CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06326/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14574/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.2585/2023, depositata il 2/5/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2585/2023, depositata il 2/5/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che, a sua volta, aveva disatteso il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720190169447020001, che gli intimava il pagamento di €483,26 a titolo di imposta di registro. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, si censurano violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 sulla notificazione “nel domicilio fiscale del destinatario”, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per palese erroneità ed illogicità della motivazione nell’esame degli atti, dai quali risulterebbe che il domicilio fiscale del ricorrente è, sin dal 2003, in Roma, via G. Gesmundo n. 4, e non in via Germanico n. 216, come inesattamente ritenuto dal giudice di appello. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Secondo la C.G.T. di II grado, la notifica dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento impugnata è stata validamente eseguita presso il domicilio fiscale del ricorrente, in Roma, in via Germanico n. 216, con la conseguenza che la pretesa fiscale non sarebbe prescritta. 1.3. Per pervenire a tale conclusione, il giudice di merito valorizza il documento sub n. 1 allegato al ricorso in appello, costituito da un atto intestato all’Agenzia delle Entrate e datato 16/10/2019, dal quale risulterebbe –secondo quanto scritto in sentenza - che, dal 27/10/2003, il domicilio fiscale del ricorrente era in Roma, via Gesmundo n. 4, dal 9/8/08 in via Germanico n. 216 e infine dal 18/10/13 nuovamente in via Gesmundo n. 4, per poi concludere nel senso che la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in data 12 febbraio 2010 era stata validamente eseguita in via Germanico n. 216, quando cioè –in base al documento prodotto dallo stesso appellante - il suo domicilio fiscale era presso tale indirizzo. 1.4. La motivazione della sentenza impugnata non è, dunque, viziata da apparenza, né risulta manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U. 8053/2014; Sez. U. n. 2767/2023; S.U. nn. 14995/24). 1.5. Peraltro, per giurisprudenza costante di questa Corte, ove si deduca, come nel caso in esame, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 20867/2020; 16016/2021) e poiché, nella specie, il giudice di merito non ha attribuito ad una prova una valenza diversa da quella che la legge prevede, né ha operato una inversione dell'onere della prova o deciso sulla base di elementi non addotti dalle parti, ma si è limitato ad interpretare il compendio istruttorio, nessuna violazione di vizio di motivazione sussiste (Cass. 27169/2025). 1.6. Ed invero, il ricorrente contesta la valutazione del documento relativo al suo domicilio fiscale, che – a suo dire - avrebbe indotto in errore il giudice di appello, laddove ha ritenuto di ricavarne la conclusione che detto domicilio fosse stato stabilito, alla data (di notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in via Germanico n. 216, anziché in via G. Gesmundo n. 4, e, sulla base di questa censura, propone una diversa interpretazione del documento. 1.7. Ebbene, tale accertamento, risolvendosi in una valutazione di fatti e prove, viene attinto dalla parte ricorrente mediante la contrapposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai tradursi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 26524/2025; Sez. U. 24148/2013). Non è, infatti, possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui la valutazione dei documenti esibiti involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 12362/2006; 11511/2014; 13485/2014; 16056/2016; 16467/2017). 2. Col secondo motivo, si denuncia ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115, primo comma, cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 commi 1, 2, 5, 6 e 7 Cost., per aver il giudice omesso di considerare la mancata contestazione del fatto che il ricorrente avesse il proprio domicilio fiscale in via Gesmundo n. 4. 2.1. La censura è anzitutto inammissibile per violazione del principio dell’autosufficienza. 2.1.1. Tale principio - prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. –impone che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, quindi, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (ex multis, Cass. 27610/2025; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017; 14784/2015). 2.1.2. Ebbene, a tale onere non assolve il ricorrente, il quale omette di indicare e riprodurre gli atti su cui si fonda la sua doglianza, ovvero quelli da cui emergerebbe la mancata contestazione, da parte dell’ufficio finanziario, del fatto che il contribuente, alla data di notifica dell’avviso di liquidazione, avesse il proprio domicilio fiscale in via Gesmundo n.4. In particolare, spettava al ricorrente riprodurre gli atti del giudizio di merito dai quali risultasse che la difesa di AdE fosse incompatibile con la negazione del fatto in oggetto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 2.2. Ad ogni modo, il principio di non contestazione non opera rispetto a quei fatti di cui il giudice ritenga di escludere l’esistenza in base alle risultanze processuali, come nel caso di specie. 3. Col terzo motivo, si espone la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 2 e 3, d. lgs. n. 32/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice negato che alla cartella esattoriale dovesse allegarsi il prodromico avviso di liquidazione. 3.1. La censura è inammissibile. 3.2. Secondo la CGT di II grado, poiché “l’atto prodromico, l’avviso di liquidazione, era stato, come rilevato in relazione al secondo motivo di gravame, ritualmente notificato al contribuente, […] non doveva essere né allegato né richiamato nella cartella esattoriale”. 3.3. Il ricorrente, nel censurare tale statuizione, si limita ad affermare, in modo assertivo, che, pure ritenendo l’avviso di liquidazione validamente notificato, l’Agenzia delle Entrate restasse comunque obbligata ad allegare tale atto o una sua “sintesi” alla cartella esattoriale. 3.4. La censura, per come formulata, è, quindi, inammissibile, violando il canone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per il quale non è sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 4905/2020). 3.5. In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, giusta la disposizione del citato art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante “specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione; risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata” (così, Cass. 1811/2019; cfr. anche Cass.33827/2023). Spettava, quindi, al ricorrente argomentare per quale ragione l’affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’atto prodromico a quello impugnato (cioè l’avviso di liquidazione), in quanto autonomamente notificato al contribuente, non dovesse anche essere allegato o richiamato nella cartella esattoriale, sarebbe in contrasto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non avendolo fatto, la censura è inammissibile. 3.6. Il motivo è, peraltro, anche infondato, non essendovi ragione per notificare nuovamente, in sede di notifica della cartella di pagamento, l’avviso di liquidazione presupposto e già notificato. 4. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso propos