CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22814/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di Catanzarosvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, con lequali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni dilegge.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 310 codice di rito, il Tribunale diCatanzaro ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Franco SCORZA, avversol’ordinanza con la quale il GIP aveva rigettato la richiesta di revoca ovvero di sostituzionedella misura cautelare domiciliare (nella quale era stata convertita quella più afflittivaall’esito dell’annullamento parziale dell’ordinanza genetica, limitatamente al reato di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).Il Tribunale ha disatteso le argomentazioni difensive, con le quali, in sintesi, si eraopposto il mutamento del quadro cautelare, una volta venuto meno il reato associativo,con conseguente non operatività anche della doppia presunzione di cui all’art. 275 comma3, cod. proc. pen. Quel giudice, in particolare, ha richiamato la circostanza che alloSCORZA restavano ascritte tre cessioni di cocaina (in un caso, per gr. 150), essendoglistato contestato anche un ulteriore episodio del luglio 2021; che, nonostante il venir menodel capo associativo, erano stati censiti contatti dello SCORZA con [OSCURATO:PERSONA] POSSIDENTE eMichele SILVESTRI, intranei a quel sodalizio, debitori dello stesso SCORZA; che costui nonaveva esitato a ricorrere a un linguaggio in codice per le cessioni illecite; che, inoltre, eraemerso che lo SCORZA aveva minacciato di percuotere i suoi clienti insolventi, diimpossessarsi dei loro veicoli e di informare i loro familiari sui suoi propositi ritorsivi,vantandosi di “avere amici ovunque”. Le modalità della condotta, pertanto, sono stateritenute particolarmente allarmanti, tali da neutralizzare la rilevanza del c.d. tempo silenterispetto ai fatti, che il Tribunale ha ricollegato più alla fase applicativa della misura, che aquella del suo mantenimento. Allo stesso modo, ha ritenuto recessivi il rispetto delleprescrizioni imposte con la misura cautelare, siccome essenziali alla misura stessa, el’ottenimento di autorizzazioni, neppure documentalmente comprovate, a svolgere attivitàlavorativa, valorizzando il fatto che lo SCORZA era solito utilizzare un linguaggio in codiceper condurre i suoi affari illeciti, riferibile proprio alla sua attività lavorativa in campoortofrutticolo.2. La difesa dello SCORZA ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il qualeha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione degli elementidi novità, nonché vizio di contraddittorietà della motivazione e travisamento della provadocumentale con particolare riferimento alla esigenza special preventiva.La difesa aveva fornito al GIP una serie di elementi (periodo di tempo trascorso in statorestrittivo; personalità dell’indagato, in relazione alla risalenza dei fatti; rivisitazione delquadro cautelare a seguito dell’annullamento del titolo limitatamente al reato associativo;rispetto delle prescrizioni; nullità della motivazione del provvedimento reiettivo del GIP) e,a fronte di essi, alcuni mai oggetto di valutazione in chiave cautelare, il ragionamento delgiudice sarebbe connotato da un “cortocircuito motivazionale” su un aspetto fondamentalee da generiche affermazioni autoreferenziali. Il Tribunale avrebbe trasformato in indizio ilmero sospetto, omettendo di considerare che l’annullamento del titolo per il reatoassociativo si porrebbe in contrasto con il ravvisato collegamento dello SCORZA con uncontesto delinquenziale ben radicato. Sotto altro profilo, la difesa ha opposto che losvolgimento di regolare attività lavorativa fuori dal comune di residenza e per diverse oreal giorno era stato documentato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, acomprova di una ridotta pericolosità sociale dello SCORZA.3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.Il Tribunale ha valutato gli elementi allegati a difesa, ritenendoli recessivi rispetto allemodalità della condotta, laddove la difesa si è limitata a manifestare il proprio dissenso,assumendo una intrinseca contraddittorietà nel fatto che, una volta venuta meno la gravitàindiziaria per il reato associativo, il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare l’inserimentodello SCORZA in quel contesto criminoso. Si tratta di un incedere argomentativo che nontiene conto del giudizio di comparazione che il Tribunale ha oggettivamente fatto tra glielementi allegati a difesa e quelli ritenuti, invece, espressione del pericolo, concreto enelle indagini, alla luce delle quali si è ritenuta la condotta dello SCORZA particolarmenteallarmante.Si tratta di una giustificazione del tutto congrua, rispetto alla quale la mera enunciazionedi un dissenso da parte della difesa non integra la denuncia di un vizio ammissibile ai sensidell’art. 606 cod. proc. pen.Peraltro, va osservato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza,opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenzeravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione delprovvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costanteverifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze checoncretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressionepossibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324 – 01; Sez.2, n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758 – 01). E, per l’appunto, nella specie, il Tribunaleha dato ampiamente conto del fatto che detto adeguamento era stato garantito dallasostituzione della misura infra muraria con quella domiciliare, proprio a seguitodell’annullamento parziale del titolo limitatamente al reato associativo.Tuttavia, la necessità di mantenere una misura contenitiva è stata ricollegata allemodalità della condotta ascritta, connotata da atteggiamenti di tipo minaccioso, ritenutiparticolarmente allarmanti, in uno con la vicinanza a soggetti appartenenti al gruppoorganizzato. Ciò che, contrariamente agli assunti difensivi, non configura alcunacontraddizione intrinseca del ragionamento svolto dai giudici territoriali, ben potendo laestraneità al sodalizio coesistere con la contiguità a elementi che ne facciano parte. Sottoaltro profilo, poi, la difesa ha omesso ogni confronto con quanto affermato dal Tribunale inordine alla idoneità della misura in atto, avuto riguardo alla manifestata proclività adelinquere dell’indagato, il quale, secondo quanto rappresentato in una nota della PG del24 ottobre 2024, aveva posto in essere illeciti fino al periodo immediatamente precedentealla sua sottoposizione a misura cautelare.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità(Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]