CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; ritenuto che i motivi dedotti (illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità e mancata assunzione di una prova dirimente) sono generici, poiché si risolvono in una proposizione meramente asseriva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato; considerato che la censura sul diniego delle attenuanti generiche non è consentita, non essendo stata sollevata in appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202