CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 2 n. 7 c.p., è indeducibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianze già prospettate in sede di appello ed ivi congruamente disattese, avendo i giudici di secondo grado dato atto, con motivazione esente da vizi logici e argomentativi nonché corretta in diritto, della irrilevanza della circostanza, addotta dalla difesa, di un controllo più penetrante sulla persona dell'imputato già prima della commissione del fatto da parte degli addetti alla sorveglianza. Le spiegazioni in fatto addotte in sentenza hanno chiarito le ragioni in base alle quali non muta il carattere occasionale e a campione della sorveglianza operata dall'esercizio commerciale sulla res neppure la presenza di un sistema di vigilanza, di per sé inidoneo ad impedire la sottrazione dei beni esposti nel supermercato; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso