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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12125/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22230/17 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Studio legale Tributario, sito in Roma, Via XX Settembre n. 5.

Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

Controricorrente avverso la sentenza n. 997/10/17 della Commissione tributaria regionale della regione Emilia-Romagna, depositata in data 20 marzo 2017, udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La vicenda che origina il ricorso all’esame nasce dalle risultanze del processo verbale di constatazione, redatto in data 5 marzo 2012 dalla Guardia di finanza di Modena, dal quale emergeva il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di capitali all'estero e, quindi, di maggiori redditi imponibili in Italia rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; veniva appurata, altresì, l’omessa compilazione del quadro RW con violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

Sulla base di tale processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise distinti avvisi di accertamento, ciascuno per gli anni d'imposta in contestazione, con i quali contestava a [OSCURATO:PERSONA], come conseguenza dell’omessa dichiarazione dei compensi per l’attività di consulenza legale che la stessa avrebbe reso nei confronti di clienti italiani al fine di sottrarre i loro redditi alla tassazione italiana, un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate emetteva atto di contestazione n.

THHIR6S00005/2013 per l'irrogazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW degli investimenti esteri e di valori movimentati per gli anni 2006-2007-2008 nonché per la restituzione dei questionari con dati in completi o non veritieri. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.1. Ed invero, come emerge dalla sentenza impugnata, l'attività della Guardia di Finanza era stata intrapresa attraverso la notifica di un questionario, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 600 del 1973, finalizzata al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi di cui al d.l. n. 167 del 1990 ed era stata chiesto l'invio di eventuale documentazione inerente il conseguimento, al di fuori del territorio dello Stato, di redditi di qualsivoglia natura di detenzione di partecipazioni societarie e/o cointeressenza in società o altri enti residenti al di fuori dello Stato o comunque di qualsiasi altro rapporto economico intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti residenti al di fuori dello Stato italiano per gli esercizi dal 2003 al 2008.

Ciò in quanto la vicenda che ha visto coinvolta [OSCURATO:PERSONA], s’inquadra in quella più ampia concernente dalle informazioni tratte dalla cd. lista Pessina (lista che prende il nome dall’avvocato e notaio svizzero, [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, il 1 febbraio 2009 all’aeroporto di Malpensa, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per fatti di riciclaggio, con sequestro di un personal computer con archiviati centinaia di nominativi relativi a clientela assistita dal professionista o dal suo studio), tramite la quale l’Agenzia delle entrate appurò che, per effetto di rapporti di mandato e di consulenza con i propri clienti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso, anche tramite una società svizzera ad egli riconducibile, la costituzione di trust e fondazioni nel Lichtenstein o in altri Paesi stranieri, ovvero l'interposizione di società veicolo, con l’intento di consentire la permanenza all'estero di capitali italiani scudati, promuovendo, quindi, finanziamenti e ristrutturazioni societarie per il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero.

1.2. In tale contesto si appurò che [OSCURATO:PERSONA], formalmente esercente solo fino al 2004 attività di consulenza legale (hanno in cui aveva chiuso la partita Iva) era destinataria di 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Secondo l'ipotesi dei verificatori [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività di consulenza anche successivamente al 2004, motivo per cui era stata riaperta la partita Iva e venivano recuperati a tassazione gli importi trasferiti a suo vantaggio imputati per il 50% a quest'ultima e per il 50% in capo al di lei marito.

1.3. Circa la riconducibilità alla Zarrelli delle operazioni di trasferimento di denaro da e per l’estero, in concorso con il di lei marito, la sentenza impugnata dà conto dei seguenti elementi appurati dalla Guardia di Finanza: - [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti era socio accomandatario e rappresentante legale e socio d’opera di “[OSCURATO:SOCIETA].” inizialmente (in data 05/02/2003) costituita anche dal di lei marito convivente, [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante, con una quota di euro 5.000; - in data 23/12/2005 [OSCURATO:PERSONA] cedeva la propria quota alla società “[OSCURATO:PERSONA] e Servicos LDA” (di seguito, Doddington), con sede in Madeira, in relazione alla quale era stato rinvenuto nel pc di [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mandato tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla gestione fiduciaria e degli organi amministrativi di tale impresa estera, in cui si stabiliva espressamente che il primo, nella sua qualità di mandatario, avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni del secondo, quale mandante o dei suoi rappresentanti, sicché i verificatori avevano considerato quest'ultimo il reale proprietario e beneficiario economico di tale società. 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 - fino al 2005, [OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato, mediante prestiti infruttiferi, direttamente [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio accomandante, per oltre un milione di euro; successivamente, con la cessione di quota della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto Doddington il proprio credito verso [OSCURATO:SOCIETA].; nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] aveva intestato fiduciariamente il credito a [OSCURATO:PERSONA], con l’incarico di provvedere alla relativa riscossione e, dopo la cessione, [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva finanziamenti soci infruttiferi da Doddington per euro 1.716 830.000; nel 2009 Doddington cedeva le proprie quote in [OSCURATO:SOCIETA]. a “[OSCURATO:PERSONA]”, trust italiano riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e legale rappresentante, nonché alla sua famiglia quale beneficiario. - [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva anche attività di compravendita di immobili di cui la Zarrelli risultava proprietaria; -[OSCURATO:PERSONA] risultava rappresentata da altre società straniere in operazioni di acquisto di beni di lusso riconducibili all'intermediazione di fabrizio Pessina e in particolare al trust “[OSCURATO:PERSONA]” che, nel 2009, aveva compravenduto azioni da “[OSCURATO:PERSONA]”.

2. La contribuente impugnava con ricorso cumulativo gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti chiedendone l’annullamento; la Commissione tributaria provinciale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo gli atti impositivi correttamente motivati e le sanzioni correttamente erogate.

3. La contribuente interponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (di seguito, CTR) con la sentenza di cui in epigrafe.

4. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza, affidato a sei motivi, ed ha presentato memoria telematica.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1. Con i primi cinque motivi la ricorrente denuncia plurimi errores in procedendo ed in iudicando in cui sarebbe incorsa la CTR nella valutazione delle presunzioni nell’ambito delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e sulla retroattività del raddoppio dei termini per la fattispecie di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009.

1.1. Col primo motivo, denuncia la nullità della sentenza di appello, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, per violazione dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che le risultanze istruttorie sulle quali si è fondata la sentenza impugnata «rappresentano la sussistenza di elementi di fatto di segno contrario rispetto a quelli sui quali si è basata la decisione della CTR».

Supporta tale mezzo riportando, parzialmente, la segnalazione UCIFE e il verbale di constatazione della Guardia di finanza (v. pagg. 30,31) e rilevando che, diversamente da quanto apprezzato dal giudice di appello, non vi sarebbe alcun elemento per la riconducibilità alla contribuente delle operazioni di cui alla lista Pessina e dei finanziamenti fatti dalla società spagnola Doddington alla [OSCURATO:SOCIETA], invece, riconducibili unicamente in capo al signor [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Col secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non spiega per quale motivo i finanziamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], tramite la società interposta Doddington, negli anni 2006, 2007 e 2008, avrebbero celato redditi, oltre che dello stesso [OSCURATO:PERSONA], anche di ella coniuge, e di come questa stessa avrebbe trasferito queste somme in Italia in violazione del monitoraggio fiscale; assume, altresì, che la sentenza è contraddittoria e logica in quanto partendo dalla natura interposta della società Doddington, finanziatrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.3. Col terzo motivo denuncia nuovamente la violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, nonché dell’art.1 t.u.ir., dell’art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, seppur in relazione al paradigma dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., laddove la CTR ha imputato alla contribuente il 50% dell'ammontare dei finanziamenti infruttiferi erogati dalla Dottington alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso degli anni 2006-2008, sulla base della valutazione che questi costituivano redditi di lavoro autonomo derivanti dall'attività di consulenza legale prestata ai clienti italiani per evadere la tassazione, senza considerare a) che i finanziamenti erano erogabili direttamente a [OSCURATO:PERSONA], b) celavano compensi propri del dott. [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Col quarto mezzo, la violazione del disposto degli artt. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, 12, comma 2 e 2-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, là dove la CTR ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, fondati sulla disposizione di cui all’art. 12 d.l. cit. entrata in vigore successivamente all’atto di accertamento del 2006.

1.5. Col quinto mezzo, denuncia, in relazione articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'errore in iudicando della sentenza di appello per aver violato e falsamente applicato la normativa in materia di accertamento dei redditi (artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973), nonché i principi in materia di onere probatorio di cui all’art.2697 cod. civ., rimarcando il fatto che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, le risultanze documentali non deponevano nel senso di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] l'attività di consulenza in favore di soggetti terzi ma, invece, nel senso di attribuire 7 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.6. Col sesto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'erroneità della sentenza d'appello quanto alla debenza delle sanzioni pecuniarie irrogate alla contribuente in violazione della più favorevole disciplina recata dall'articolo 15 della legge 24 settembre 2015, n. 158, norma applicabile, in sede di legittimità, anche d'ufficio.

2. I motivi primo, secondo, terzo e quinto possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione di censure.

2.1. Nessuno di essi si sottrae alla valutazione di inammissibilità in quanto, attraverso censure formalmente rubricate come violazioni di legge, si tende in realtà ad inserire, inammissibilmente, nel giudizio di legittimità, una rivalutazione di circostanze di fatto poste a base della decisione impugnata, denunciandosi con essi errori di valutazione della decisione sul fatto, con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d'appello e dati processuali, il che pone il problema dei limiti del controllo del giudice di legittimità rispetto alla decisione di merito.

2.2. La CTR della Lombardia, con la sentenza che qui s’impugna, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento riconoscendo valenza indiziaria forte alle risultanze della verifica fiscale conformandosi ai principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 17183 del 2015 (v., pagina 4 della sentenza impugnata).

Dopo aver indicato i principi di diritto applicati per l’operatività delle presunzioni per il monitoraggio fiscale ed aver superato l’eccezione riguardante l'utilizzabilità dei documenti prodotti in copia e rinvenuti nel pc del Pessina - sul rilievo che la loro conformità all’originale era stata appurata dalla perizia tecnica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio innanzi alla Procura della Repubblica di Milano da [OSCURATO:PERSONA] - ha concluso circa la riferibilità ai coniugi Zarrelli-[OSCURATO:PERSONA] dei 8 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.3. In relazione al tema relativo al controllo del giudice di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 21/01/2015, 961).

Inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto portati al suo esame ma può senz’altro limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, le censure della ricorrente costituiscono una censura del merito della decisione, che esula dai poteri di controllo del giudice di legittimità e rende il ricorso inammissibile.

2.4. L’inammissibilità dei quattro mezzi si rileva anche sotto altri aspetti.

Quanto al primo, poiché il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come configurato dal ricorrente, bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 9 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è del tutto fuori centro considerate le ampie, adeguate e chiare motivazioni delle sentenza impugnata che escludono del tutto l’ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez.

U., 11/03/2014 nn. 8053 e 8054; ex plurimis, v.

Cass., 09/07/2020, n.14633, in motivazione).

2.6. Il terzo e il quinto motivo di ricorso, pur denunciando la violazione delle regole in materia di imputabilità della componentid di reddito ai fini IVA ed IRAP, sfuggono completamente dal parametro di censura evocato non rinvenendosi alcuna deduzione riguardante il vizio di sussunzione, ma soltanto varie e scollegate censure di merito completamente decentrate rispetto al paradigma di cui al n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

Con riguardo alla prova presuntiva di cui al quinto mezzo, è principio pacifico che: «In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di mento, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso» (così, Sez. 6-1, 17/01/2019, n. 1234; id., Sez. 6-3, 13/02/2020, n. 354).

3. Non può mancarsi di rilevare, altresì, che tali motivi di ricorso non superano il vaglio di inammissibilità di cui all’art. 360 bis-1 cod. proc. civ., in quanto non offrono elementi rilevanti per superare il 10 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 pacifico l’orientamento di questa Corte in tema di monitoraggio fiscale e prova presuntiva.

3.1. Ed invero, la questione riguardante il limite di operatività delle presunzioni per il monitoraggio fiscale, da tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte che, sulla scia di quanto già affermato in merito alla lista “Falciani” (v. le ordinanze “gemelle” del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate), con la sentenza n. 17183 del 26/08/2015 (richiamata dalla CTR e non massimata), ha ammesso l’utilizzabilità anche delle informazioni contenute nella lista “Pessina”.

Ed invero, dopo le cd. ordinanze gemelle sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr., ex multis, Sez. 5, 19/12/2019, n. 33893; Sez. 5, 05/12/2019, n. 31779).

3.2. Per quel che qui interessa (lista Pessina), con la sentenza n. 17183 del 2015, l’efficacia probatoria degli elementi ritrovati dall’Ufficio sul pc sequestrato all’avv.to Pessina, è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, 11 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa.

Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015).

3.3. Si giunge, dunque, a ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (il richiamo è, tra l’altro, a Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]).

In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (il richiamo è a Cass. 13/10/2005 n. 19894).

3.4. Si pone, dunque, un punto fermo secondo cui la valutazione dell’intero compendio logico e circostanziale offerto dall’Agenzia delle Entrate ed il ragionamento inferenziale che ne consegue, consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Pessina, in quanto il materiale indiziario rivenuto col sequestro del pc del Pessina ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi.

4. Il quarto motivo di gravame è infondato.

4.1. I giudici di appello hanno affermato l’applicazione retroattiva dell’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, con 12 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 conseguente raddoppio dei termini per l’esercizio del potere accertativo anche per l’annualità 2006 (afferendo gli avvisi di accertamento in questioni tutti ad annualità precedenti al 2009).

4.2. La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così, Sez. 5, 14/11/2019, n. 29632; id.

Sez. 5, 29/11/2019, n. 31243).

5. Anche l’ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento. 13 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.1. Questa Corte, con orientamento che qui si condivide e si fa proprio, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate da normative sopravvenute più favorevoli, non operano in modo generalizzato in senso favorevole al reo, con la conseguenza che la mera affermazione di uno ius superveniens migliorativo, non rende automaticamente la sanzione irrogata illegale, in mancanza della specifica deduzione dell'applicabilità - in concreto - di una sanzione tributaria inferiore a quella comminata (v., Sez. 5, 16/09/2020, n. 19286) avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (Sez. 6 - 5, 11/11/2019, n. 29046).

Nelle specie, la contribuente non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre, in sede di legittimità, lo ius superveniens più favorevole – individuato nell’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, disposizione sopravvenuta al d.lgs. n. 471 del 1997– ma, per ottenere la cassazione della sentenza, avrebbe dovuto formulare allegazioni specifiche attinenti al caso concreto ed idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione (v.

Sez. 5, 15/06/2018, n. 15828; Sez. 5, 28/06/2018, n. 17143).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 14 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22230/17 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Studio legale Tributario, sito in Roma, Via XX Settembre n. 5. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Controricorrente avverso la sentenza n. 997/10/17 della Commissione tributaria regionale della regione Emilia-Romagna, depositata in data 20 marzo 2017, udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La vicenda che origina il ricorso all’esame nasce dalle risultanze del processo verbale di constatazione, redatto in data 5 marzo 2012 dalla Guardia di finanza di Modena, dal quale emergeva il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di capitali all'estero e, quindi, di maggiori redditi imponibili in Italia rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; veniva appurata, altresì, l’omessa compilazione del quadro RW con violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Sulla base di tale processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise distinti avvisi di accertamento, ciascuno per gli anni d'imposta in contestazione, con i quali contestava a [OSCURATO:PERSONA], come conseguenza dell’omessa dichiarazione dei compensi per l’attività di consulenza legale che la stessa avrebbe reso nei confronti di clienti italiani al fine di sottrarre i loro redditi alla tassazione italiana, un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap. Inoltre, l'Agenzia delle entrate emetteva atto di contestazione n. THHIR6S00005/2013 per l'irrogazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW degli investimenti esteri e di valori movimentati per gli anni 2006-2007-2008 nonché per la restituzione dei questionari con dati in completi o non veritieri. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 1.1. Ed invero, come emerge dalla sentenza impugnata, l'attività della Guardia di Finanza era stata intrapresa attraverso la notifica di un questionario, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 600 del 1973, finalizzata al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi di cui al d.l. n. 167 del 1990 ed era stata chiesto l'invio di eventuale documentazione inerente il conseguimento, al di fuori del territorio dello Stato, di redditi di qualsivoglia natura di detenzione di partecipazioni societarie e/o cointeressenza in società o altri enti residenti al di fuori dello Stato o comunque di qualsiasi altro rapporto economico intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti residenti al di fuori dello Stato italiano per gli esercizi dal 2003 al 2008. Ciò in quanto la vicenda che ha visto coinvolta [OSCURATO:PERSONA], s’inquadra in quella più ampia concernente dalle informazioni tratte dalla cd. lista Pessina (lista che prende il nome dall’avvocato e notaio svizzero, [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, il 1 febbraio 2009 all’aeroporto di Malpensa, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per fatti di riciclaggio, con sequestro di un personal computer con archiviati centinaia di nominativi relativi a clientela assistita dal professionista o dal suo studio), tramite la quale l’Agenzia delle entrate appurò che, per effetto di rapporti di mandato e di consulenza con i propri clienti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso, anche tramite una società svizzera ad egli riconducibile, la costituzione di trust e fondazioni nel Lichtenstein o in altri Paesi stranieri, ovvero l'interposizione di società veicolo, con l’intento di consentire la permanenza all'estero di capitali italiani scudati, promuovendo, quindi, finanziamenti e ristrutturazioni societarie per il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. 1.2. In tale contesto si appurò che [OSCURATO:PERSONA], formalmente esercente solo fino al 2004 attività di consulenza legale (hanno in cui aveva chiuso la partita Iva) era destinataria di 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 trasferimenti di danaro, avvenuti sotto forma di finanziamento soci, attraverso società offshore, veicolo e trust riconducibili alla medesima ricorrente “ pro quota” unitamente al di lei marito, il signor [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, faceva parte del medesimo gruppo di professionisti che con [OSCURATO:PERSONA] trasferivano danaro di clienti italiano all'estero per sottrarli alla tassazione del Fisco italiano, ricavando da tali operazioni compensi che facevano ritornare in Italia attraverso il predetto meccanismo. Secondo l'ipotesi dei verificatori [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività di consulenza anche successivamente al 2004, motivo per cui era stata riaperta la partita Iva e venivano recuperati a tassazione gli importi trasferiti a suo vantaggio imputati per il 50% a quest'ultima e per il 50% in capo al di lei marito. 1.3. Circa la riconducibilità alla Zarrelli delle operazioni di trasferimento di denaro da e per l’estero, in concorso con il di lei marito, la sentenza impugnata dà conto dei seguenti elementi appurati dalla Guardia di Finanza: - [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti era socio accomandatario e rappresentante legale e socio d’opera di “[OSCURATO:SOCIETA].” inizialmente (in data 05/02/2003) costituita anche dal di lei marito convivente, [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante, con una quota di euro 5.000; - in data 23/12/2005 [OSCURATO:PERSONA] cedeva la propria quota alla società “[OSCURATO:PERSONA] e Servicos LDA” (di seguito, Doddington), con sede in Madeira, in relazione alla quale era stato rinvenuto nel pc di [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mandato tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla gestione fiduciaria e degli organi amministrativi di tale impresa estera, in cui si stabiliva espressamente che il primo, nella sua qualità di mandatario, avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni del secondo, quale mandante o dei suoi rappresentanti, sicché i verificatori avevano considerato quest'ultimo il reale proprietario e beneficiario economico di tale società. 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 - fino al 2005, [OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato, mediante prestiti infruttiferi, direttamente [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio accomandante, per oltre un milione di euro; successivamente, con la cessione di quota della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto Doddington il proprio credito verso [OSCURATO:SOCIETA].; nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] aveva intestato fiduciariamente il credito a [OSCURATO:PERSONA], con l’incarico di provvedere alla relativa riscossione e, dopo la cessione, [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva finanziamenti soci infruttiferi da Doddington per euro 1.716 830.000; nel 2009 Doddington cedeva le proprie quote in [OSCURATO:SOCIETA]. a “[OSCURATO:PERSONA]”, trust italiano riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e legale rappresentante, nonché alla sua famiglia quale beneficiario. - [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva anche attività di compravendita di immobili di cui la Zarrelli risultava proprietaria; -[OSCURATO:PERSONA] risultava rappresentata da altre società straniere in operazioni di acquisto di beni di lusso riconducibili all'intermediazione di fabrizio Pessina e in particolare al trust “[OSCURATO:PERSONA]” che, nel 2009, aveva compravenduto azioni da “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. La contribuente impugnava con ricorso cumulativo gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti chiedendone l’annullamento; la Commissione tributaria provinciale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo gli atti impositivi correttamente motivati e le sanzioni correttamente erogate. 3. La contribuente interponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (di seguito, CTR) con la sentenza di cui in epigrafe. 4. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza, affidato a sei motivi, ed ha presentato memoria telematica. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 1. Con i primi cinque motivi la ricorrente denuncia plurimi errores in procedendo ed in iudicando in cui sarebbe incorsa la CTR nella valutazione delle presunzioni nell’ambito delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e sulla retroattività del raddoppio dei termini per la fattispecie di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009. 1.1. Col primo motivo, denuncia la nullità della sentenza di appello, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, per violazione dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che le risultanze istruttorie sulle quali si è fondata la sentenza impugnata «rappresentano la sussistenza di elementi di fatto di segno contrario rispetto a quelli sui quali si è basata la decisione della CTR». Supporta tale mezzo riportando, parzialmente, la segnalazione UCIFE e il verbale di constatazione della Guardia di finanza (v. pagg. 30,31) e rilevando che, diversamente da quanto apprezzato dal giudice di appello, non vi sarebbe alcun elemento per la riconducibilità alla contribuente delle operazioni di cui alla lista Pessina e dei finanziamenti fatti dalla società spagnola Doddington alla [OSCURATO:SOCIETA], invece, riconducibili unicamente in capo al signor [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Col secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non spiega per quale motivo i finanziamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], tramite la società interposta Doddington, negli anni 2006, 2007 e 2008, avrebbero celato redditi, oltre che dello stesso [OSCURATO:PERSONA], anche di ella coniuge, e di come questa stessa avrebbe trasferito queste somme in Italia in violazione del monitoraggio fiscale; assume, altresì, che la sentenza è contraddittoria e logica in quanto partendo dalla natura interposta della società Doddington, finanziatrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 quindi dalla riferibilità dei trasferimenti al [OSCURATO:PERSONA], trae la conseguenza della loro attribuibilità alla Zarrelli. 1.3. Col terzo motivo denuncia nuovamente la violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, nonché dell’art.1 t.u.ir., dell’art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, seppur in relazione al paradigma dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., laddove la CTR ha imputato alla contribuente il 50% dell'ammontare dei finanziamenti infruttiferi erogati dalla Dottington alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso degli anni 2006-2008, sulla base della valutazione che questi costituivano redditi di lavoro autonomo derivanti dall'attività di consulenza legale prestata ai clienti italiani per evadere la tassazione, senza considerare a) che i finanziamenti erano erogabili direttamente a [OSCURATO:PERSONA], b) celavano compensi propri del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Col quarto mezzo, la violazione del disposto degli artt. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, 12, comma 2 e 2-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, là dove la CTR ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, fondati sulla disposizione di cui all’art. 12 d.l. cit. entrata in vigore successivamente all’atto di accertamento del 2006. 1.5. Col quinto mezzo, denuncia, in relazione articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'errore in iudicando della sentenza di appello per aver violato e falsamente applicato la normativa in materia di accertamento dei redditi (artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973), nonché i principi in materia di onere probatorio di cui all’art.2697 cod. civ., rimarcando il fatto che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, le risultanze documentali non deponevano nel senso di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] l'attività di consulenza in favore di soggetti terzi ma, invece, nel senso di attribuire 7 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 l'attività fonte del reddito professionale unicamente al coniuge, signor [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. Col sesto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'erroneità della sentenza d'appello quanto alla debenza delle sanzioni pecuniarie irrogate alla contribuente in violazione della più favorevole disciplina recata dall'articolo 15 della legge 24 settembre 2015, n. 158, norma applicabile, in sede di legittimità, anche d'ufficio. 2. I motivi primo, secondo, terzo e quinto possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione di censure. 2.1. Nessuno di essi si sottrae alla valutazione di inammissibilità in quanto, attraverso censure formalmente rubricate come violazioni di legge, si tende in realtà ad inserire, inammissibilmente, nel giudizio di legittimità, una rivalutazione di circostanze di fatto poste a base della decisione impugnata, denunciandosi con essi errori di valutazione della decisione sul fatto, con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d'appello e dati processuali, il che pone il problema dei limiti del controllo del giudice di legittimità rispetto alla decisione di merito. 2.2. La CTR della Lombardia, con la sentenza che qui s’impugna, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento riconoscendo valenza indiziaria forte alle risultanze della verifica fiscale conformandosi ai principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 17183 del 2015 (v., pagina 4 della sentenza impugnata). Dopo aver indicato i principi di diritto applicati per l’operatività delle presunzioni per il monitoraggio fiscale ed aver superato l’eccezione riguardante l'utilizzabilità dei documenti prodotti in copia e rinvenuti nel pc del Pessina - sul rilievo che la loro conformità all’originale era stata appurata dalla perizia tecnica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio innanzi alla Procura della Repubblica di Milano da [OSCURATO:PERSONA] - ha concluso circa la riferibilità ai coniugi Zarrelli-[OSCURATO:PERSONA] dei 8 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 finanziamenti soci avvenuti da Doddington e in favore di [OSCURATO:SOCIETA], quali beneficiari finali nella quota del 50% quali compensi per l'attività di consulenza svolta a favore di clienti italiani al fine del trasferimento di capitali all'estero; ciò ha ritenuto «a fronte della mancata prova di diverso criterio di imputazione si presumono da ricondurre coniuge al 50%». 2.3. In relazione al tema relativo al controllo del giudice di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 21/01/2015, 961). Inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto portati al suo esame ma può senz’altro limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, le censure della ricorrente costituiscono una censura del merito della decisione, che esula dai poteri di controllo del giudice di legittimità e rende il ricorso inammissibile. 2.4. L’inammissibilità dei quattro mezzi si rileva anche sotto altri aspetti. Quanto al primo, poiché il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come configurato dal ricorrente, bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 9 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 2.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è del tutto fuori centro considerate le ampie, adeguate e chiare motivazioni delle sentenza impugnata che escludono del tutto l’ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U., 11/03/2014 nn. 8053 e 8054; ex plurimis, v. Cass., 09/07/2020, n.14633, in motivazione). 2.6. Il terzo e il quinto motivo di ricorso, pur denunciando la violazione delle regole in materia di imputabilità della componentid di reddito ai fini IVA ed IRAP, sfuggono completamente dal parametro di censura evocato non rinvenendosi alcuna deduzione riguardante il vizio di sussunzione, ma soltanto varie e scollegate censure di merito completamente decentrate rispetto al paradigma di cui al n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Con riguardo alla prova presuntiva di cui al quinto mezzo, è principio pacifico che: «In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di mento, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso» (così, Sez. 6-1, 17/01/2019, n. 1234; id., Sez. 6-3, 13/02/2020, n. 354). 3. Non può mancarsi di rilevare, altresì, che tali motivi di ricorso non superano il vaglio di inammissibilità di cui all’art. 360 bis-1 cod. proc. civ., in quanto non offrono elementi rilevanti per superare il 10 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 pacifico l’orientamento di questa Corte in tema di monitoraggio fiscale e prova presuntiva. 3.1. Ed invero, la questione riguardante il limite di operatività delle presunzioni per il monitoraggio fiscale, da tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte che, sulla scia di quanto già affermato in merito alla lista “Falciani” (v. le ordinanze “gemelle” del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate), con la sentenza n. 17183 del 26/08/2015 (richiamata dalla CTR e non massimata), ha ammesso l’utilizzabilità anche delle informazioni contenute nella lista “Pessina”. Ed invero, dopo le cd. ordinanze gemelle sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr., ex multis, Sez. 5, 19/12/2019, n. 33893; Sez. 5, 05/12/2019, n. 31779). 3.2. Per quel che qui interessa (lista Pessina), con la sentenza n. 17183 del 2015, l’efficacia probatoria degli elementi ritrovati dall’Ufficio sul pc sequestrato all’avv.to Pessina, è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, 11 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015). 3.3. Si giunge, dunque, a ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (il richiamo è, tra l’altro, a Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]). In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (il richiamo è a Cass. 13/10/2005 n. 19894). 3.4. Si pone, dunque, un punto fermo secondo cui la valutazione dell’intero compendio logico e circostanziale offerto dall’Agenzia delle Entrate ed il ragionamento inferenziale che ne consegue, consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Pessina, in quanto il materiale indiziario rivenuto col sequestro del pc del Pessina ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi. 4. Il quarto motivo di gravame è infondato. 4.1. I giudici di appello hanno affermato l’applicazione retroattiva dell’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, con 12 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 conseguente raddoppio dei termini per l’esercizio del potere accertativo anche per l’annualità 2006 (afferendo gli avvisi di accertamento in questioni tutti ad annualità precedenti al 2009). 4.2. La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così, Sez. 5, 14/11/2019, n. 29632; id. Sez. 5, 29/11/2019, n. 31243). 5. Anche l’ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento. 13 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 5.1. Questa Corte, con orientamento che qui si condivide e si fa proprio, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate da normative sopravvenute più favorevoli, non operano in modo generalizzato in senso favorevole al reo, con la conseguenza che la mera affermazione di uno ius superveniens migliorativo, non rende automaticamente la sanzione irrogata illegale, in mancanza della specifica deduzione dell'applicabilità - in concreto - di una sanzione tributaria inferiore a quella comminata (v., Sez. 5, 16/09/2020, n. 19286) avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (Sez. 6 - 5, 11/11/2019, n. 29046). Nelle specie, la contribuente non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre, in sede di legittimità, lo ius superveniens più favorevole – individuato nell’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, disposizione sopravvenuta al d.lgs. n. 471 del 1997– ma, per ottenere la cassazione della sentenza, avrebbe dovuto formulare allegazioni specifiche attinenti al caso concreto ed idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione (v. Sez. 5, 15/06/2018, n. 15828; Sez. 5, 28/06/2018, n. 17143). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 14 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22230/2017 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 12125/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezi
Sentenza Cassazione n. 12125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris