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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 26606/2024

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n. 21112 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , da ll’[OSCURATO:PERSONA] liati Dezza, presso il cui studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, sonoelettivamente domiciliati; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21112/2017 a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici sono domiciliat e in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LAZIO - ROMA , n. 328/2017, depositatain data 7 / 2 /20 1 7 ; Udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10settembre 2024 ; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile, che per l’anno 2006 aveva presentato la dichiarazione Unico 2007 esponendo un reddito d’impresa pari ad euro 64.689, fu sottoposta a verifica fiscale sulla base di alcuni indici, come la stipula di numerosi negozi giuridici di locazione immobiliare, la consistenza del suo patrimonio immobiliare e la vendita di immobili ad un prezzo più basso rispetto alle valutazioni OMI.

Il sessanta per cento del capitale della società contribuente era detenuto da una s.a.s.(la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), mentre Clodomiro e [OSCURATO:PERSONA] detenevano il 20 per cento ciascuno.

L’Ufficio attivò nei confronti dei soci Clodomiro e [OSCURATO:PERSONA] delle indagini finanziarie per verificare se le movimentazioni da questi posti in essere fossero riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fossero rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa prodotto dalla società nell’anno in contestazione.

All’esito dell’invio di separati inviti a comparire, rivolti ai soci persone fisiche e alla società, e in esito all’esame della documentazione contabile prodotta dai contribuenti, l’Ufficio recuperò a tassazione i movimenti presenti sui conti correnti intestati ai soci Vittorio e [OSCURATO:PERSONA] (sia nella forma dei prelevamenti che in quella dei r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamenti), ritenuti non giustificati, e, in applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, imputò gli stessi a reddito d’impresa presuntivamente prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa non dichiarato, considerando gli stessi anche come imponibili ai fini iva.

Di conseguenza, con l’avviso di accertamento n.

TKQ031F01780/2011, notificato in data 10 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate recuperò a tassazione per il 2006 in capo alla società maggiori imposte Ires, Irap e Iva, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, e notificò anche un atto di contestazione di violazioni iva relative alla mancata regolarizzazione di acquisti.

Parallelamente, in data 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate notificò ai soci Vittorio e [OSCURATO:PERSONA] degli avvisi di accertamento, uno ciascuno, con i quali riprese a tassazione, a titolo di Irpef, la quota di reddito extracontabile presuntivamente ad essi distribuito in base alla rispettiva quota di partecipazione sociale, oltre alle addizionali regionale e comunale, ed oltre alla sanzione pecuniaria.

Gli atti impositivi notificati alla società e ai soci furono separatamente impugnati dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che, previa riunione, rigettò i ricorsi.

Nelle more del giudizio di primo grado, comunque, l’Ufficio procedette ad una riduzione del debito d’imposta della società e dei soci, ritenendo giustificati alcuni movimenti contabili.

La sentenza di primo grado, su appello dei contribuenti, fu confermata dalla C.T.R.

Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzioneed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza d’appello per motivazione apparente: il percorso motivazionale seguito dalla sentenza d’appello non sarebbe idoneo a rivelare le ragioni in base alle quali il giudice di secondo grado, disattendendo le osservazioni e le difese dei contribuenti, ha aderito alla prospettazione fattuale e giuridica dell’Ufficio.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, dopo aver superato questioni preliminari di rito, dà atto, con dovizia di richiami giurisprudenziali, dell’orientamento che consente, nelle società di capitale a ristretta base partecipativa, per le quali vigetuttora [ non essendo stata ancora data esecuzione alla delega contenuta nella legge n. 111 del 2023, art. 17, comma 1, lett. h), n. 4)]la presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili in capo ad esse accertati, di ricostruire i maggiori redditi della società anche valorizzando i movimenti contabili rilevati sui conti correnti dei soci.

In particolare, con riferimento a tali movimenti, la sentenza di appello ritiene attendibile il ragionamento presuntivo compiuto dall’Ufficio, né i contribuenti evidenziano quali specifici fatti da essi dedotti siano rimasti non esaminati dal giudice d’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuentisi dolgono che la sentenza di appello non abbia verificato la “fittizietà” r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’intestazione dei conti ai soci o, comunque, la riferibilità ad essa dei conti o dei singoli movimenti sui conti personali intestati ai soci.

Solo dopo la verifica positiva della fittizietà, si sarebbe potuto pretendere dalla società la prova che determinati movimenti presenti sui conti correnti dei soci non erano ad essa riferibili.

Deducono i contribuentiche il giudice di appello non avrebbe valutato che i movimenti sui conti correnti dei soci non erano riferibili alla società, ma ad altri soggetti.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, i contribuenti tend ono sostanzialmente ad ottenere un riesame nel merito dei fatti, compresi gli indici fattuali, citati in sentenza, in base ai quali l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inattendibili i dati economico-patrimoniali esposti dalla società e riferibili alla societàodierna contribuente, piuttosto che ad altre società o ad altri soggetti imprenditoriali , alcuni movimenti sui conti correnti dei soci.

La non congruità dei citati indici fattuali con i dati economici esposti dalla società e, viceversa, la loro giustificabilità solo alla luce di alcuni movimenti presenti sui conti correnti dei soci sono state avallate dalla sentenza d’appello, che ha ancheaccertato la sostanziale riferibilità di quei movimenti all’attività commerciale svolta dalla società.

A tal proposito, la “fittizietà” della intestazione dei conti correnti ai soci, espressione contenuta in talune sentenze di legittimità, non deve intendersi in maniera assoluta come integrale riferibilità alla società dei conti correnti dei soci, ma, in maniera più limitata, come riferibilità di alcune transazioni emergenti dai conti dei soci ad atti giuridici compiuti dalla società o imputabili all’attività sociale, riferibilità a sua volta giustificata dalla ristretta base di partecipazione sociale che fasì che, secondo l’id quod plerumque accidit, vi sia una certa promiscuità tra i conti sociali e i conti dei singoli soci. r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che nell’ambito del motivo in esame, i contribuenti non deduc ono nemmeno quando, in quale atto difensivo e in quale fase processuale avrebbero rappresentato al giudice che i movimenti dei conti dei soci imputati dall’amministrazione finanziaria all’attività sociale sarebbero stati al più riferibili a società diverse rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale omissione costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità del motivoin esame.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) – art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i soci contribuenti deducono che, oltre agli atti impositivi nei confronti della società, sono stati emessi nei loro confronti due avvisi di accertamento a titolo di Irpef 2006 per presunta distribuzione di utili extracontabili da parte della società.

I soci odierni contribuenti deducono che, tra i motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, la cui cognizione era stata ritualmente devoluta in appello, vi è quello relativo alla contestazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili da parte della società.

Orbene, sostengono i soci contribuenti che nella sentenza impugnata la questione della presunzione di distribuzione ad essi degli utili extracontabili non sia stata per niente affrontata.

3.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, al punto “3.1.” della motivazione, dà espressamente atto che sussiste “…nella specie la presunzione legale della distribuzione del reddito accertato pro quota ai soci perché a ristretta base azionaria”.

Ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia dedotto dai soci contribuenti. r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili al sociosi fonda sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4861 del 23/02/2024, Rv. 670408 -01), ed è tuttora valida ed operativa anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4 della legge n. 111 del 2023, contenente una delega al Governo da quest’ultimo non ancora esercitata.

4. In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei contribuenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in eurodiciottomila, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei contribuenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 21112 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , da ll’[OSCURATO:PERSONA] liati Dezza, presso il cui studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, sonoelettivamente domiciliati; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21112/2017 a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici sono domiciliat e in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA , n. 328/2017, depositatain data 7 / 2 /20 1 7 ; Udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10settembre 2024 ; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile, che per l’anno 2006 aveva presentato la dichiarazione Unico 2007 esponendo un reddito d’impresa pari ad euro 64.689, fu sottoposta a verifica fiscale sulla base di alcuni indici, come la stipula di numerosi negozi giuridici di locazione immobiliare, la consistenza del suo patrimonio immobiliare e la vendita di immobili ad un prezzo più basso rispetto alle valutazioni OMI. Il sessanta per cento del capitale della società contribuente era detenuto da una s.a.s.(la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), mentre Clodomiro e [OSCURATO:PERSONA] detenevano il 20 per cento ciascuno. L’Ufficio attivò nei confronti dei soci Clodomiro e [OSCURATO:PERSONA] delle indagini finanziarie per verificare se le movimentazioni da questi posti in essere fossero riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fossero rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa prodotto dalla società nell’anno in contestazione. All’esito dell’invio di separati inviti a comparire, rivolti ai soci persone fisiche e alla società, e in esito all’esame della documentazione contabile prodotta dai contribuenti, l’Ufficio recuperò a tassazione i movimenti presenti sui conti correnti intestati ai soci Vittorio e [OSCURATO:PERSONA] (sia nella forma dei prelevamenti che in quella dei r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamenti), ritenuti non giustificati, e, in applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, imputò gli stessi a reddito d’impresa presuntivamente prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa non dichiarato, considerando gli stessi anche come imponibili ai fini iva. Di conseguenza, con l’avviso di accertamento n. TKQ031F01780/2011, notificato in data 10 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate recuperò a tassazione per il 2006 in capo alla società maggiori imposte Ires, Irap e Iva, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, e notificò anche un atto di contestazione di violazioni iva relative alla mancata regolarizzazione di acquisti. Parallelamente, in data 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate notificò ai soci Vittorio e [OSCURATO:PERSONA] degli avvisi di accertamento, uno ciascuno, con i quali riprese a tassazione, a titolo di Irpef, la quota di reddito extracontabile presuntivamente ad essi distribuito in base alla rispettiva quota di partecipazione sociale, oltre alle addizionali regionale e comunale, ed oltre alla sanzione pecuniaria. Gli atti impositivi notificati alla società e ai soci furono separatamente impugnati dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che, previa riunione, rigettò i ricorsi. Nelle more del giudizio di primo grado, comunque, l’Ufficio procedette ad una riduzione del debito d’imposta della società e dei soci, ritenendo giustificati alcuni movimenti contabili. La sentenza di primo grado, su appello dei contribuenti, fu confermata dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzioneed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza d’appello per motivazione apparente: il percorso motivazionale seguito dalla sentenza d’appello non sarebbe idoneo a rivelare le ragioni in base alle quali il giudice di secondo grado, disattendendo le osservazioni e le difese dei contribuenti, ha aderito alla prospettazione fattuale e giuridica dell’Ufficio. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, dopo aver superato questioni preliminari di rito, dà atto, con dovizia di richiami giurisprudenziali, dell’orientamento che consente, nelle società di capitale a ristretta base partecipativa, per le quali vigetuttora [ non essendo stata ancora data esecuzione alla delega contenuta nella legge n. 111 del 2023, art. 17, comma 1, lett. h), n. 4)]la presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili in capo ad esse accertati, di ricostruire i maggiori redditi della società anche valorizzando i movimenti contabili rilevati sui conti correnti dei soci. In particolare, con riferimento a tali movimenti, la sentenza di appello ritiene attendibile il ragionamento presuntivo compiuto dall’Ufficio, né i contribuenti evidenziano quali specifici fatti da essi dedotti siano rimasti non esaminati dal giudice d’appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuentisi dolgono che la sentenza di appello non abbia verificato la “fittizietà” r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’intestazione dei conti ai soci o, comunque, la riferibilità ad essa dei conti o dei singoli movimenti sui conti personali intestati ai soci. Solo dopo la verifica positiva della fittizietà, si sarebbe potuto pretendere dalla società la prova che determinati movimenti presenti sui conti correnti dei soci non erano ad essa riferibili. Deducono i contribuentiche il giudice di appello non avrebbe valutato che i movimenti sui conti correnti dei soci non erano riferibili alla società, ma ad altri soggetti. 2.1. Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, i contribuenti tend ono sostanzialmente ad ottenere un riesame nel merito dei fatti, compresi gli indici fattuali, citati in sentenza, in base ai quali l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inattendibili i dati economico-patrimoniali esposti dalla società e riferibili alla societàodierna contribuente, piuttosto che ad altre società o ad altri soggetti imprenditoriali , alcuni movimenti sui conti correnti dei soci. La non congruità dei citati indici fattuali con i dati economici esposti dalla società e, viceversa, la loro giustificabilità solo alla luce di alcuni movimenti presenti sui conti correnti dei soci sono state avallate dalla sentenza d’appello, che ha ancheaccertato la sostanziale riferibilità di quei movimenti all’attività commerciale svolta dalla società. A tal proposito, la “fittizietà” della intestazione dei conti correnti ai soci, espressione contenuta in talune sentenze di legittimità, non deve intendersi in maniera assoluta come integrale riferibilità alla società dei conti correnti dei soci, ma, in maniera più limitata, come riferibilità di alcune transazioni emergenti dai conti dei soci ad atti giuridici compiuti dalla società o imputabili all’attività sociale, riferibilità a sua volta giustificata dalla ristretta base di partecipazione sociale che fasì che, secondo l’id quod plerumque accidit, vi sia una certa promiscuità tra i conti sociali e i conti dei singoli soci. r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che nell’ambito del motivo in esame, i contribuenti non deduc ono nemmeno quando, in quale atto difensivo e in quale fase processuale avrebbero rappresentato al giudice che i movimenti dei conti dei soci imputati dall’amministrazione finanziaria all’attività sociale sarebbero stati al più riferibili a società diverse rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale omissione costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità del motivoin esame. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) – art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i soci contribuenti deducono che, oltre agli atti impositivi nei confronti della società, sono stati emessi nei loro confronti due avvisi di accertamento a titolo di Irpef 2006 per presunta distribuzione di utili extracontabili da parte della società. I soci odierni contribuenti deducono che, tra i motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, la cui cognizione era stata ritualmente devoluta in appello, vi è quello relativo alla contestazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili da parte della società. Orbene, sostengono i soci contribuenti che nella sentenza impugnata la questione della presunzione di distribuzione ad essi degli utili extracontabili non sia stata per niente affrontata. 3.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, al punto “3.1.” della motivazione, dà espressamente atto che sussiste “…nella specie la presunzione legale della distribuzione del reddito accertato pro quota ai soci perché a ristretta base azionaria”. Ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia dedotto dai soci contribuenti. r.g. n. 21112/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di rilevare che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili al sociosi fonda sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4861 del 23/02/2024, Rv. 670408 -01), ed è tuttora valida ed operativa anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4 della legge n. 111 del 2023, contenente una delega al Governo da quest’ultimo non ancora esercitata. 4. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei contribuenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in eurodiciottomila, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei contribuenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 26606/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris