CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 maggio 1995
Cassazione n. 11357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1995 avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, condannato in primo grado per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché per danneggiamento aggravato, veniva sottoposto ad arresti domiciliari e successivamente all'obbligo di dimora in Buggiano. Il 9 settembre 2022 la Corte d'appello di Firenze, tuttavia, aggravava la misura con il carcere perché Crisafulli era stato denunciato, il precedente 31 agosto, per rapina, lesioni personale, minacce nonché segnalato per violazione della misura prescrittiva, e richiamava a tal fine la personalità negativa dell'imputato e l'impossibilità di fare affidamento sull'osservanza spontanea delle prescrizioni. La difesa chiedeva, quindi, che la custodia in carcere fosse sostituita con altra misura meno afflittiva. Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, dichiarava tuttavia inammissibile l'appello dell'imputato per carenza di interesse, essendo, nelle more del giudizio, intervenuta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, datata 23/11/2022, la quale sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, come richiesto dalla difesa. 2. Avverso tale ultima ordinanza presenta ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo in cui deduce erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. o, comunque vizio di motivazione. Erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto fosse venuto meno l'interesse ad appellare in capo al ricorrente, in quanto questi si trova ancora ristretto in carcere in relazione ai fatti per i quali si procede. La revoca della misura della custodia in carcere riguarda, infatti, un procedimento diverso da quello per cui pende il presente giudizio e non incide, quindi, in modo diretto sulla concreta vicenda processuale di Crisafulli. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Al momento dell'attuale giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] risulta agli arresti domiciliari. Di conseguenza, avendo l'indagato chiesto al Tribunale di Firenze, in qualità di giudice del riesame, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi che, nel frattempo, sia venuto meno il suo interesse ad impugnare. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile i