CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 26194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Cassino visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino rigettava la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari. 2. Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., posto che il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (Sez.2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv. 283178). PQM Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]