CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 1963
Cassazione n. 35334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1963 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto della Procura generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte Militare di appello, che, in parziale riforma della pronunzia, in data 15 luglio 2020, del Tribunale militare di Roma, gli aveva concesso il beneficio della non menzione della condanna, confermando la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato continuato di diffamazione aggravata. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, Crecco, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, redigendo ed inoltrando per via gerarchica atti indirizzati al Ministero della difesa, aveva offeso reiteratamente la reputazione dei superiori in grado (il luogotenente Cutuli, comandante di Stazione, e [OSCURATO:PERSONA], comandante di Compagnia). 2. Il ricorrente ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo denunzia, a mente dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione degli art. 227, commi 1 e 2, 47 cod. pen. mil . pace, 27 Cost., 42 e 43 cod. pen. nonché 125, 192, 533 e 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto il mezzo utilizzato per trasmettere gli atti - l'inoltro in via gerarchica tramite PEC secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale operativo previsto dal Comando generale dei Carabinieri - non solo in astratto ma anche in concreto, idoneo ad integrare il requisito della comunicazione a più persone. Al riguardo, ha valorizzato la conoscenza da parte dell'imputato delle caratteristiche del mezzo adoperato, il cui uso necessariamente implica la diffusione degli scritti contenenti espressioni lesive della sfera morale altrui tra i soggetti a vario titolo delegati al suo funzionamento. Ha, però, trascurato che l'inoltro del ricorso via PEC, fungi dal rappresentare una scelta dell'imputato, costituiva una condotta necessitata ed inevitabile, tenuta al solo fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nel manuale per esercitare il diritto previsto dall'ad 735 del d.P.R. n. 90 del 2010 sicché la diffusione degli scritti era stato un effetto né rappresentato né voluto e, pertanto, non imputabile all'agente a titolo dì dolo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 598 cod. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento agli artt. 125, 192, 533 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello, pur avendo premesso che ogni questione di fatto e di diritto, attinente al merito dei ricorsi non è rilevante ai fini del decisum di secondo grado nel suo complesso, quindi anche ai fini della causa di giustificazione di cui all'art. 598 cod. pen., ha ritenuto inapplicabile quest'ultima sul presupposto che le espressioni offensive utilizzate dall'imputato non attengono al merito dei ricorsi e sono esorbitanti e non funzionati al diritto di difesa, oltre che non continenti. Si tratta di una motivazione intrinsecamente contraddittoria perché o si ritiene che il merito dei ricorsi non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 598 cod. pen. o si ritiene che il merito dei ricorsi è rilevante e decisivo ai fini del giudizio di applicabilità o meno dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. La sentenza impugnata non ha messo in discussione che l'inoltro via PEC costituiva l'unico strumento utilizzabile dall'imputato per proporre utilmente il ricorso in via gerarchica. Ha, invece, puntualmente osservato, richiamando pertinente giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, che Crecco, a conoscenza delle caratteristiche e del mezzo prescelto nonché delle prescrizioni contenute nel manuale operativo dell'Arma dei Carabinieri e della prassi utilizzata, aveva inoltrato i ricorsi ben sapendo che le espressioni lesive della reputazione dei suoi superiori ivi contenute sarebbero diventate accessibili ad un numero indeterminato di persone, non solo ai diretti interessati ma, quanto meno, a coloro che, a vario titolo dovevano entrare in contatto con il documento per ragioni proced i mental i . Crecco, di conseguenza, aveva agito con il dolo del reato di diffamazione che può essere desunto dalla natura stessa della comunicazione se, per la sua funzione propulsiva di un determinato procedimento, nella specie amministrativo, essa deve essere portata a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (cfr. Sez. 5, n. 34831 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280034 - 01; Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276525 - 01 Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229 - 01 [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 42576 del 20/07/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268044 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo all'illogicità del percorso argomentativo seguito per escludere l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen è, invece, fondato. L'esimente, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa ed applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative, presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, e rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione. (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 - 01; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01; Sez. 6, n. 14201 del 06/02/2009, Dodaro, Rv. 243832 - 01).La Corte militare di appello, investita di una specifica doglianza difensiva sul punto, ha affermato (pagg. 21 - 25), in modo apodittico e senza alcun riferimento al contenuto concreto degli atti indicati nel capo di imputazione, che le espressioni lesive della reputazione (non citate ma definite "pesanti", "esorbitati"), erano estranee all'oggetto della causa perché soltanto evocative di accanimento contro i superiori e non erano, comunque, funzionali a sostenere le tesi propugnate nei ricorsi. Si tratta di motivazione carente specie se si considera che l'unica frase estrapolata per avvalorare l'asserita estraneità delle espressioni offensive rispetto alle questioni tecniche e giuridiche affrontate nei ricorsi appare, invece, strettamente attinente al tema del carattere vessatorio delle condotte segnalate da Crecco nelle diverse procedure amministrative promosse in via gerarchica e quindi correlato all'esercizio del suo diritto di difesa (l'attribuzione ai superiori di qualità quasi delinquenziali con espressione "aver agito per finalità ultronee a quelle proprie delle funzioni esercitate"). 3. Per le considerazioni svolte è necessario annullare la sentenza con rinvio per colmare le lacune sopra riscontrate riferite esclusivamente all'esimente di cui all'art. 598 cod. Pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra se