CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 13510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO dì MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente fondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità dando rilievo al dato organizzativo e della reiterazione dell'attività illecita, la capacità diffusiva occupando una vera e propria "piazza di spaccio" (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, allorchè la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita dei reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore I