CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 28252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2636/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 231/2020 della Corte d’Appello di Caltanisetta, depositata il 6.7.2020, NRG 325/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti del Comune di Agira per sentir riconoscere il suo diritto alla progressione orizzontale da C2 a C3, con relativo incremento retributivo; 2. la Corte d’Appello di CaltanisSetta, riformando la sentenza del Tribunale di Enna, ha rigettato la domanda, evidenziando, in ordine logico che: - il CCNL rimandava al [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CCI) per la determinazione dei fondi utili a tali progressioni; - il CCI del 2001 aveva deliberato con riguardo alle risorse economiche per il triennio 1999-2001; - il CCNL del 2004 aveva stabilito che le risorse per le progressioni fossero stabilite annualmente; la Corte di merito ne concludeva quindi che: - la procedura di progressione del 2008, qui rilevante, non si basava su alcuna CCI con copertura finanziaria e verifica di regolarità; - non vi era prova in concreto della copertura finanziaria di quei costi; 3. la Corte d’Appello riteneva quindi fondata l’eccezione di nullità della procedura indittiva sollevata dallo stesso Comune e lapretesa veniva pertanto disattesa; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del Comune; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la definizione in questa sede, stante il rilievo nomofilattiCo delle questioni riguardanti i rapporti tra impegni di spesa e procedure di progressione; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area pubblico impiego, per la trattaz