CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44052/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 2/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LANCIANO il 19/9/2019 ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai fatti recanti la data 2011 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con particolare riferimento alla "evidente inconciliabilità tra le argomentazioni addotte dalla Corte di Appello di L'Aquila nel passaggio motivazionale individuato a pag. 3 della sentenza e le risultane probatorie discusse in corso di causa"; • la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con particolare riferimento alla "evidente inconciliabilità tra le argomentazioni addotte dalla Corte di Appello di L'Aquila nel passaggio motivazionale individuato a pag. 3 della sentenza e le risultane probatorie discusse in corso di causa" in quanto il fatto che il sistema abbia rilevato i mancati pagamenti evidenzierebbe che la condotta non era idonea a indurre in errore la persona offesa. La doglianza, pedissequamente reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, non è consentita ed è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento agli elementi emersi, in specifico con le dichiarazioni della teste Ludovico, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche evidenziando per quale motivo le dichiarazioni dei testi Catapano e Cibelli non appaiono dirimenti, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite. Ogni diversa lettura di quanto emerso, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2 Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale doglianza, reiterativa dell'analoga censura già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata. Sul punto, infatti, la Corte territoriale, se pure in termini sintetici, ha evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto di riconoscere le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Tale valutazione discrezionale, fondata sull'assenza di elementi positivi di valutazione, in assenza di palesi illogicità non è sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Lo stesso testo della norma, d'altro canto, evidenziando che non è sufficiente per la concessione di tali attenuanti l'assenza di precedenti penali (cfr. art. 62 bis comma quarto cod. pen.) impone di procedere a una valutazione nella quale assumono rilievo gli elementi positivi e non certo può essere sufficiente la mera assenza di elementi di segno negativo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere stensore i [OSCURATO:PERSONA] onaco Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] .Messini D'