di sponsorizzazione del 28/07/2004, (ibidem pag. 3) «[poteva] dirsi acquisita»; 2. con il secondo motivo [«2) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»], si censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che risolve la questione decisiva, e cioè se la F.S. [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno svolto le prestazioni fatturate (consistenti nell'inserimento di un banner (pubblicitario) di Metropolis nella propria pagina web e nella collocazione, nel proprio campo di calcio, di uno striscione (che pubblicizzava Metropolis), con la mera asserzione che tali fatti non erano stati contestati dall'A.F., senza avvedersi che, in realtà, l'avviso di accertamento negava l'effettività delle prestazioni riguardanti la sponsorizzazione; 3. con il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. 546/92 e 7 d.lgs. 546/92 e 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»], l'Agenzia lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata che, per un verso, senza spiegarne le ragioni, disconosce gli elementi presuntivi che l'ufficio aveva addotto a dimostrazione dell'inesistenza delle "operazioni" attinenti al contratto di sponsorizzazione, e, per altro verso, testualmente (cfr. pag. 28 del ricorso per cassazione) «decide una domanda diversa da quella dell'Ufficio; questo deduceva vari elementi generanti prova presuntiva di inesistenza delle operazioni; la CTR considera detti elementi non come dedotti dall'Ufficio, ma come singole cagioni di indeducibilità/indetraibilità»; 3.1. il secondo motivo è fondato, mentre il terzo motivo resta assorbito; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi n 3890/9015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.». Nella specie, come sostiene l'A.F., la C.T.R. ha affermato che gli aspetti fattuali essenziali della vicenda (ossia l'inserimento, da parte della società sponsorizzata, di un banner pubblicitario di Metropolis nella propria pagina web e la collocazione, nel terreno di gioco della F.S. [OSCURATO:PERSONA], di uno striscione che pubblicizzava Metropolis), non erano contestati dall'Amministrazione, omettendo del tutto di considerare che, come risulta dall'autosufficiente motivo d'impugnazione (che riproduce il testo dell'avviso di accertamento), l'ufficio aveva esplicitamente dedotto che la contribuente non aveva dimostrato di avere svolto tale attività e, ancora, che, da un controllo incrociato dei dati in possesso della F.S. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 22 del ricorso per cassazione) «il nome o il logo della verificata [Metropolis] non [veniva] indentificato tra gli sponsor ufficiali nella brochure della squadra, né sotto forma di striscione, né in altre modalità»; 4. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2021 Il Presidente ri