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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03778/2022

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O GENERALE ORDINANZA n. 26507 del 2021. nel giudizio su ricorso proposto da: •GRIGOLATO Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1986 avverso la sentenza n. 49/2020 del Tribunale di Novara del 4 febbraio 2020; lette le conclusioni del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa Felicetta MARINELLI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12 marzo 2021 della sentenza n. 28933/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione, i cui motivi sono stati depositati il successivo 10 febbraio 2021, è stato è stato erroneamente indicato il Tribunale di Novara quale giudice di rinvio "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP", sebbene il giudizio in questione non avesse ad oggetto la impugnazione di un provvedimento emesso in fase cautelare dal Tribunale quale giudice del riesame; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; PQM Dispone la correzione del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio del 12 marzo 2021, relativamente al procedimento RGN 30970/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le parole contenute nel dispositivo "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP" devono intendersi soppresse.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O GENERALE ORDINANZA n. 26507 del 2021. nel giudizio su ricorso proposto da: •GRIGOLATO Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1986 avverso la sentenza n. 49/2020 del Tribunale di Novara del 4 febbraio 2020; lette le conclusioni del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa Felicetta MARINELLI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12 marzo 2021 della sentenza n. 28933/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione, i cui motivi sono stati depositati il successivo 10 febbraio 2021, è stato è stato erroneamente indicato il Tribunale di Novara quale giudice di rinvio "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP", sebbene il giudizio in questione non avesse ad oggetto la impugnazione di un provvedimento emesso in fase cautelare dal Tribunale quale giudice del riesame; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; PQM Dispone la correzione del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio del 12 marzo 2021, relativamente al procedimento RGN 30970/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le parole contenute nel dispositivo "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP" devono intendersi soppresse. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere est