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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 09625/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte d'appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 9 settembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco del 2 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624-bis, 625, n. 2 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., e con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta alle questioni proposte con l'appello sul punto dell'attendibilità dei rilievi dattiloscopici, senza disporre accertamento peritale, anche in presenza della prova d'alibi acquisita. 3.11 ricorso è inammissibile.

3.1. Con orientamento consolidato (da ultimo Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795, ma vedasi, tra le altre, Rv. 279173, N. 45751 del 2016 Rv. 268165, N. 34022 del 2006 Rv. 234884), questa Corte ha affermato come, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo.

Ne consegue che le deduzioni difensive svolte con l'appello, e relative all'inattendibilità degli accertamenti svolti, si rivelano generiche, non indicando quale specifico elemento abbia reso, in concreto, inaffidabile la comparazione con le impronte dell'imputato.

3.2. Trova, pertanto, applicazione il principio per cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808), in quanto le originarie censure sull'affidabilità delle tecniche utilizzate nella comparazione dei rilievi erano già prive di specificità, limitandosi a censurare il numero degli operanti che avevano svolto il rilievo; elemento, all'evidenza, privo ex se di efficacia demolitoria di un test che, secondo la comune esperienza, si avvale di dispositivi tecnici di comparazione.

3.3. Allo stesso modo, del tutto generiche s'appalesano le critiche rivolte al diniego di perizia che, peraltro, non risulta richiesta e che, in ogni caso, non è stata reputata necessaria, alla luce della genericità delle contestazioni tecniche.

3.4. In riferimento alla prova d'alibi, va solo osservato che la Corte d'appello ha ritenuto - con argomentazione logica e priva di aporie sindacabili nella presente sede di legittimità - non solo non oggettivamente riscontrate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] riguardo la presenza dell'imputato in Olona, ma del tutto compatibile con i tempi di trasferta nella predetta località la consumazione della condotta antigiuridica, nello stesso giorno, in Vercurago, in relazione alla distanza chilometrica tra i diversi luoghi.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte d'appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 9 settembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco del 2 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624-bis, 625, n. 2 cod. pen. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., e con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta alle questioni proposte con l'appello sul punto dell'attendibilità dei rilievi dattiloscopici, senza disporre accertamento peritale, anche in presenza della prova d'alibi acquisita. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Con orientamento consolidato (da ultimo Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795, ma vedasi, tra le altre, Rv. 279173, N. 45751 del 2016 Rv. 268165, N. 34022 del 2006 Rv. 234884), questa Corte ha affermato come, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo. Ne consegue che le deduzioni difensive svolte con l'appello, e relative all'inattendibilità degli accertamenti svolti, si rivelano generiche, non indicando quale specifico elemento abbia reso, in concreto, inaffidabile la comparazione con le impronte dell'imputato. 3.2. Trova, pertanto, applicazione il principio per cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808), in quanto le originarie censure sull'affidabilità delle tecniche utilizzate nella comparazione dei rilievi erano già prive di specificità, limitandosi a censurare il numero degli operanti che avevano svolto il rilievo; elemento, all'evidenza, privo ex se di efficacia demolitoria di un test che, secondo la comune esperienza, si avvale di dispositivi tecnici di comparazione. 3.3. Allo stesso modo, del tutto generiche s'appalesano le critiche rivolte al diniego di perizia che, peraltro, non risulta richiesta e che, in ogni caso, non è stata reputata necessaria, alla luce della genericità delle contestazioni tecniche. 3.4. In riferimento alla prova d'alibi, va solo osservato che la Corte d'appello ha ritenuto - con argomentazione logica e priva di aporie sindacabili nella presente sede di legittimità - non solo non oggettivamente riscontrate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] riguardo la presenza dell'imputato in Olona, ma del tutto compatibile con i tempi di trasferta nella predetta località la consumazione della condotta antigiuridica, nello stesso giorno, in Vercurago, in relazione alla distanza chilometrica tra i diversi luoghi. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de