CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, concernente la sussistenza del delitto di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen., anche con riguardo alla qualifica soggettiva dell'imputato, risulta meramente reiterativo di doglianze già proposte con l'appello e vagliate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e immune da manifesta illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M