CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIA d ata_alAt-ise--a-14-e-part i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'illegalità della pena, per non essere stato considerato quale base di computo nella determinazione del trattamento sanzionatorio il minimo edittale di 6 mesi di reclusione, essendo, comunque, la sanzione eccessiva rispetto alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato e, comunque, non adeguatamente giustificata, posto che avrebbe potuto essere ridotta per il rito in misura maggiore, e cioè di 6 mesi di reclusione anziché solo di 4 mesi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Va escluso che la pena concordata dalle parti sia illegale, posto che rientra nella nozione di pena illegale quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali, in quanto nel caso in esame la base di computo per la determinazione della pena è stata fissata in 1 anno di reclusione e 1.032 euro di multa, aumentata a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa ex art. 99, comma 4, cod. pen., ridotta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. alla pena finale di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, dunque entro l'ambito della cornice edittale prevista per il reato contestato al ricorrente (posto che non vi è alcun obbligo di considerare quale base di computo il minimo edittale), riducendola in misura inferiore a un terzo come espressamente consentito dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., conformemente a quanto concordato dalle parti. L'eccessività della pena (peraltro conforme a quanto concordato dalle parti) non rientra tra le censure utilmente proponibili nei confronti di sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente manifesta infondatezza anche di tale profilo di doglianza. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensor