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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08362/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ni Spa in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1923/2022 depositatail 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 489/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 8362/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 24.5.2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglievaparzialmente l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli con la qualeera stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subitiin un sinistro stradale, ma era stata esclusa la condanna della controparteall’importo dovuto a titolo di IVA sui costi di riparazione del mezzo, allespese per la negoziazione assistita, alle spese per l’attività stragiudizialedel legale ed alle spese per la consulenza tecnica di parte svolta in corsodi giudizio.L’appellante aveva quindi dedotto la spettanza anche di tali importi nonriconosciuti.Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], danneggiante, [OSCURATO:SOCIETA]. contestava le avverse pretese.Il giudice dell’impugnazione, accogliendo parzialmente l’appello statuiva laspettanza anche degli importi a titolo di IVA sui costi di riparazione delmezzo condotto dalla Amoruso, delle spese della consulenza tecnica diparte svolta in corso di causa, delle spese sostenute per la negoziazioneassistita, mentre escludeva il diritto alla liquidazione delle spese perl’attività stragiudiziale resa dal legale prima del giudizio perché prive diutilità rispetto al futuro giudizio.

Dichiarava inammissibile l’appelloincidentale interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto tardivo.

In considerazionedell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione compensava le spese dilite.Avverso tale pronuncia Amoruso ha proposto ricorso articolato in un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 489/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 8362/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con atto depositato in data 16.3.2026 parte ricorrente, nell’imminenzadell’odierna adunanza, ha rinunciato al ricorso dichiarando di non aver piùinteresse alla decisione dello stesso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio rileva che essendo stata depositata rinuncia agli atti in data16.3.2026 da parte del difensore della parte ricorrente, munito dei relativipoteri, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione anorma degli artt. 390 e 391 c.p.c..In assenza di costituzione della parte intimata non sussiste il potere diprovvedere sulle spese.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il

17.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ni Spa in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1923/2022 depositatail 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 489/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 8362/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 24.5.2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglievaparzialmente l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli con la qualeera stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subitiin un sinistro stradale, ma era stata esclusa la condanna della controparteall’importo dovuto a titolo di IVA sui costi di riparazione del mezzo, allespese per la negoziazione assistita, alle spese per l’attività stragiudizialedel legale ed alle spese per la consulenza tecnica di parte svolta in corsodi giudizio.L’appellante aveva quindi dedotto la spettanza anche di tali importi nonriconosciuti.Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], danneggiante, [OSCURATO:SOCIETA]. contestava le avverse pretese.Il giudice dell’impugnazione, accogliendo parzialmente l’appello statuiva laspettanza anche degli importi a titolo di IVA sui costi di riparazione delmezzo condotto dalla Amoruso, delle spese della consulenza tecnica diparte svolta in corso di causa, delle spese sostenute per la negoziazioneassistita, mentre escludeva il diritto alla liquidazione delle spese perl’attività stragiudiziale resa dal legale prima del giudizio perché prive diutilità rispetto al futuro giudizio. Dichiarava inammissibile l’appelloincidentale interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto tardivo. In considerazionedell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione compensava le spese dilite.Avverso tale pronuncia Amoruso ha proposto ricorso articolato in un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 489/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 8362/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con atto depositato in data 16.3.2026 parte ricorrente, nell’imminenzadell’odierna adunanza, ha rinunciato al ricorso dichiarando di non aver piùinteresse alla decisione dello stesso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio rileva che essendo stata depositata rinuncia agli atti in data16.3.2026 da parte del difensore della parte ricorrente, munito dei relativipoteri, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione anorma degli artt. 390 e 391 c.p.c..In assenza di costituzione della parte intimata non sussiste il potere diprovvedere sulle spese. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 17.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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