CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 agosto 2022
Cassazione n. 45430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., il rigetto nel resto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] entrambi del foro di Roma, che insistono nell'accoglimento del ricorso, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I i 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Rieti e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della F.11i Aguzzi s.r.I., ometteva di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2013, per un ammontare complessivo di 618.647; fatto commesso il 29 dicembre 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 51 cod. pen. Assume il difensore che la Corte di merito, come già il Tribunale, sia incorsa in un errore di diritto, laddove ha escluso che il pagamento degli stipendi e degli altri debiti necessari alla sopravvivenza dell'attività di impresa non costituisca l'adempimento di un dovere idoneo a escludere la punibilità ai sensi dell'art. 51 cod. pen. Pur dando atto dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'art. 51 cod. pen. (si indica Sez. 3 n. 52971 del 2018), il difensore evidenzia come il dovere, il cui adempimento giustifica la condotta, deriva direttamente dai principi costituzionali sanciti dagli artt. 35 e 36 Cost. Ad avviso del difensore, l'art. 51 cod. pen. deve perciò essere interpretato nel senso che la decisione di utilizzare le somme disponibili per il pagamento delle spese che consentono all'impresa di proseguire la sua attività e, quindi, di salvaguardare l'occupazione, in luogo del pagamento dell'imposta, costituisce adempimento di un dovere morale in grado di escludere la colpevolezza dell'amministratore. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. pen. in relazione all'art. 62, comma 1, n. 1 cod. pen. in quanto, nonostante la richiesta di applicazione della circostanza attenuante in questione fosse stata devoluta con l'atto di appello, la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi, il che integra il vizio di omessa motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Evidenzia il difensore che la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello incentrato sulla mancata applicazione delle circostanza attenuanti generiche rinviando sic et simpliciter alle ragioni indicate dal Tribunale, ma senza confrontarsi con le argomentazioni dedotte con l'impugnazione. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.l.gs. n. 74 del 2000, posto che l'imputato, come da dichiarazione scritta allegata al ricorso, si è impegnato a versare all'Erario le rimanenti somme dovute per l'annualità 2013. A 3. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, con conseguente assorbimento dei i restanti motivi. Si osserva, infatti, che la Corte di merito non ha risposto al motivo di appello ad oggetto la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., ciò che integra il vizio di omessa motivazione. 4. Si osserva, inoltre, che il reato si è prescritto il 28 agosto 2022, anche tenendo conto di 60 giorni di sospensione (dal 9 maggio al 14 maggio 2019 e dal 17 marzo 2020 all'il maggio 2020 55 giorni), non potendo computarsi il periodo dal 14 maggio 2019 al 5 luglio 2019 per adesione del vice procuratore onorario all'astensione delle udienza proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché, in tal caso, il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 18101 del 22/02/2018, dep. 24/04/18, Civita, Rv. 272867). Di conseguenza, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 5. Deve, infine, essere revocata la disposta confisca per equivalente, posto che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., ove riguardi la confisca disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma in esame, come nel caso in questione, atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, dep. 22/04/2022, Marasco, Rv. 283275; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, dep. 04/03/2022, Viscovo, Rv. 282836; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342), interpretazione, questa, recentemente avallata dalle Sezioni Unite, le quali, come risulta dall'informazione provvisoria, all'udienza del 29 settembre 2022, al quesito "se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. »", hanno dato risposta "negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p